INPS – Messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023
Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo Italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria – Convenzione Italo-Bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 389/1990) – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023
1. Premessa
Con il messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020 sono state fornite indicazioni circa i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, in virtù di quanto disposto dalla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni e all’ambito soggettivo di applicazione.
In particolare, con il citato messaggio, nel precisare le tipologie di certificazioni rilasciate dalle Autorità fiscali bulgare, per quanto concerne le domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, sono state definite utili al buon esito delle stesse soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale, ai sensi della predetta convenzione, per evitare la doppia imposizione, in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria.
Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, sul presupposto che per i pensionati della Gestione pubblica è stato da sempre necessario il possesso della cittadinanza, così come previsto dalla disposizione di deroga contemplata dall’articolo 17, paragrafo 2, della legge n. 389/1990.
2. Nuovi criteri indicati dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, ha evidenziato che: “Dall’esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l’Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.
Pertanto, in conformità alle suddette indicazioni, fornite dall’Amministrazione competente in materia, con il presente messaggio si comunica che devono intendersi superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano di cui al citato messaggio n. 612/2020.
Conseguentemente, si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione Italobulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati – non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata – che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.
A tale riguardo si sottolinea quanto più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate, ossia che, avendo tale prassi amministrativa per il sostituto di imposta carattere facoltativo, non sussiste alcun obbligo da parte dell’INPS di adeguamento. Pertanto, l’Istituto nei casi d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Resta inteso che eventuali contestazioni sui criteri di applicazione e di interpretazione della convenzione in esame, da parte dei soggetti interessati, non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, trattandosi di ambito prettamente fiscale, le stesse saranno veicolate all’Agenzia delle Entrate, quale Amministrazione istituzionalmente preposta ai relativi riscontri.
3. Posizioni pensionistiche detassate nel corso del corrente anno di imposta
Le posizioni pensionistiche della Gestione privata in godimento della detassazione nel corrente anno di imposta saranno oggetto di ricostituzione ai fini dell’applicazione della tassazione italiana con efficacia, in ragione dei termini di elaborazione delle pensioni, a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023.
Quanto sopra avverrà fatte salve le posizioni sottoindicate:
– quelle per le quali sia stata già tempo per tempo presentata idonea documentazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara, in conformità a quanto da ultimo stabilito dall’Agenzia delle Entrate;
– quelle per le quali verrà prodotta la documentazione integrativa relativa al possesso della cittadinanza bulgara a corredo dell’istanza originaria, da inviare alle Strutture territoriali INPS competenti entro e non oltre il 30 aprile 2023, affinché la ricostituzione possa avere effetto sul rateo di giugno 2023.
Le certificazioni che dovessero pervenire successivamente alla suddetta data del 30 aprile 2023 comporteranno il ripristino della detassazione a decorrere dal primo rateo utile di pensione.
4. Posizioni pensionistiche detassate negli anni di imposta pregressi
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità – ivi compreso l’anno di imposta 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni che sono state interessate dalla detassazione saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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