AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 ottobre 2020, n. 505
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 21, comma 2, lettera b), del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 – numerazione progressiva delle fatture
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente di adottare un sistema di numerazione delle fatture elettroniche che evita di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse.
In particolare, per garantire univocità e progressività ha scelto di inserire, all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es. 000A).
A titolo esemplificativo, espone la numerazione progressiva di alcune fatture emesse dal 1 al 2 giugno 2020:
1. Giugno:
– Fatt. n. 202006010000
– Fatt. n. 202006010001
– Fatt. n. 202006010009
– Fatt. n. 20200601000A
– Fatt. n. 20200601000B
– Fatt. n. 20200601000F
– Fatt. n. 202006010010
– Fatt. n. 20200601001F
2. Giugno:
– Fatt. n. 202006020000
– Fatt. n. 20200602000F
– Fatt. n. 202006020010
Ciò posto, l’istante chiede se la numerazione parziale giornaliera possa essere considerata progressiva pur contenendo cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno successivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero possa essere considerato valido (a titolo di esempio si passa direttamente dalla fattura n. 20200601 001F alla fattura n. 202006020000).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, richiamata la risoluzione del 10 gennaio 2013, n. 1/E, l’istante ritiene che il sistema di numerazione basato su un numero di fattura contenente il giorno dell’emissione, seguito da un codice parziale progressivo giornaliero, renda il numero di fattura univoco e progressivo. Il fatto che ogni giorno il codice parziale giornaliero ricominci da 0000 è equiparabile a quanto succede ogni anno con l’ordine progressivo per anno solare, che continua ad essere un valido sistema di numerazione.
A parere dell’istante, la circostanza che il codice parziale giornaliero sia esadecimale non costituisce un problema in quanto:
– il sistema di interscambio delle fatture elettroniche – di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – supporta caratteri non numerici nella numerazione delle fatture;
– il sistema numerico esadecimale è un sistema di numerazione posizionale in base 16 che utilizza 16 simboli (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) il cui ordinamento è universalmente riconosciuto ed accettato. Per questi motivi i codici esadecimali sono sempre ed inequivocabilmente ordinabili.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVA) – così come sostituito dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
A partire da tale data, quindi, non è più necessario che la numerazione sia progressiva “per anno solare” – come prescriveva la norma sostituita – ripartendo ogni anno dal numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.
L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella numerazione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della progressività, si è resa necessaria per adeguare la legislazione interna a quella comunitaria e, in particolare, all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle fatture, secondo cui “Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell ‘IVA soltanto le indicazioni seguenti:
1) la data di emissione della fattura;
2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico; […omissis…].”.
Sul punto, la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 precisa che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dallaformulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. “
Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di emissione nel numero della fattura appare difficilmente praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), nota per definizione solo dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data da indicare nell’apposito campo della fattura.
In senso conforme le istruzioni fornite con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, paragrafo 3.1, secondo cui “In considerazione delfatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdì quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione” è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere ” la fattura elettronica via Sdì non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA, n.d.a.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 [rectius 12, n.da.] giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. “
Ciò premesso, l’ipotizzata numerazione esadecimale – dichiaratamente volta ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse” – sebbene sembri, in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel sistema proposto – strutturato sulla progressione della data di emissione – inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale – che restano i termini di riferimento della maggior parte degli adempimenti IVA – potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data”.
Per l’effetto, potrebbe essere inibita agli organi preposti al controllo la verifica dell’obbligo di corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relativa annotazione sui registri contabili, necessaria ad evitare intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annotazione, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni attive e, conseguentemente, l’attività di controllo documentale.
Si osserva, infine, che l’ordine sequenziale dei documenti è essenziale per ottemperare alla predisposizione per conto dei contribuenti – a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – delle bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA.
Tanto precisato, si è dell’avviso che il sistema di numerazione prospettato dall’istante presenti le criticità applicative sopra evidenziate e che, pertanto, non garantisca il rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
[…]
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