Con la conversione del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 ad opera della legge n. 71 del 24 giugno 2013, con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 25 giugno 2013, ha disposto l’aumento degli importi delle misure fisse dell’imposta di bollo ed in particolare, gli importi in precedenza stabiliti in 1,81 e 14,62 euro che passano, rispettivamente, ad euro 2,00 ed euro 16,00. Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno, ancorché presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la registrazione.
L’aumento riguarda una serie di documenti che interessa diversi soggetti, infatti,l’imposta di bollo aumentata a 2,00 euro interessa:
- le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva;
- gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47;
- ricevute o lettere commerciali presentate per l’incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro.
L’aumento invece da euro 14,62 a euro 16,00 interessa un ampio numero di documenti (così come meglio identificati nei primi tre articoli della tariffa, parte I) nonché i documenti societari (libri sociali e registri contabili di cui all’articolo 16 della tariffa, parte I). A titolo esemplificativo questo aumento dell’imposta fissa riguarda:
- gli atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
- le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che disciplinino rapporti giuridici di ogni specie;
- istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi.
La modifica nell’imposta fissa, ovviamente coinvolge anche i soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta in modo virtuale.Pertanto i predetti soggetti all’atto della presentazione della dichiarazione per l’anno 2013 saranno tenuti ad indicare separatamente gli atti ai quali si applica l’aumento dell’imposta. Inoltre laddove l’agenzia delle Entrate provveda entro il prossimo mese di luglio a notificare la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate 2013, queste ultime dovranno essere modificate.
Per quanto invece riguarda l’adeguamento del bollo da assolvere sui libri e sulle scritture contabili, occorre fare delle distinzioni. Per i registri soggetti a bollatura, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l’imposta all’atto dell’effettuazione della formalità, sarà necessario procedere all’integrazione dell’imposta di bollo nel caso in cui siano completamenti inutilizzati. Ciò significa che gli accadimenti (rectius: verbali) in essi riportati devono essersi verificati prima del 26 giugno scorso. L’operazione potrà essere effettuata con l’annotazione nell’ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento modello F23, ovvero con l’apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex articolo 12 del Dpr 642/72. Nel caso in cui i registri siano già stati utilizzati ancorché parzialmente non occorre integrare il bollo.
Per i registri contabili non soggetti a bollatura, per i quali l’imposta va assolta esclusivamente sulle pagine effettivamente utilizzate, ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse, l’imposta fissa nella nuova misura di 16 euro dovrà essere corrisposta per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere da ieri, utilizzando le stesse modalità di integrazione innanzi precisate. Anche in questo caso nulla è dovuto per i blocchi di 100 pagine che risultano ancorchè in parte utilizzati.
L’utilizzo delle vecchie marche da bollo da euro 1,81 e da euro 14,62 è possibile a condizione che si provveda ad integrarle qualora l’imposta si renda dovuta nella nuovo misura. Lo stesso discorso vale per la carta da bollo, ma la differenza va integrata con l’applicazione delle marche da bollo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento delle indennità di servitù militari, e modalità di pagamento dell'imposta di bollo - Risposta 15 settembre 2020, n. 351 dell'Agenzia delle Entrate
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