FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 05 marzo 2018, n. 6
I nuovi incentivi assunzioni 2018
La legge 205/2017, unitamente ai due decreti direttoriali dell’Anpal (n. 2 e 3 del 2018), ha introdotto nel mercato del lavoro italiano una molteplicità di forme di incentivazione all’assunzione per i datori di lavoro che presenta margini di difficoltà interpretative e non poche aree di sovrapposizione.
L’Inps ha disciplinato le modalità di accesso e utilizzo delle misure contenute nella L. 205/2017 con la Circolare n. 40/2018 pubblicata il 2 marzo 2018. Al fine di agevolare il coordinamento degli incentivi in campo nel 2018, di comprenderne la cumulabilità e le singole condizioni richieste per la loro legittima fruizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto una serie di FAQ, unitamente ad alcune tavole di comparazione e di sintesi delle singole forme di bonus per le nuove assunzioni, con un focus particolare sulla libera combinabilità degli stessi.
FAQ
- I 3 incentivi previsti rispettivamente dalla legge di Bilancio 2018 e dai decreti Anpal n. 2 e 3 del 2018 sono compatibili fra loro?
R.: Si; uno solo a scelta fra i due incentivi previsti dai decreti direttoriali Anpal (Incentivo Occupazione Mezzogiorno , da ora IOM, o Incentivo Occupazione Neet, da ora ION) potrà essere goduto nel primo anno di fruizione dell’incentivo triennale portando l’esonero contributivo al 100% della contribuzione Inps a carico del datore di lavoro e fino alla quota massima di 8.060 euro. Nel 2° e 3° anno, invece, il datore di lavoro tornerà a fruire della sola agevolazione prevista dalla legge di bilancio (art. 1 c. 100 ss. L. 205/2017), al 50% della contribuzione Inps a carico del datore e fino a un massimo annuo di euro 3.000.
- Il requisito dell’assenza di un precedente contratto a tempo indeterminato si riferisce all’intera vita lavorativa del dipendente limitatamente ai rapporti di lavoro in Italia o anche all’estero? E in caso di distacco?
R.: Come chiarito dalla Circolare n. 40/2018 (par. 6.1), il requisito va valutato in riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente oggetto del beneficio, considerando anche i rapporti di lavoro esteri, se a tempo indeterminato. Per stati esteri si intendono sia i membri UE e SEE, ma anche gli stati extra UE, in assenza o in presenza di convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
- Se due datori di lavoro assumessero in contemporanea a tempo indeterminato un lavoratore part-time al 50%, entrambi godrebbero dell’esonero triennale al 50%?
R.: Si, ma solo nel caso in cui il giorno di assunzione comunicato con Unilav sia il medesimo. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione, sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.
- L’incentivo ex L. 205/2017, art. 1 c. 100, oltre a ‘seguire’ il singolo dipendente in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato per la quota residuale rispetto ai 36 mesi massimi, può essere ‘trasmesso’ fra un soggetto giuridico e un altro in caso di cessione del contratto di lavoro?
R.: Si, sia nel caso di cessione individuale di contratto (art. 1406 c.c.), sia nel caso di trasferimento d’azienda o del suo ramo ex art. 2112 c.c.
- Tutti i contributi Inps a carico del datore di lavoro sono oggetto di esonero al 50% nel caso dell’incentivo ex art. 1 c. 100 della legge di bilancio 2018?
R.: No, come nelle precedenti versioni dell’esonero sono escluse alcune contribuzioni obbligatorie quali il contributo al fondo tesoreria TFR per datori di lavoro con almeno 50 addetti, il contributo ai fondi di solidarietà se dovuto, il contributo dello 0,3% a finanziamento dei fondi interprofessionali, il contributo di solidarietà del 10% in riferimento ai premi versati alle casse sanitarie e ai fondi di previdenza complementare (cf. par. 8 Circ. 40/2018).
- L’esonero triennale ex c. 100 è compatibile con gli incentivi per lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego, o in aree svantaggiate, ex art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012?
R.: No; l’esonero triennale non è compatibile con altri esoneri; tuttavia sarà legittima la sequenza dell’incentivo spettante nel caso di un contratto a tempo determinato (es. lavoratrice priva di impiego da almeno 6 mesi in regione svantaggiata con 12 mesi di riduzione contributiva al 50%) e di successiva trasformazione (con meno di 30 anni di età al momento della conferma) a tempo indeterminato ottenendo così 3 anni ulteriori di sgravio al 50% della contribuzione Inps.
