INPS – Messaggio 11 aprile 2018, n. 1587
Circolare n. 34 del 23 febbraio 2018 in materia di APE sociale – Allegato A del D.M. 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018, contenente le specificazioni delle attività c.d. gravose. Precisazioni
Con la circolare n. 34 del 23 febbraio 2018 sono state fornite le istruzioni relative all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale), con particolare riguardo alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 162, lett. b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Nell’allegato 2 della predetta circolare è stato riportato l’allegato B della legge n. 205/2017, che ha introdotto nuove attività c.d. gravose rispetto a quelle contenute negli allegati C ed E della legge n. 232/2016 (cfr. il paragrafo 4.1 della circolare n. 34/2018).
Con il decreto 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, ha ulteriormente specificato nell’allegato A le professioni riportate nel precedente allegato B.
Tanto premesso, a integrazione degli allegati contenuti nella circolare n. 34/2018, al presente messaggio si allega l’allegato A del D.M. 5 febbraio 2018.
Si segnala, infine, che al paragrafo 2, 8° capoverso, della circolare n. 34/2018 la frase “Pertanto, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 2884 del 11.07.2017)” è stata sostituita con la seguente: “Pertanto, per poter conseguire l’ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente”.
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