
La Commissione Tributaria Regionale con l’ordinanza di rimessione aveva ritenuto il comma 2 dell’articolo 58 in contrasto – sia in sé sia in relazione al comma 1 della medesima disposizione che disciplina le nuove prove in appello, prevedendo che il giudice non possa disporne di nuove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile – tra gli altri, con i principi costituzionali della parità di trattamento nonché del diritto di difesa.
I giudici a quo con ordinanza n. 943/32/16 depositata il 6 maggio 2016, hanno ritenuto – d’ufficio – di dover sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 58 del Dlgs 546/1992 in relazione al comma 1 della medesima disposizione, che disciplina le nuove prove in appello, per contrasto “con gli articoli 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell’ordinamento“.
Invero, così intendendo la norma, si finirebbe col vanificare il rispetto del diritto di difesa, poiché “una produzione documentale nuova in appello, pur se possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte interessata, potrebbe essere voluta ad arte per impedire al controsoggetto processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi il pieno esercizio del diritto di difesa (…)“. Né varrebbe opporre “che una tale facoltà sarebbe pur sempre salva all’esito della produzione in appello, dal momento che, per com’è evidente, la controparte del producente avrebbe, pur sempre e per sempre, perso – senza quindi possibilità di reviviscenze di sorta – un grado di giudizio utile alla sua difesa (…)“.
Infine i giudici a quo, nell’ordinanza di rimessione, propongono una possibile lettura della norma che impedirebbe di dichiararne l’incostituzionalità nel suo complesso, ovvero intendere per documenti “nuovi” solo i documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche di produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame, o ancora, al limite, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di produrli.
La decisione della Corte Costituzionale
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