La Corte di Cassazione con la sentenza n. 562 del 12 gennaio 2017 intervenuta in tema di obbligo di allegazione, confermando il proprio orientamento, ha statuito che è nullo l’avviso di accertamento motivato per relationem a un PVC di cui contribuente non conosce il contenuto, perché non ha partecipato alla sua stesura.
La vicenda ha riguardato un contribuente socio di una società a cui veniva recapitato un avviso di accertamento che traeva spunto dal p.v.c. della Guardia di Finanza a carico della società di cui era socio. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che rigettava le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici hanno ritenuto corrette le motivazioni del contribuente. Per cui contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate che non fosse necessaria l’allegazione di tale atto all’avviso di accertamento, perché al verbale aveva partecipato anche il contribuente. Tale affermazione viene tuttavia considerata errata, visto che il contribuente aveva partecipato al verbale redatto dalla G. di F. a suo carico, consequenziale ai rilievi mossi alla società, ma non a quello presupposto, in danno della società stessa, redatto invece da altro Nucleo di Polizia Tributaria e nel quale il contribuente non ha avuto alcuna parte.
L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione della Commissione Tributaria Regionale con ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo inammisibili ed infondate le motivazioni.
Gli Ermellini hanno evidenziato che lo Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000) all’art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisca che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Stabilisce inoltre che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto (per relatíonem), questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
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