AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 539368 del 13 agosto 2025
Nuove modalità operative per i procedimenti di autorizzazione all’istituzione e gestione, trasferimento di sede e di titolarità, ampliamento e chiusura su istanza di parte inerenti ai depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa e ai depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo – Informativa
Come è noto, con il Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, con il Decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e con determinazioni direttoriali di questa Agenzia (NOTA 1) sono stati disciplinati i procedimenti di autorizzazione all’istituzione e gestione, trasferimento di sede e di titolarità, ampliamento e chiusura su istanza di parte inerenti ai depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa e ai depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo.
Nell’ottica della prossima attuazione della riorganizzazione territoriale dell’Agenzia (NOTA 2), nel cui ambito è prevista l’istituzione degli Uffici delle Direzioni territoriali e degli Uffici locali ADM, sono stati individuati gli ambiti operativi in cui ottimizzare la razionalizzazione dell’allocazione delle competenze istruttorie, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti agli operatori economici.
In tale contesto, è conseguentemente emersa l’opportunità di delocalizzare, secondo un criterio di “prossimità territoriale”, talune fasi istruttorie al fine di ridurne la durata, con conseguente contrazione dei tempi di riscontro ai soggetti istanti e, complessivamente, di conclusione dei relativi procedimenti.
In particolare, il fulcro di tale rinnovata valutazione e la definizione di nuove modalità operative attengono ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all’istituzione e gestione, di trasferimento di sede e di titolarità, di ampliamento, nonché di chiusura del deposito su istanza di parte, con particolare riferimento all’acquisizione delle istanze.
Si rinvia, per ciò che concerne la digitalizzazione e la semplificazione delle attività nonché la riduzione degli oneri per gli esercenti, alla Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, protocollo n. 297622/RU, avente ad oggetto l’utilizzo in via prioritaria della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra privati e Associazioni di categoria con l’Agenzia in materia di accise e la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Tanto premesso, si espongono di seguito le nuove modalità operative riferite ai citati procedimenti, partitamente distinte con riguardo ai depositi di prodotti sottoposti ad accisa ovvero di prodotti soggetti a imposta di consumo.
A) Autorizzazione all’istituzione e gestione del deposito
A.1) Depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa (articolo 2 del D.M. n. 67/1999)
– Come disposto dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (NOTA 3), il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati deve presentare all’Agenzia una domanda utilizzando il modello “TAB-Istanza Istituzione” (Allegato 1).
Tale istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dalla richiamata disposizione e deve essere corredata della planimetria, in scala, dell’impianto destinato a deposito fiscale. In particolare, la planimetria dovrà evidenziare chiaramente il tracciato della recinzione fiscale e, nei casi previsti dall’articolo 10, comma 4, del suindicato decreto ministeriale, i locali destinati alla vigilanza permanente.
Fermo restando quanto detto in premessa con riferimento alla riorganizzazione dell’Agenzia e in un’ottica di razionalizzazione delle fasi del procedimento, le suindicate istanze e le allegate planimetrie devono essere trasmesse, per competenza, all’indirizzo PEC sia dell’Ufficio nel cui territorio (NOTA 4) è ubicato il deposito, sia dell’Ufficio Circolazione tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo (di seguito, Ufficio Centrale).
Occorre precisare che il soggetto istante è tenuto a inoltrare un’istanza per ogni deposito, da indirizzare a ciascun Ufficio competente per territorio nonché all’Ufficio Centrale, anche qualora le richieste di autorizzazione per più depositi fossero contestuali.
L’istanza deve essere completa di tutti gli elementi e corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’istanza stessa, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/ L’Attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio territorialmente competente provvede, se necessario, alla richiesta di eventuali integrazioni documentali in ordine all’istanza, nonché a fissare una data per la verifica tecnica dei locali da adibire a deposito fiscale.
Il soggetto richiedente, a seguito dell’esito positivo della verifica tecnica, riceve comunicazione dell’avvenuta emanazione del provvedimento di istituzione del deposito unitamente alla richiesta di prestazione della cauzione e dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale.
