AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 24 dicembre 2021, n. 494575/RU
Nuova decorrenza di taluni obblighi in ambito Energie e Alcoli
Articolo 1
a) La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, dei prodotti indicati all’articolo 2 comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 denaturati e utilizzati in ambito agricolo, è differita al 1° marzo 2022.
b) La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, ad eccezione dei prodotti indicati all’articolo 2 comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 e alla precedente lettera a), è differita al 30 giugno 2022.
c) La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti soggetti e assoggettati alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 61 e 62, è differita al 30 giugno 2022.
d) La decorrenza dell’obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019 è differita al 1° gennaio 2023.
Articolo 2
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019 non espressamente modificate dalla presente.