- Per potere godere dell’esonero contributivo L. 205/2017 (art. 1 c. 100) e di uno dei due incentivi IOM o ION) che requisiti dovranno essere posseduti al momento dell’assunzione?
R.: Come anticipato da Inps – Direzione Centrale Entrate, in occasione del Forum Lavoro dello scorso 31.1.2018 (vd. Approfondimento Fondazione Studi 1.2.2018) i requisiti dovranno essere posseduti integralmente (età sotto i 35 anni e assenza di lavoro a tempo indeterminato, per l’incentivo ex L. 205/2017, art. 1 c. 100; iscrizione al programma Garanzia giovani o sede di lavoro nelle 8 regioni del mezzogiorno secondo le modalità specificate dai due decreti direttoriali Anpal). Nel caso dell’incentivo IOM, una volta terminati i 12 mesi al 100% di esonero, il lavoratore con doppio incentivo potrà essere trasferito in una sede di lavoro fuori dalle 8 regioni incentivate, mantenendo l’esonero ex art. 1 c. 100 della L. 205/2017 per i 24 mesi residui.
- Nel caso dell’incentivo per Neet iscritti al programma Garanzia Giovani (D. Dir.le Anpal n. 3/2018) quando scattano i requisiti aggiuntivi?
R.: I requisiti per godere dell’agevolazione sono l’età del dipendente entro i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni), la sua iscrizione al programma Garanzia Giovani e il rispetto delle soglie comunitarie degli aiuti di Stato ‘De minimis’ (art. 6 del decreto). Nel caso in cui l’incentivo venga goduto oltre tali soglie (pari nella generalità dei casi a 200.000 euro a triennio), si prevede la configurazione di uno o due ulteriori requisiti:
- Incremento occupazionale netto generato dall’assunzione (art. 7 D.Dir.le Anpal 2 e 3/2018) rispetto ai 12 mesi precedenti all’assunzione.
- Solo per i lavoratori assunti con età compresa fra 25 e 29: il lavoratore incentivato dovrà anche rientrare in una delle 4 fattispecie di seguito elencate:
- a) Lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del DM 20 marzo 2013, come ribadito dal Decreto del Ministero del Lavoro 17.10.2017, art. 1 c. 1 lett. a. Secondo l’art. 1 c. 1 del DM in esame rientrano coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8000 euro lordi per lavoro dipendente o parasubordinato, 4800 euro per lavoro autonomo).
- b) Lavoratore non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione;
- c) Lavoratore che abbia completato la formazione a tempo pieno di cui alla lett. b da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) Lavoratore assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamo differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335/2017:
Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.
SEZIONI ATECO 2007 | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
---|---|---|---|---|---|---|
Agricoltura | ||||||
Agricoltura | 335 | 123 | 458 | 73,1 | 26,9 | 46,1 |
Industria | ||||||
Costruzioni | 771 | 69 | 840 | 91,8 | 8,2 | 83,5 |
Ind. estrattiva | 27 | 4 | 32 | 86,8 | 13,2 | 73,6 |
Acqua e gestione rifiuti | 195 | 30 | 225 | 86,7 | 13,3 | 73,4 |
Ind. energetica | 94 | 26 | 121 | 78,1 | 21,9 | 56,2 |
Ind. manifatturiera | 2.677 | 967 | 3.644 | 73,5 | 26,5 | 46,9 |
Servizi | ||||||
Trasporto e magazzinaggio | 749 | 209 | 957 | 78,2 | 21,8 | 56,4 |
Servizi generali della PA | 840 | 416 | 1.256 | 66,8 | 33,2 | 33,7 |
Informazione e comunicazione | 289 | 151 | 441 | 65,7 | 34,3 | 31,4 |
Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
PROFESSIONE (CP2011) | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
---|---|---|---|---|---|---|
92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 97 | 0 | 97 | 99,7 | 0,3 | 99,4 |
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 612 | 11 | 623 | 98,3 | 1,7 | 96,6 |
91 – Ufficiali delle forze armate | 34 | 1 | 35 | 97,9 | 2,1 | 95,9 |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 549 | 12 | 561 | 97,8 | 2,2 | 95,6 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 861 | 22 | 883 | 97,5 | 2,5 | 95,1 |