L’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta il provvedimento autorizzativo all’esercizio del deposito ovvero di diniego nei confronti del soggetto istante, comunicando anche agli Uffici territorialmente competenti quanto disposto.
A.2) Depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo (articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 del D. Lgs. n. 504/1995)
Come stabilito con determinazioni direttoriali (NOTA 5) per i prodotti liquidi da inalazione e aromi (d’ora in avanti PLI), per i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (d’ora in avanti nicotine pouches) e per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina (d’ora in avanti PSI), il soggetto che intende istituire un deposito di tali prodotti deve presentare all’Agenzia un’istanza utilizzando i modelli “PLI-Istanza Istituzione” (Allegato 3), “NP-Istanza Istituzione dep. Fabbricante” (Allegato 4), “NP-Istanza Istituzione Depositario” (Allegato 5), “PSI-Istanza Istituzione dep. Fabbricante” (Allegato 6) e “PSI-Istanza Istituzione Depositario” (Allegato 7).
Tale istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dalle rispettive determinazioni direttoriali, deve essere corredata della planimetria, in scala, dell’impianto destinato a deposito. In particolare, nella planimetria è necessario evidenziare chiaramente le aree o gli spazi, immediatamente identificabili, destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti.
Fermo restando quanto detto in premessa con riferimento alla riorganizzazione dell’Agenzia e in un’ottica di razionalizzazione delle fasi del procedimento, le suindicate istanze e le allegate planimetrie devono essere trasmesse, per competenza, all’indirizzo PEC sia dell’Ufficio nel cui territorio (NOTA 6) è ubicato il deposito, sia dell’Ufficio Centrale.
Occorre precisare che il soggetto istante è tenuto a inoltrare un’istanza per ogni deposito, da indirizzare a ciascun Ufficio competente per territorio nonché all’Ufficio Centrale, anche qualora le richieste di autorizzazione per più depositi fossero contestuali.
L’istanza deve essere completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa di riferimento e corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’istanza stessa, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/ L’Attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio territorialmente competente provvede, se necessario, alla richiesta di eventuali integrazioni documentali in ordine all’istanza, nonché a fissare una data per la verifica tecnica dei locali da adibire a deposito.
Il soggetto istante, a seguito dell’esito positivo della verifica tecnica, riceve la richiesta ai fini della prestazione della cauzione e dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale.
L’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta il provvedimento autorizzativo all’istituzione e gestione del deposito, attribuendo il codice di imposta, ovvero di diniego nei confronti del soggetto istante, comunicando anche agli Uffici territorialmente competenti quanto disposto.
B) Modifiche oggettive: trasferimento di sede
B.1) Depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa (articolo 2 del D.M. n. 67/1999)
Nell’ambito delle modifiche oggettive disciplinate dal Decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, il depositario autorizzato che intenda trasferire la sede del deposito fiscale è tenuto a inoltrare apposita istanza utilizzando il modello “TAB-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 8) , al fine di ottenere l’autorizzazione al trasferimento di sede del deposito fiscale.
L’istanza avente ad oggetto il trasferimento di sede deve presentare gli elementi essenziali ai fini del trasferimento stesso, quali l’indirizzo della sede originaria e di destinazione, i requisiti oggettivi necessari per l’istituzione del deposito fiscale nella sede di destinazione, nonché l’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’istanza stessa, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/ L’Attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
Tale istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dall’articolo 2 del Decreto ministeriale suindicato, in particolare la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell’impianto nonché le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico, ai sensi dell’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che si intendono detenere nell’impianto.
L’istanza deve essere corredata della planimetria, in scala, del deposito fiscale, che dovrà evidenziare chiaramente il tracciato della recinzione fiscale e, nei casi previsti dall’articolo 10, comma 4, del suindicato decreto ministeriale, i locali destinati alla vigilanza permanente.
