AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 02 febbraio 2022
Nuova disciplina sanzionatoria delle piccole spedizioni che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà intellettuale
Si richiama l’attenzione sulla nuova disciplina sanzionatoria amministrativa introdotta dall’articolo 22 della Legge europea 2019-2020 – Legge 23 dicembre 2021 n. 238 – in vigore dal 01.02.2022, per rendere più efficiente il contrasto all’introduzione nello Stato, in violazione delle vigenti norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, di piccole spedizioni di merci provenienti da Paesi terzi.
Il testo in questione ha modificato l’articolo 1 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 (NOTA 1), introducendo i commi 7 bis, 7 ter e 7 quater che prevedono:
«7-bis. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attività commerciale.
7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
A fronte della novella, i titolari di diritti di proprietà intellettuale o i loro rappresentanti, all’atto della richiesta di intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento UE 608/2013, potranno chiedere il ricorso alla cd. procedura semplificata di cui all’art. 26 del citato Regolamento, valorizzando adeguatamente i campi del formulario di cui all’art.6.
Le richieste di intervento in essere potranno essere modificate in tal senso, anche prima della scadenza, seguendo le ordinarie procedure.
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Note:
(1) convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80