Il Decreto legge n. 193/2016 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 225/2016 con l’articolo art.7-quater commi 19 e 20 è stato  disposto “a regime” il differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

I nuovi termini di pagamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (ex Unico) ed IRAP e del saldo IVA trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Vediamo quali sono le nuove scadenze per il pagamento delle imposte da dichiarazione.

Per le persone fisiche e società di persone – Il versamento del saldo e del primo acconto dell’Irpef e dell’Irap dovrà essere eseguito entro:

  • il 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • il 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

I nuovi termini sono applicati anche per i versamenti dovuti dalle società di persone e soggetti equiparati in caso di operazioni straordinarie intervenute prima del 31 dicembre dell’anno per il quale è presentata la dichiarazione.

Non trovano applicazione le nuove scadenze di versamento per cui vengono applicati i termini ordinari nei casi di:

  • cessazione dell’attività delle società di persone senza procedura di liquidazione;
  • scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi.

Per i soggetti Ires

La nuova normativa che ha differito i termini di versamento trova applicazione anche per i soggetti Ires, per il versamento della relativa imposta e dell’Irap.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto ad aprile o a maggio, i termini sono:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Per le società di capitate che approvano bilancio o rendiconto a giugno o a luglio il termine di versamento delle imposte da dichiarazione è:

  • al 31 luglio, invece del 16 luglio;
  • al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Conguagli derivanti dalla dichiarazione 730

Altra novità riguarda i soggetti che presentano un 730 a debito in mancanza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli, in tale circostanza i termini per i versamento sono gli stessi di quelli stabiliti per le persone fisiche che presentano il modello dei Redditi.

Le imposte oggetto del differimenti riguardano:

  • addizionali Irpef;
  • addizionali e maggiorazioni Ires;
  • imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
  • Ivie e Ivafe;
  • contributo di solidarietà;
  • acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
  • Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
  • contributi Inps Ivs e gestione separata;
  • contributi Cipag (geometri);
  • diritto annuale Cciaa;
  • capital gain in regime di dichiarazione.

Per le imposte sotto elencate non trovano applicazione i nuovi termini:

  • il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
  • Imu e Tasi;
  • imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
  • imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
  • imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

Per quel che concerne la cedolare secca il versamento del saldo dell’imposta è previsto nei termini stabiliti in materia di versamento Irpef e per cui si elencano le nuove scadenze:

  • 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Per il versamento dell’acconto nel corso di Telefisco 2017 l’Agenzia ha chiarito che anche per tale imposta i termini sono differiti.