93 – Truppa delle forze armate | 100 | 4 | 104 | 96,1 | 3,9 | 92,2 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 112 | 18 | 131 | 85,9 | 14,1 | 71,8 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 809 | 143 | 951 | 85,0 | 15,0 | 70,0 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 254 | 47 | 301 | 84,4 | 15,6 | 68,8 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 102 | 20 | 122 | 83,7 | 16,3 | 67,5 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 141 | 30 | 172 | 82,3 | 17,7 | 64,6 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 128 | 28 | 156 | 81,8 | 18,2 | 63,6 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 142 | 43 | 185 | 76,9 | 23,1 | 53,8 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 12 | 4 | 16 | 76,9 | 23,1 | 53,7 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 254 | 93 | 347 | 73,2 | 26,8 | 46,4 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 77 | 33 | 110 | 69,7 | 30,3 | 39,4 |
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 452 | 204 | 656 | 69,0 | 31,0 | 37,9 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 54 | 29 | 83 | 65,0 | 35,0 | 30,1 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 255 | 148 | 403 | 63,2 | 36,8 | 26,4 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 773 | 7563 | 1.336 | 57,9 | 42,1 | 15,7 |
11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale | 46 | 34 | 80 | 57,2 | 42,8 | 14,4 |
- Quali sono le differenze rispetto all’incentivo Occupazione Giovani del 2017 e quello regolato dal Decreto Direttoriale n. 3/2018 Anpal (ION)?
R.: Nel caso dell’incentivo Occupazione Giovani dello scorso anno, fra le tipologie incentivate vi era anche il contratto a termine, con una soglia massima di sgravio contributivo annua pari a euro 4030. Nella versione del 2018, possono essere oggetto di incentivazione solo i contratti a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato di II tipo (professionalizzante). La dotazione finanziaria della versione 2018 (ION) è di 100 milioni di euro, contro i 200 milioni della misura dello scorso anno.
- Se un lavoratore di 29 anni che deve essere assunto a tempo indeterminato per lavorare in una sede di lavoro ubicata in Sicilia ha presentato richiesta di Naspi e ne ha esaurito la percezione senza rioccuparsi, per potere fruire dell’Incentivo IOM dovrà anche presentare la DID Online?
R.: Il D.lgs. 150/2015, art. 21 c. 1 prevede che la domanda di NASPI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, come chiarito dalla Circolare Anpal n. 1/2017. Per chi ha presentato richiesta di Naspi senza perdere successivamente lo stato di disoccupazione non sarà necessario presentare la richiesta di DID online.
- L’incentivo stabile ex art. 1 c. 100 della legge di bilancio 2018 e i due incentivi dei decreti direttoriali Anpal 2 e 3 2018 (IOM e ION) seguiranno lo stesso iter autorizzativo o ve ne sarà uno comune?
R.: I datori di lavoro seguiranno le procedure autorizzative diramate da Inps con le diverse circolari dedicate. Nel caso dell’incentivo stabile della legge di bilancio 2018 non è previsto un codice autorizzativo, mentre per gli incentivi IOM e ION i datori di lavoro dovranno prenotare la fruizione dei bonus contributivi sulla procedura DiResCo su portale web Inps. In riferimento al requisito dell’assenza di un contratto a tempo indeterminato precedente all’assunzione, previsto per l’esonero di cui al comma 100, L. n. 205/17, l’Inps ha predisposto il più volte annunciato applicativo telematico, disponibile sul sito Inps, area riservata aziende e intermediari, attraverso il percorso Tutti i Servizi / Servizio di verifica esistenza dei rapporti a tempo indeterminato. L’esito della procedura di controllo (come specificato al § 9 della Circolare 40/2018 Inps) non ha valore certificativo, ma informativo. La procedura si articola in 3 step:
- Selezione della funzionalità informatica
(Immagine)
- Oltre alla compatibilità con gli incentivi ION e IOM, l’esonero ex L. 205/2017, art. 1 c. 100 è cumulabile anche con altre forme di agevolazioni contributive o economiche?
R.: L’esonero ex art. 1 c. 100 della L. 205/2017 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali quello previsto per l’assunzione di disabili ex art. 13 L. 68/1999 e quello riconosciuto per l’assunzione di percettori di Naspi ex art. 2 c. 10-bis della L. 92/2012. I due incentivi IOM e ION, per espressa previsione dei due decreti direttoriali Anpal, sono incumulabili con ulteriori incentivi di natura economica o contributiva fatta eccezione per l’esonero triennale. Nel caso di fruizione combinata dell’incentivo stabile della legge di bilancio 2018 e di uno dei due incentivi ION o IOM, nel periodo di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro non potrà godere di ulteriori benefici economici o contributi per i primi dodici mesi di godimento cumulato delle due misure incentivanti.
- Come va interpretato il rimando al personale assunto a tempo indeterminato ex D.lgs. 23/2015, art. 1 ‘a tutele crescenti’ in riferimento ai lavoratori beneficiari dell’incentivo strutturale ex art. 1 c. 100 della L. 205/2017? Vanno esclusi i dipendenti che beneficiano delle vecchie tutele ex art. 18 L. 300/1970 per effetto di pattuizioni individuali o accordi collettivi?
R.: Inps, nella Circolare n. 40/2018, ha confermato quanto anticipato in sede di Forum Lavoro dello scorso 31.1.2018, ribadendo che tale dicitura è ‘atecnica’ e non pregiudica la fruizione dell’esonero ai lavoratori assunti nel 2018, in possesso dei requisiti soggettivi e anagrafici richiesti dalla manovra, cui per pattuizioni individuali o collettive vengano mantenute le tutele dell’art. 18 della legge n. 300/70; tuttavia il rimando al c. 1 art. 1 del decreto sulle tutele crescenti esclude l’applicabilità di tale incentivo ai dipendenti con la qualifica di dirigenti, menzionando tale norma tassativamente i soli operai, impiegati e quadri.
- In ordine all’utilizzo mensile dell’esonero, sono previste novità rispetto alla gestione del precedente sgravio triennale della legge di bilancio del 2015.?
R.: Com’è noto l’esonero in questione è pari al 50% dei contributo dovuti, nel limite mensile di €. 250,00 e, comunque, con un tetto annuo di €. 3.000,00.
Nel caso di supermento del limite mensile, l’eventuale eccedenza non sarebbe compensabile nei mesi successivi (fermo restando il tetto annuale di €. 3.000,00). Questo perché, a detta dell’Istituto, il tenore letterale della norma “…riparametrato e applicato su base mensile.” (art. 1, comma 100, legge 205/17), impedirebbe applicazioni estensive. Ritiene, inoltre, l’Istituto che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con l’altra novità della portabilità dello sgravio. Per semplificare questa opportunità, infatti, nessuna rilevanza avrà quanto effettivamente conguagliato dai precedenti datori di lavoro.
- Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015?
R.: La risposta in generale è ovviamente positiva. Occorre però evidenziare delle importanti eccezioni che la circolare n. 40/18 ha introdotto.
1^ Eccezione
In base all’articolo 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015, gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. L’Inps rinviene una natura “speciale” nella norma di cui all’esonero della legge di bilancio 2018 e, pertanto, ammette la deroga al predetto principio dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015.
La conseguenze sono la fruibilità dell’esonero in questione in tutti i casi in cui l’assunto aveva un diritto, di natura contrattuale o normativa, all’assunzione stessa. Che l’eccezione fosse contemplata in questa fattispecie, l’Inps lo deduce dal fatto che è ammesso l’esonero anche nelle ipotesi di trasformazione di contratti a termine, senza soluzione di continuità.
È possibile fruire dell’esonero triennale, quindi, anche nelle seguenti ipotesi:
– datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;
– datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze;
– l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili;
– tutte le fattispecie eventualmente identificate dalla contrattazione collettiva, compreso le cd. “clausole sociali”.
2^ Eccezione
L’articolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, dispone che l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Anche questo precetto viene meno, secondo l’istituto, a causa della peculiarità propria dell’esonero triennale identificabile nella “portabilità”. La condizione, cioè, che permette ai datori di lavoro che assumono un lavoratore che è stato già oggetto di esonero, di usufruire degli eventuali mesi residui al compimento del triennio.
Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile sarà solo quello eventualmente residuo.
Per le stesse motivazioni anche il principio enunciato dal comma 2 del medesimo articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi sostituito dal principio della “portabilità” sopra citata.
- Quali sono le altre condizioni normative da rispettare?
R.:- la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: − regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; − assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; − rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– la Legge di Bilancio 2018 prevede il rispetto di un requisito ulteriore, consistente nel non aver effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione;
– il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, pena la revoca del beneficio stesso.
- È possibile usufruire dell’esonero per l’assunzione in qualsiasi rapporto di lavoro subordinato?
R.: no, sono da escludere i rapporti intermittenti e il lavoro domestico.
- Il licenziamento durante il periodo di prova esclude la regola del “non avere mai avuto un rapporto a tempo indeterminato”
R.: no, in quanto è dirimente il fatto che il patto di prova sia stato inserito nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che condizionerà per sempre la storia lavorativa ai fini della fruibilità dell’esonero triennale.
- Nei casi di prosecuzione in apprendistato quando matura l’esonero?
R.: Nei casi di prosecuzione dei rapporti di apprendistato, il diritto all’esonero si matura dal momento della prosecuzione stessa e lo sgravio viene posticipato di un anno in quanto per i 12 mesi successivi già esiste un regime agevolato per il mantenimento in servizio. Quindi, nel caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, la condizione ostativa di un precedente rapporto a tempo indeterminato non può essere individuata nella prosecuzione stessa: il diritto si matura alla data della prosecuzione ed è a quella data che va verificato se il soggetto abbia o meno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato.
Ovviamente, il precedente periodo di apprendistato non va computato nella valutazione della clausola ostativa.
- Nel caso dell’esonero contributivo previsto per gli ex studenti in alternanza scuola-lavoro (c. 108, at. 1 L. 205/2017) o della conferma in servizio in apprendistato di un under 30 (c. 106), oltre agli specifici requisiti richiamati dai singoli commi, è richiesta anche l’assenza di un contratto a tempo indeterminato prima dell’assunzione incentivata?
R.: anche per i giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato, va rispettata, oltre alle condizioni specificamente previste, la condizione generale consistente nell’assenza di rapporti a tempo indeterminato.
- Nel caso di fruizione dell’incentivo ION (D. Dir.le Anpal n. 3/2018) con contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile fruire anche dell’esonero ex art. 1 c. 106 L. 205/2017 nell’anno successivo alla conferma in servizio se questa avvenga prima del compimento di 30 anni dell’apprendista?
R.: Si; nel caso in esame, non si ravvisano preclusioni alla sequenza: 1° anno: incentivo ION con esonero al 100% della contribuzione entro 8.060 euro annui 2° e 3° anno: regime di contribuzione agevolata dell’Apprendistato 4° anno: regime di contribuzione agevolata previsto nel caso di prosecuzione in servizio (art. 47 c. 7 D.lgs. 81/2015)
5° anno: esonero al 50% entro 3.000 euro annui (art. 1 c. 106 L. 205/2017)
- Gli incentivi Occupazione Sud e Giovani attivati nel 2017 confluiscono nella soglia massima godibile degli aiuti ‘de minimis’?
R.: Si, così come i nuovi incentivi ION e IOM. Solo l’esonero stabile fra queste forme non vi rientra, in quanto non sussumibile nella definizione comunitaria di “aiuti di Stato”. Dunque per ogni volta che il datore di lavoro assumerà un dipendente con l’agevolazione ION o IOM dovrà effettuare nuovamente il calcolo di superamento dei limiti comunitari, comprendendo gli incentivi soggetti al ‘de minimis’ precedentemente fruiti entro la cornice del triennio di riferimento.
- In riferimento all’incentivo ION, molti centri per l’impiego non procedono nei tempi alla redazione del patto di servizio. Tale criticità rischia di inficiare la legittima fruizione di questo incentivo?
R.: A differenza del Bonus Occupazione Giovani, il decreto direttoriale n. 3/2018 Anpal prevede esplicitamente che farà fede per la legittimità della fruizione da parte del datore di lavoro, l’avvenuta iscrizione telematica al programma Garanzia Giovani da parte del lavoratore. L’art. 2 del richiamato decreto specifica che qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo richiesta a Inps su portale DiResCo non sia ancora avvenuta la presa in carico dal CPI, la profilazione potrà anche essere portata a termine a livello centrale.
Scheda n. 1 dei Requisiti
Incentivo | Assenza di un contratto a t. indeterminato | Assenza di un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro negli ultimi 6 mesi | Registrazione programma Garanzia Giovani | Status di disoccupazione art. 19 D.lgs. 150/2015 | Assenza di impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi | Soglia comunitaria De minimis Reg. (UE) 1407/13 | Incremento Occupazionale Netto Reg. (UE) 651/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esonero contributivo L. 205/2017 art. 1 cc. 100ss. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Incentivo Decreto Anpal Mezzogiorno IOM | NO | SI | NO | SI | Solo se > 34 anni di età | SI | Qualora si ecceda la soglia de minimis, SI + ulteriori condizioni per lavoratori fra 25 e 34 anni di età (art. 7 c. 6 D. Dir.le Anpal n. 2/2018) |
Incentivo Decreto Anpal ION (Neet) | NO | NO | SI | SI (accertato insieme a registrazio ne G.G.) I | NO | SI | Qualora si ecceda la soglia de minimis, SI + ulteriori condizioni per lavoratori fra 25 e 34 anni di età (art. 7 c. 6 D. Dir.le Anpal n. 3/2018) |
Scheda n. 2: Sede di lavoro incentivabile
Incentivo | Sede di lavoro |
---|---|
Esonero contributivo L. 205/2017 art. 1 cc. 100ss. | Tutto il territorio nazionale; incompatibile con distacco verso paesi extra UE non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale |
IncentivoDecreto Anpal Mezzogiorno IOM | Sede di lavoro in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia |
IncentivoDecreto Anpal ION (Neet) | Tutto il territorio nazionale tranne la provincia autonoma di Bolzano |
Scheda n. 3: Lavoratori e forme contrattuali incentivate
Incentivo | Forma contrattuale incentivata | Categoria contrattuale incentivabile |
---|---|---|
Esonero contributivo L. 205/2017 art. 1 cc. 100ss. | Lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;Apprendistato (solo l’anno successivo a quello di continuazione del rapporto ) | Operai, impiegati e quadri |
IncentivoDecreto Anpal Mezzogiorno IOM | Lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o per soci lavoratori di cooperativa;Apprendistato di 2° tipo (art. 44 D.lgs. 81/2015) | Operai, impiegati, quadri e dirigenti |
IncentivoDecreto Anpal ION (Neet) | Lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o per soci lavoratori di cooperativa;Apprendistato di 2° tipo (art. 44 D.lgs. 81/2015) | Operai, impiegati, quadri e dirigenti |
Scheda n. 4: confronto fra gli incentivi
Età del lavoratore | Incentivo L. 205/2017 art. 1 cc. 100ss. | Incentivo Decreto Anpal Mezzogiorno IOM | Incentivo Decreto Anpal ION (Neet) | Apprendistato |
---|---|---|---|---|
16-29 | SI | SI | SI | 15-25 Solo App. 1° tipo (art. 43 D.lgs. 81/2015) 17-29 App. di 2° (art. 44 D.lgs. 81/2015) 18-29 App e 3° tipo (art. 45 D.lgs. 81/2015) |
30-34 | SI (Solo per assunzioni fra 1.1.2018 e 31.12.2018) | SI | NO | Solo per lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione e mobilità App. di 2° tipo (art. 47 c. 4 D.lgs. 81/2015) |
35 e over | NO | SI | NO | Solo per lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione e mobilità Solo App. di 2° tipo (art. 47 c. 4 D.lgs. 81/2015) |
Esempi di calcolo
Incentivo legge bilancio 2018
Scenario 1: Retribuzione imponibile pari a 18.000 euro annui
Voce | Scenario Senza Incentivo | Scenario con incentivo |
---|---|---|
Retribuzione Lorda | 18.000 € | 18.000 € |
Contribuzione conto d.d.l.* | 5.378 € | 2.716 € |
Risparmio per esonero contr.vo | 0 | 2.662 € |
Valore % del risparmio | 0 | 11,4%** |
* aliquota contributiva = 29,88%
Scenario 2: Retribuzione imponibile pari a 25.000 euro annui
Voce | Scenario Senza Incentivo | Scenario con incentivo |
---|---|---|
Retribuzione Lorda | 25.000 € | 25.000 € |
Contribuzione a carico del d.d.l.* | 7.470 € | 3.773 € |
Risparmio per esonero contr.vo | 0 | 3.000 € |
Valore % del risparmio | 0 | 9,2% ** |
* aliquota contributiva = 29,88% ** su RAL + ctr. d.d.l.
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