CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 14 aprile 2022, n. 38
Nuova classificazione codici Ateco – chiarimenti
A seguito della diffusione dell’Informativa n. 33 del 21 marzo 2022 con la quale si dava notizia dell’aggiornamento operato dall’Istat ai codici Ateco 2007 si è sviluppato un ampio dibattito sull’uso dei titoli professionali previsti dal nostro Ordinamento professionale e sulla correttezza della nuova classificazione operata dall’ISTAT in virtù della quale il codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, è stato ora dedicato ai “servizi forniti da commercialisti” includendovi tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico (Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti), ed il codice Ateco 69.20.12, già riservato ai “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali” è destinato ora ad accogliere i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia dai soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sul tema appare utile fornire alcune precisazioni che possano aiutare a chiarire che non esiste alcuna sovrapponibilità tra i codici Ateco, utilizzati per classificare le attività economiche a fini statistici, ed i titoli professionali con i quali sono individuati e restano qualificati i professionisti iscritti nel nostro Albo.
Il processo di revisione dei codici Ateco non coinvolge direttamente il Consiglio Nazionale che pure all’indomani dell’unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e a seguito delle prime iscrizione degli Esperti Contabili nella Sezione B dell’Albo, non aveva tardato ad evidenziare tanto all’ISTAT, tanto all’Agenzia delle Entrate, la necessità di operare una revisione dei codici Ateco al fine di tener conto della nuova organizzazione dell’albo unico e dell’istituzione delle due sezioni dello stesso (NOTA 1).
In risposta a tali sollecitazioni l’ISTAT (NOTA 2) aveva evidenziato che i codici ATECO costituiscono una classificazione “statistica” delle attività economiche e che la loro definizione è finalizzata esclusivamente alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali, senza alcun riferimento alla normativa nazionale sottostante, sottolineando che i codici Ateco risentono di una classificazione internazionale delle attività economiche (derivano dai codici internazionali NACE) e che il loro aggiornamento richiede un iter lungo e complesso che coinvolgi istituzioni nazionali e internazionali.
Le finalità dei codici Ateco e la complessità del processo di aggiornamento è desumibile anche dalla “Nota informativa e metodologica” che accompagna il recente aggiornamento dei codici pubblicata sul sito dell’ISTAT il 29 dicembre 2021 (NOTA 3).
Le finalità statistiche dei codici Ateco e la necessaria definizione sintetica delle attività economiche impediscono, e non potrebbe che essere così, di utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti iscritti nel loro albo e per specificare con precisione tutte le attività esercitabili dagli stessi. Anche laddove i codici Ateco sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per attribuire il numero di partita IVA, ciò non consente al codice Ateco di sostituirsi al titolo professionale riconosciuto ad ogni iscritto nell’albo in applicazione delle rigorose disposizioni dell’ordinamento professionale.
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Note:
(1) Al riguardo fu inviata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate una nota il 16 settembre 2009 e successivamente all’Istat, Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico, una nota il 25 febbraio 2010 e poi l’11 gennaio 2011. Più di recente, il 16 gennaio 2018, sollecitò nuovamente il Direttore centrale Gestione tributi dell’Agenzia delle Entrate.
(2) Risposte ISTAT del 12 marzo 2010 e del 1° febbraio 2011
(3) Si veda https://www.istat.it/it/archivio/265145
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