La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 27420 depositata il 23 ottobre 2024, intervenendo in tema di abuso di dipendenza economica, ha statuito che “La l. nr 192/98 vieta l’abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale.”
La vicenda ha riguardato una nota società di abbigliamento che aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una srl di crediti chirografari, oltre interessi, per fornitura merci. Il Giudice Delegato escluse i crediti dallo stato passivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo fondata l’eccezione di nullità dei contratti di fornitura e di affitto d’azienda posti a sostegno della insinuata pretesa creditoria per abuso di dipendenza economica, ex art. 9 l. 192/98, indicava plurimi e specifici elementi dai quali emergeva un chiaro ed evidente squilibrio di diritti ed obblighi nel rapporto commerciale tra concedente e impresa affittuaria d’azienda. La società creditrice impugnava la decisione del Tribunale con ricorso per cassazione fondato su sei motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini chiariscono che la legge n. 192 del 1998 “definisce la nozione di “dipendenza economica” come la “situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Al comma 3 è sancita la nullità di ogni patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica “
Il Supremo consesso “Atteso il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica per vanificare un’operazione negoziale si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi ed un effettivo accertamento dell’esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata.
(..) Questa Corte (cfr. Cass. nr 1184/2020) ha affermato che nell’applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l’altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare sulla condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero sull’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio Non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. “