L’istanza deve essere trasmessa agli indirizzi PEC degli Uffici territorialmente competenti per la sede originaria e per la sede di destinazione, nonché all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale.
Fermo restando quanto detto in premessa con riferimento alla riorganizzazione dell’Agenzia, in relazione alle modalità di trasmissione dell’istanza, si prospettano le seguenti fattispecie:
a) se il trasferimento avviene nell’ambito della stessa provincia, l’istanza deve essere inoltrata all’Ufficio competente per territorio, oltre che all’Ufficio Centrale;
b) se il trasferimento avviene da una provincia di competenza di un Ufficio ad altra provincia di competenza di altro Ufficio, l’istanza deve essere inoltrata all’Ufficio territorialmente competente per la sede originaria, all’Ufficio territorialmente competente per la sede di destinazione e all’Ufficio Centrale.
L’Ufficio territorialmente competente per la sede di destinazione provvede alla richiesta di integrazioni in ordine all’istanza, qualora necessario. Effettua la verifica tecnica dei locali da adibire a deposito fiscale e accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il soggetto istante, a seguito dell’esito positivo della verifica tecnica, riceve comunicazione dell’avvenuta emanazione del provvedimento di istituzione del deposito fiscale presso la nuova sede, unitamente alla richiesta di assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale e alla eventuale richiesta di integrazione della cauzione.
L’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta il provvedimento autorizzativo all’esercizio del deposito presso la nuova sede con l’attribuzione del nuovo codice accisa, ovvero di diniego nei confronti del soggetto istante, comunicando anche agli Uffici territorialmente competenti quanto disposto.
A decorrere dalla data dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Centrale, il depositario trasferisce i prodotti dalla precedente sede del deposito fiscale alla nuova sede.
L’Ufficio competente per la sede originaria provvede, congiuntamente al depositario, alle operazioni di verifica necessarie ai fini della disattivazione del deposito fiscale.
L’Ufficio Centrale, ricevuto l’esito delle suindicate operazioni, revoca l’autorizzazione all’esercizio del deposito presso la sede originaria, richiedendo la cancellazione del vecchio codice di accisa all’Ufficio territoriale competente.
B.2) Depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo (articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 del D. Lgs. n. 504/1995)
Il soggetto autorizzato che intenda trasferire la sede del deposito di prodotti soggetti a imposta di consumo è tenuto a inoltrare apposita istanza utilizzando i modelli allegati “PLI-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 9), “NP-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 10) e “PSI-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 11).
Tale istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dalle rispettive determinazioni direttoriali, deve essere corredata della planimetria, in scala, del nuovo impianto destinato a deposito. In particolare, nella planimetria è necessario evidenziare chiaramente le aree o gli spazi, immediatamente identificabili, destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti.
L’istanza avente ad oggetto il trasferimento di sede deve presentare gli elementi essenziali ai fini del trasferimento stesso, quali l’indirizzo della sede originaria e di destinazione, i requisiti oggettivi necessari per l’istituzione del deposito nella sede di destinazione, nonché apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’istanza stessa, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/ L’Attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive .
L’istanza deve contenere altresì la dichiarazione relativa alla quantità stimata del prodotto giacente nel deposito al momento della presentazione dell’istanza stessa, nonché all’importo della garanzia dovuta ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione.
L’istanza deve essere trasmessa agli indirizzi PEC degli Uffici territorialmente competenti per la sede originaria e per la sede di destinazione, nonché all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale.
Fermo restando quanto detto in premessa con riferimento alla riorganizzazione dell’Agenzia, in relazione alle modalità di trasmissione dell’istanza, si prospettano le seguenti fattispecie:
a) se il trasferimento avviene nell’ambito della stessa provincia, l’istanza deve essere inoltrata all’Ufficio competente per territorio, oltre che all’Ufficio Centrale;
b) se il trasferimento avviene da una provincia di competenza di un Ufficio ad altra provincia di competenza di altro Ufficio, l’istanza deve essere inoltrata all’Ufficio territorialmente competente per la sede originaria, all’Ufficio territorialmente competente per la sede di destinazione e all’Ufficio Centrale.
