AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 aprile 2019, n. 132

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Numerazione delle fatture

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

Il contribuente, nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante è titolare di una ditta individuale che svolge l’attività di commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi, effettuando numerosi acquisti da agricoltori in regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

Vista l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate – in specie tramite le “FAQ – Risposte alle domande più frequenti” reperibili all’interno dell’area tematica del suo sito istituzionaleall’indirizzowww.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/co municazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe -, l’istante chiede «come dovrà essere gestita la numerazione delle autofatture elettroniche, nello specifico occorre predisporre una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero (come previsto dalle faq per il caso della fatturazione da parte delle cooperative per i conferimenti effettuati dai propri soci ai sensi dell’art. 34, comma 7 DPR 633/1972, contraddistinte da lettere in modo da distinguerle ad esempio la fattura n. 1 emessa all’istante dalla fattura n. 1emessa da un altro cessionario), oppure utilizzare un’unica numerazione seguendo l’ordine progressivo di emissione da parte del cessionario?».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, in riferimento al quesito posto, visto il dettato dell’articolo 21, comma2, del decreto IVA – il quale prevede, tra l’altro, che la fattura debba contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco – l’istante ritiene:

a) che «tale univocità possa essere rispettata utilizzando un’unica numerazione progressiva per le autofatture emesse ma aggiungendo delle lettere in modo da distinguere ad esempio l’autofattura n. 1 emessa per una cessione effettuata da un agricoltore allo scrivente dall’autofattura n. 1 emessa per una cessione effettuata dallo stesso agricoltore ad un altro cessionario»;

b) in conseguenza di quanto detto sub a), di attribuire «un’unica numerazione progressiva seguita da lettere (ad esempio 1/DPE, 2/DPE …) alle autofatture emesse nei confronti degli agricoltori in regime di esonero».

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 34, comma 6, del decreto IVA prevede, in via generale e salva diversa opzione esercitata dai soggetti interessati, che: «I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. […]».

I nuovi obblighi di fatturazione elettronica recati dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, non hanno mutato la disposizione richiamata, né gli adempimenti a carico del cessionario/committente o le regole generali in tema di fatturazione, per quanto da leggere nel mutato quadro tecnico/normativo.

Sotto questo profilo, ferme le indicazioni già rese note sulle modalità di compilazione dei documenti in esame – si vedano le citate “FAQ – Risposte alle domande più frequenti” reperibili all’interno dell’area tematica del sito istituzionale della scrivente, nonché i chiarimenti forniti in sede di incontri con le associazioni di categoria (cfr., ad esempio, i quesiti formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, disponibili sul sito internet del consiglio stesso all’indirizzo www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d9322d66-5e12-4f99-a04c-72c09268fdc2) – con specifico riferimento alla numerazione delle fatture occorre rammentare quanto chiarito a seguito delle modifiche recate all’articolo 21,comma 2, lettera b), del decreto IVA, dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ossia che «è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa» (così la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013).

Dunque, nell’adempiere l’obbligo posto a suo carico dall’articolo 34, comma 6, del decreto IVA, il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative [legate alle iniziali della propria denominazione o altro]), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all’attività di controllo.

[…]