Il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. decreto Pnrr) convertito con legge n. 56 del 29 aprile 2024. ha inasprito le sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Infatti il comma 4 dell’articolo 29 del d.l. n. 19/2024 ha statuito che “ All’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
“5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.;
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.;
5-quinquies. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445″.;
Con la nota n. 1091 del 18 giugno 2024 l’ispettorato nazionale del lavoro, dopo aver acquisito il parere concorde dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 5898 del 18 giugno 2024, ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione del nuovo sistema sanzionatorio.
Il primo aspetto da evidenziare, come precisato anche nella nota n. 1091 del 2024, è il ripristino, per le fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, delle sanzioni panale.
Il nuovo regime sanzionatorio – Importo delle ammende
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1091 del 2024 ha precisato che “… corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 secondo cui “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.
Tale disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata (v. ALL. 1). A titolo esemplificativo:
Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione “punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:
60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72
72x5x20 = euro 7.200
Inoltre, atteso che, ad eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994.
La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/2024. Secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
(…)
in conformità a quanto già precisato con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6/2016 in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta ad un quarto, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 e così pari ad euro 1.250. …”
Il nuovo regime sanzionatorio – Importo delle ammende in caso di recidiva
Per INL “… va evidenziata la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
Dall’altro lato, occorre tenere conto che il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
Proprio l’introduzione del nuovo comma 5-quater all’interno dell’art. 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con nota prot. n. 1148 del 5 febbraio 2019. Si ritiene pertanto che:
– la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”. A titolo esemplificativo ne deriverebbe che, in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all’art. 18 ma ricomprese nella citata lett. d) – ad es. ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro “nero” o di tempi di lavoro – gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati del 40% (20% ai sensi della lett. d) e ulteriore 20% ai sensi della lett. e));
– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18. …”
Le sanzioni per somministrazione illecita | |
Somministrazione illecita | Arresto fi no a 1 mese o ammenda di 72 euro per lavoratore e giorno |
Sfruttamento di minori | Arresto fi no a 18 mesi e ammenda di 432 euro per lavoratore e giorno |
Recidiva amministrativa | L’ammenda sale a 84 euro per lavoratore e giorno |
Recidiva penale | L’ammenda sale a 100,80 euro per lavoratore e giorno |