L’Ufficio territorialmente competente per la sede di destinazione provvede alla richiesta di integrazioni in ordine all’istanza, qualora necessario. Effettua la verifica tecnica dei locali da adibire a deposito e accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il soggetto istante, all’esito positivo della verifica tecnica, è tenuto ad adeguare la cauzione a seguito della comunicazione, da parte dell’Ufficio Centrale, concernente le modalità relative alla prestazione della cauzione stessa, nonché a provvedere all’assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale.
L’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta il provvedimento autorizzativo al trasferimento e gestione del deposito nella sede di destinazione, ovvero di diniego nei confronti del soggetto istante, comunicando anche agli Uffici territorialmente competenti quanto disposto.
In caso di esito positivo dell’istruttoria,
– nella fattispecie sub a), è mantenuto invariato il codice di imposta;
– nella fattispecie sub b), l’Ufficio Centrale cura la cancellazione del codice di imposta del deposito nella sede originaria e l’assegnazione del nuovo codice di imposta al deposito nella sede di destinazione, comunicandolo all’Ufficio territorialmente competente.
A decorrere dalla data dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Centrale, il depositario trasferisce i prodotti dalla sede del deposito precedentemente autorizzato al nuovo impianto.
L’Ufficio competente per la sede originaria provvede, congiuntamente al depositario,
alle operazioni di verifica necessarie ai fini della disattivazione del deposito.
C) Modifiche oggettive: variazione dei locali
C.1) Variazione stoccaggio dei depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa (D.M. n. 67/1999)
Nell’ambito delle modifiche oggettive concernenti i locali dei depositi fiscali, il soggetto autorizzato che intenda effettuare la variazione della quantità di stoccaggio del deposito fiscale è tenuto a inoltrare apposita istanza utilizzando il modello “TAB-Istanza Variazione di stoccaggio” (Allegato 12), all’indirizzo PEC sia dell’Ufficio territorialmente competente sia dell’Ufficio Centrale, trattandosi di elemento determinante ai fini del corretto calcolo della cauzione nella prospettiva della tutela dell’interesse erariale.
Tale istanza deve contenere le informazioni richieste dall’articolo 2 del D. M. n. 67/1999, in particolare la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell’impianto nonché le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico, ai sensi dell’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che si intendono detenere nel deposito, e deve essere corredata della planimetria, in scala, del deposito fiscale.
L’istanza deve essere corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione all’istanza presentata, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio territorialmente competente provvede alla richiesta di integrazioni in ordine all’istanza, qualora necessario, e alla verifica tecnica presso il deposito fiscale autorizzato al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, verificando altresì la quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito stesso e provvedendo al calcolo per l’eventuale adeguamento della cauzione.
Il soggetto istante, all’esito positivo della verifica tecnica, è tenuto ad adeguare la cauzione a seguito della comunicazione, da parte dell’Ufficio Centrale, concernente le modalità relative alla prestazione della cauzione stessa, nonché a provvedere all’assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale.
L’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta il provvedimento autorizzativo alla variazione di stoccaggio dei tabacchi lavorati detenuti nel deposito fiscale ovvero di diniego nei confronti del soggetto istante, comunicando anche all’Ufficio territorialmente competente quanto disposto.
A decorrere dalla data di autorizzazione, il depositario può detenere i tabacchi lavorati nei locali del deposito oggetto di variazione.
C.2) Ampliamento dei depositi dei prodotti soggetti a imposta di consumo (articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 del D. Lgs. n. 504/1995)
In caso di ampliamento del deposito, il soggetto autorizzato inoltra apposita istanza, utilizzando i modelli allegati “PLI-Istanza Ampliamento” (Allegato 13), “NP-Istanza Ampliamento” (Allegato 14) e “PSI-Istanza Ampliamento” (Allegato 15).
Tale istanza deve contenere le informazioni richieste dalle rispettive determinazioni direttoriali, deve essere corredata della planimetria, in scala, dell’impianto destinato a deposito. In particolare, nella planimetria è necessario evidenziare chiaramente le aree o gli spazi, immediatamente identificabili, destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti.
L’istanza deve contenere altresì la dichiarazione relativa alla quantità stimata del prodotto giacente nel deposito al momento della presentazione dell’istanza stessa, nonché all’importo della garanzia dovuta ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione.
La suddetta istanza di ampliamento deve essere presentata sia all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente per territorio che all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale, fermo restando quanto detto in premessa con riferimento alla riorganizzazione dell’Agenzia.
L’istanza deve essere corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione all’istanza presentata, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio territorialmente competente provvede alla richiesta di integrazioni in ordine all’istanza, qualora necessario, e alla verifica tecnica presso il deposito autorizzato al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il soggetto istante, all’esito positivo della verifica tecnica, è tenuto ad adeguare la cauzione a seguito della comunicazione, da parte dell’Ufficio Centrale, concernente le modalità relative alla prestazione della cauzione stessa, nonché a provvedere all’assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale.
L’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta il provvedimento autorizzativo alla variazione richiesta ovvero di diniego nei confronti del soggetto istante, comunicando anche agli Uffici territorialmente competenti quanto disposto.
A decorrere dalla data di autorizzazione, il depositario può detenere i prodotti nei locali del deposito oggetto di variazione.
D) Modifiche soggettive
D.1) Depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa (D.M. n. 67/1999)
Nel caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto giuridico, al fine della preventiva autorizzazione, il titolare del deposito fiscale è tenuto a comunicare, sia all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente per territorio sia all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale, l’intenzione di cessare la propria attività nonché il soggetto giuridico al quale ha intenzione di trasferire l’azienda, utilizzando il modello di comunicazione di cui all’allegato “TAB-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 16).
Il soggetto cessionario, per garantire continuità organizzativa e gestoria, inoltra apposita istanza, utilizzando il modello di istanza di cui all’allegato “TAB-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (cfr. Allegato 16), e la relativa documentazione concernente i requisiti soggettivi del proprio rappresentante legale all’Ufficio territorialmente competente e all’Ufficio Centrale.
L’istanza presentata dal soggetto cessionario deve essere corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione all’istanza presentata, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio competente per territorio verifica la ricezione della dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo, resa dal soggetto istante, con la quale si attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo relativa all’istanza stessa. Qualora necessario, richiede integrazione documentale in merito all’istanza, anche riguardo agli aspetti dell’imposta di bollo qualora non ne risulti comprovato l’assolvimento secondo le modalità sopra indicate.
L’Ufficio Centrale accerta la sussistenza, in capo al soggetto cessionario dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e verifica che il soggetto istante abbia trasmesso la dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo relativa al provvedimento finale, allegata alla Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU.
L’Ufficio Centrale, infine, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, ivi compresa la prestazione della cauzione dovuta dal soggetto cessionario a seguito di apposita richiesta del medesimo Ufficio Centrale, concernente le modalità relative alla prestazione della cauzione stessa, adotta in capo al nuovo soggetto giuridico il provvedimento di autorizzazione all’esercizio del deposito fiscale o il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’interessato e all’Ufficio competente per territorio.
A decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio del deposito fiscale di tabacchi lavorati, il soggetto cessionario può esercitare l’attività relativa al deposito.
D.2) Depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo (articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 del D. Lgs. n. 504/1995)
Nel caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto giuridico, al fine della preventiva autorizzazione, il titolare del deposito di prodotti soggetti a imposta di consumo è tenuto a comunicare, sia all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente per territorio sia all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale, l’intenzione di cessare la propria attività nonché il soggetto giuridico al quale ha intenzione di trasferire l’azienda, utilizzando i modelli di comunicazione di cui agli allegati “PLI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 17), “NP-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 18) e “PSI- Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 19).
Il soggetto cessionario, per garantire continuità organizzativa e gestoria, inoltra apposita istanza, utilizzando i modelli di istanza di cui agli allegati “PLI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (cfr. Allegato 17), “NP-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (cfr. Allegato 18) e “PSI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (cfr. Allegato 19), e la relativa documentazione concernente i requisiti soggettivi del proprio rappresentante legale all’Ufficio territorialmente competente e all’Ufficio Centrale.
L’istanza presentata dal soggetto cessionario deve essere corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione all’istanza presentata, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio competente per territorio verifica la ricezione della dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo, resa dal soggetto istante, con la quale si attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo relativa all’istanza stessa. Qualora necessario, richiede integrazione documentale in merito all’istanza, anche riguardo agli aspetti dell’imposta di bollo, ove non ne risulti comprovato l’assolvimento secondo le modalità sopra indicate.
L’Ufficio Centrale accerta la sussistenza, in capo al soggetto cessionario dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e verifica che il soggetto istante abbia trasmesso la dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo relativa al provvedimento finale, allegata alla Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU.
L’Ufficio Centrale, infine, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, ivi compresa la prestazione della cauzione dovuta dal soggetto cessionario a seguito di apposita richiesta del medesimo Ufficio Centrale, concernente le modalità relative alla prestazione della cauzione stessa, adotta in capo al nuovo soggetto giuridico il provvedimento di autorizzazione all’esercizio del deposito o il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’interessato e all’Ufficio competente per territorio.
A decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio del deposito, il soggetto cessionario può esercitare l’attività relativa al deposito stesso.
E) Chiusura del deposito su istanza di parte
E.1) Depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa (D.M. n. 67/1999)
L’istanza di chiusura del deposito fiscale deve essere presentata dal depositario autorizzato, utilizzando il modello “TAB-Istanza Chiusura deposito” (Allegato 20), all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente per territorio e, congiuntamente, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale.
L’istanza deve essere corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione all’istanza presentata, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio territorialmente competente concorda con il depositario la data in cui effettuare le operazioni di verifica dell’azzeramento delle rimanenze dei tabacchi lavorati, della conseguente registrazione di tutte le operazioni di scarico e della chiusura delle relative contabilità anche in relazione alla distruzione della eventuale giacenza di contrassegni di legittimazione.
Nel caso di esito negativo della suddetta verifica, l’Ufficio competente per territorio provvede autonomamente a impartire le necessarie prescrizioni.
Nel caso di esito positivo, l’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta, previa verifica della insussistenza di pendenze fiscali, il provvedimento di chiusura, dandone comunicazione all’interessato nonché all’Ufficio competente per territorio, richiedendo la cancellazione del codice di accisa e provvedendo alla cancellazione del deposito fiscale dall’elenco dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
E.2) Depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo (articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 del D. Lgs. n. 504/1995)
L’istanza di chiusura del deposito deve essere presentata dal depositario autorizzato, utilizzando i modelli allegati “PLI- Istanza Chiusura deposito” (Allegato 21), “NP-Istanza Chiusura deposito” (Allegato 22) e “PSI-Istanza Chiusura deposito” (Allegato 23), all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente per territorio e, congiuntamente, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Centrale.
L’istanza deve essere corredata dell’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. Allegato 2) resa dal soggetto richiedente, attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione all’istanza presentata, ai sensi della Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, prot. n. 297622/RU, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
L’Ufficio territorialmente competente concorda con il depositario la data in cui effettuare le operazioni di verifica dell’azzeramento delle rimanenze dei prodotti soggetti a imposta di consumo, della conseguente registrazione di tutte le operazioni di scarico e della chiusura delle relative contabilità anche in relazione alla distruzione della eventuale giacenza di contrassegni di legittimazione.
Nel caso di esito negativo della suddetta verifica, l’Ufficio competente per territorio provvede autonomamente a impartire le necessarie prescrizioni.
Nel caso di esito positivo, l’Ufficio Centrale, valutato l’esito delle varie fasi istruttorie, adotta, previa verifica della insussistenza di pendenze fiscali, il provvedimento di chiusura, dandone comunicazione all’interessato nonché all’Ufficio competente per territorio e provvedendo alla cancellazione del deposito dall’elenco dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Per quanto concerne i modelli di istanza e la normativa di riferimento, la relativa documentazione è reperibile sul sito istituzionale collegandosi ai link di seguito elencati:
– circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025, protocollo n. 297622/RU: Home/ L’attività/Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive: allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva imposta di bollo: Home/L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive.
– Tabacchi lavorati:
– allegato 1 – TAB-Istanza Istituzione, allegato 8 – TAB-Istanza Trasferimento sede, allegato 12 – TAB-Istanza Variazione di stoccaggio, allegato 16 – TAB-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità, allegato 20 – TAB-Istanza Chiusura deposito: Home/ L’attività/ Accise/ Distribuzione e vendita Tabacchi / Depositi fiscali/Modulistica;
– Ministero delle finanze – Decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 – “Regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.”: Home/ Accise/ Distribuzione e vendita Tabacchi/ Depositi fiscali/ Normativa;
– Ministero delle finanze – Decreto direttoriale del 31 maggio 2000, “Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati”: Home/ Accise/ Distribuzione e vendita Tabacchi/ Depositi fiscali/ Normativa;
– Ministero delle finanze – Decreto ministeriale del 30 giugno 2000 – “Attività di vigilanza fiscale e di controllo svolta dalla Guardia di finanza a tutela del gettito erariale derivante dai tabacchi lavorati”: Home/ Accise/ Distribuzione e vendita Tabacchi/ Depositi fiscali/ Normativa;
– Ministero delle finanze – Decreto direttoriale del 2 agosto 2000 – “Istruzioni in merito alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali di tabacchi lavorati”: Home /Accise/Distribuzione e vendita Tabacchi/ Depositi fiscali/ Normativa;
– Ministero delle finanze – Decreto direttoriale del 26 maggio 2010 – “Caratteristiche tecniche delle procedure informatiche di contabilizzazione e comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contabilizzati dai soggetti titolari dei depositi fiscali”: Home/ Accise/ Distribuzione e vendita Tabacchi/ Depositi fiscali/ Normativa.
– Prodotti liquidi da inalazione e aromi:
– allegato 3 – PLI-Istanza Istituzione, allegato 9 – PLI-Istanza Trasferimento sede, allegato 13
– PLI-Istanza Ampliamento, allegato 17 – PLI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità, allegato 21 PLI-Istanza Chiusura deposito: Home/ L’attività/ Accise/ Prodotti liquidi da inalazione e aromi/Modulistica;
– determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU in materia di Commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e aromi: Home/ L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Determinazioni/ Archivio/ 2021;
– informativa del 18 marzo 2021, prot. 83702/RU, commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione: Home/ Informa/ Relazioni con gli operatori/ Tabacchi/Archivio/ Anno 2020 – 2021;
– informativa del 11 aprile 2024, prot. 214009/RU, commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e aromi: Home/Informa/Relazioni con gli operatori/ Tabacchi;
– circolare per lo smaltimento e distruzione dei prodotti liquidi da inalazione e aromi n. 19 del 16 giugno 2021 (prot. n. 197693/RU: Home/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/Regolamentazione dell’Agenzia/ Circolari e Direttive/ Archivio/ Anno 2021.
– Prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (c.d. nicotine pouches):
– allegato 4 – NP-Istanza Istituzione dep. Fabbricante, allegato 5 – NP-Istanza Istituzione Depositario, allegato 10 – NP-Istanza Trasferimento sede, allegato 14 – NP-Istanza Ampliamento, allegato 18 – NP-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità, allegato 22 – NP-Istanza Chiusura deposito: Home/ L’attività/Accise/ Altri prodotti contenenti nicotina/Modulistica;
– determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot. n. 406606/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale del 9 febbraio 2023, prot. n. 82915/RU, modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita di “nicotine pouches”: Home/ L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Determinazioni/ Archivio/ 2022;
– informativa del 9 settembre 2022, prot. n. 406595/RU, modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita di “nicotine pouches”: Home/Informa/ Relazioni con gli operatori/ Tabacchi;
– informativa del 13 febbraio 2023, prot. n. 86455/RU, modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita di “nicotine pouches”: Home/ Informa/ Relazioni con gli operatori/ Tabacchi.
– Prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina:
– allegato 6 – PSI-Istanza Istituzione dep. Fabbricante, allegato 7 – PSI-Istanza Istituzione Depositario, allegato 11 – PSI-Istanza Trasferimento sede, allegato 15 – PSI-Istanza Ampliamento, allegato 19 – PSI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità, allegato 23 – PSI-Istanza Chiusura deposito: Home/ L’attività/ Accise/ Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco/Modulistica;
– determinazione direttoriale del 2 gennaio 2025, prot. n. 1049/RU, modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione e circolazione e vendita dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina: Home/ L’attività/ Accise/ Normativa e prassi/ Tabacchi/ Regolamentazione dell’Agenzia/ Determinazioni.
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Note:
(1) Cfr. la determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU; la determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot. n. 406606/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale del 9 febbraio 2023, prot. n. 82915/RU; la determinazione direttoriale del 2 gennaio 2025, prot. n. 1049/RU.
(2) Cfr. la determinazione direttoriale del 30 gennaio 2025, prot. n. 81017/RU che disciplina l’organizzazione e l’articolazione degli Uffici delle Direzioni territoriali e degli Uffici locali ADM; la determinazione direttoriale del 17 aprile 2025, prot. n. 233570/RU recante l’attivazione degli Uffici della Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche e degli Uffici locali ADM ad essa afferenti, per la sperimentazione della riforma territoriale. Si evidenzia come tale riforma incida direttamente sulle competenze territoriali individuate nella direttiva in oggetto, che subiranno le conseguenti modifiche in ragione dei nuovi assetti organizzativi derivanti dalla menzionata riorganizzazione.
Si precisa, ad ogni buon fine, che, fatta salva la Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, le fasi istruttorie di cui alla presente Direttiva rimarranno incardinate, nelle more della riorganizzazione, presso gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio, ovvero presso gli Uffici territorialmente competenti individuati nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Agenzia, di cui alla determinazione direttoriale del 30 gennaio 2025, prot. n. 81017/RU.
(3) Articolo 2 del D.M. n. 67/1999: “1. Il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati presenta, in doppio esemplare, all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una domanda recante:
a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale;
c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito fiscale;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto;
e) le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 825, che si intendono detenere nell’impianto;
f) la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell’impianto.
2. Alla domanda è allegata la planimetria dell’impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale nonché i locali da destinare al personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incaricato della vigilanza permanente nei casi previsti dall’articolo 10, comma 4.”
(4) Ovvero presso gli Uffici territorialmente competenti individuati nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Agenzia, di cui alla determinazione direttoriale del 30 gennaio 2025, prot. n. 81017/RU.
(5) Per i prodotti liquidi da inalazione e aromi, vedi l’articolo 2 della determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU; per le nicotine pouches vedi gli articoli 2 e 2-bis della determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot. n. 406606/RU, come modificata da determinazione direttoriale del 9 febbraio 2023, prot. n. 82915/RU; per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, vedi gli articoli 2 e 3 della determinazione direttoriale del 2 gennaio 2025, prot. n. 1049/RU.
(6) Ovvero presso gli Uffici territorialmente competenti individuati nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Agenzia, di cui alla determinazione direttoriale del 30 gennaio 2025, prot. n. 81017/RU.
Allegati
Omissis
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