La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2705 depositata il 6 febbraio 2014 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che la cartella di pagamento deve essere annullata se l’atto prodromico è stato consegnato a persona che si è qualificata come coinquilino. Solo il vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione che l’atto sarà consegnato al suo destinatario.
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui l’Amministrazione Finanziaria notificava un avviso di rettifica per imposte di successione a cui faceva seguito l’iscrizione al ruolo, per cui alla contribuente veniva notificata la Cartella di pagamento. La contribunete impugnava la cartella di pagamento inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici in accoglimento delle doglianze in merito alla irritualità della notifica dell’atto prodromico avvenuta nelle mani di “persona che vive in casa ma si qualifica vicina cui non è inviata raccomandata”. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione del giudice di primo grado.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. Lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 139, comma 2, cpc e 19 D.Lgs. 546/92, in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc.
Gli Ermellini hanno respingono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo infondato il motivo di censura. I giudici di legittimità in conformità al proprio orientamento secondo cui la consegna di copia dell’atto a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica (su tutte Cass. n. 13625 del 2004 dello stesso tenore anche la 7714/2013).
Nella fattiscpecie la notifica del prodromico avviso di accertamento è avvenuta nelle mani “di persona che vive in casa” ed inoltre al destinatario non era stato informato dell’avvenuta notificazione, mediante l’invio di una raccomanda con avviso di ricevimento.
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