CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 19 luglio 2019, n. 70
Nuovi controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni
A decorrere dal corrente anno, l’Agenzia delle entrate ha implementato nuovi controlli sulla regolarità dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Si tratta di controlli automatici effettuati, soltanto per talune specifiche fattispecie, in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel. In tali fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione darà informazione circa l’eventuale irregolarità del visto di conformità rilasciato dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa.
Al fine di precisare i casi in cui il visto di conformità deve intendersi validamente rilasciato dai professionisti abilitati, l’Agenzia delle entrate ha anche implementato le istruzioni relative alla compilazione della sezione “VISTO DI CONFORMITÀ” del frontespizio dei modelli di dichiarazione da presentarsi nel 2019.
Nel documento allegato si forniscono le opportune informazioni in merito ai nuovi controlli automatici implementati dall’Agenzia e sono riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente apposto.
Tenuto conto dell’estrema rilevanza del tema trattato, sei pertanto invitato a dare la massima diffusione al documento allegato, in modo da consentire a tutti i colleghi di prestare la massima attenzione alle casistiche sopra illustrate in sede di rilascio del visto di conformità.
Allegato
NUOVI CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA REGOLARITÀ DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI
Da quest’anno, l’Agenzia delle entrate ha implementato nuovi controlli sulla regolarità dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Al fine di precisare i casi in cui quest’ultimo deve intendersi validamente rilasciato dai professionisti abilitati, sono state implementate le istruzioni relative alla compilazione della sezione “VISTO DI CONFORMITÀ” del frontespizio dei modelli di dichiarazione da presentarsi nel 2019.
In particolare, in tali istruzioni viene ora ricordato che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
In merito al punto 3), viene altresì precisato che il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando il professionista è socio o associato del soggetto collettivo incaricato della trasmissione e quest’ultimo coincide con:
a) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999), [n.d.r.: si tratta, come è noto, degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria];
b) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
c) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In particolare, per quanto concerne la precedente lett. a) l’Agenzia delle entrate ha precisato che il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale, in cui però almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità, e quindi può rilasciarlo, a condizione che il possesso della partita IVA e dell’autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Entratel – sussistano in capo all’associazione professionale. In tal caso, può apporre i visti di conformità il singolo professionista abilitato al rilascio degli stessi (cfr. circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015). Ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente abilitato non può invece apporre i visti di conformità.
Con riferimento alla precedente lett. b), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il professionista in possesso della partita IVA socio di una società di servizi contabili, la cui maggioranza assoluta del capitale sociale sia però posseduta da soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, può rilasciare il visto di conformità a condizione che il requisito del possesso dell’autorizzazione alla trasmissione telematica – Entratel – sussista in capo alla società di servizi posseduta. Per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista con partita IVA non può avvalersi invece di una società di servizi (cfr. circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015).
È stato altresì chiarito che il professionista iscritto nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Ordine dei consulenti del lavoro, sprovvisto di partita IVA ma dipendente di una società di servizi di cui all’art. 2 del decreto 18 febbraio 1999 può rilasciare il visto di conformità (si tratta delle società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni). In tal caso, il possesso dell’autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Entratel – è necessario sussista in capo alla società di servizi presso cui il professionista lavora (cfr. risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017).
Per quanto concerne infine la precedente lett. c), l’Agenzia delle entrate ha precisato che il professionista socio di una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della stessa s.t.p.. La sua posizione, quindi, è equiparata a quella del socio di associazione professionale o società semplice a rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della società o associazione professionale partecipata (risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016).
Nell’ambito dei periodici incontri del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate, il Consiglio nazionale ha potuto apprendere che, a partire da quest’anno, sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel, anche se limitati ad alcune delle ipotesi indicate nelle predette istruzioni, al fine di evitare rallentamenti nell’acquisizione delle dichiarazioni stesse.
Nello specifico, con riferimento alle ipotesi di cui al precedente p. 1), le verifiche introdotte in fase di ricezione delle dichiarazioni accertano:
a) l’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
b) la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato “NON ATTIVO”.
In tali casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione, darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa.
Di tale irregolarità verrà data comunicazione anche alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle entrate, la quale avrà a disposizione anche una nuova funzione nei propri applicativi in cui saranno visibili i codici fiscali dei professionisti che hanno vistato le dichiarazioni pur non essendo presenti nell’elenco informatizzato o che, seppur presenti, sono risultati “non attivi”.
Per quanto concerne le ipotesi di cui al precedente p. 2), il visto di conformità è considerato irregolare qualora il professionista che lo rilascia, pur risultando “ATTIVO” nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali, non coincida con la persona fisica che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione.
Ed infatti, come ricordato nelle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione, la dissociazione tra soggetto che trasmette la dichiarazione e professionista che appone il visto di conformità è possibile soltanto qualora quest’ultimo risulti “collegato” con uno dei soggetti diversi dalle persone fisiche ivi indicati (associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti aventi le caratteristiche più sopra ricordate) incaricato alla trasmissione della dichiarazione in via telematica.
Anche per tale fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa.
Tale irregolarità non verrà segnalata alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle entrate in quanto la stessa non riguarda i dati presenti nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali.
Con riferimento infine alle ipotesi di cui al precedente p. 3), nessuna verifica è stata prevista in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in precedenza, alla Direzione regionale competente per territorio.
In merito alle casistiche in cui deve ritenersi sussistente il “collegamento” tra professionista che appone il visto di conformità e associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti che trasmette la dichiarazione, il Consiglio nazionale, nell’ambito del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate, sta esaminando le eventuali ulteriori casistiche in cui il visto di conformità dovrebbe considerarsi rilasciato regolarmente.
Si invitano tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità alle casistiche sopra illustrate.
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