La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2868 depositata il 3 febbraio 2017 intervenendo in tema notifica dell’accertamento ha statuito che la notifica dell’avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell’articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell’art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell’atto o dell’avviso non sia il destinatario, l’agente notificatore deve inviare l’apposita raccomandata informativa al destinatario dell’atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell’art. 60 è stata introdotta dall’articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy.

La Corte Suprema aveva precedentemente statuito in tema dell’obbligo di invio della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. (limitatamente ai casi di consegna al portiere o al vicino di casa), che l’omessa spedizione della raccomandata informativa non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (cfr. Cass. n. 10554/2015).

Gli Ermellini  nella sentenza in commento hanno precisato l’obbligo a carico del messo di provvedere a dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto, tramite raccomandata, al destinatario, ed il tenore letterale della disposizione configura tale raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.

Il principio è chiaro: ai sensi della predetta lett. b-bis), ogniqualvolta il messo consegna l’atto, con le prescritte tutele, a persona diversa dal destinatario, deve altresì informare quest’ultimo dell’avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata (la norma non indica formalmente anche l’avviso di ricevimento), a pena di nullità della notificazione.

La Cassazione, infine, nella parte conclusiva della sentenza in commento, sembrerebbe proporre un parallelismo con la notifica per gli irreperibili relativi ex art. 140 c.p.c., per cui, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario non soltanto che la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale sia stata spedita, ma pure che detta raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario.