INAIL – Comunicato 21 febbraio 2022
Nuovo applicativo certificato di infortunio
Il 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio.
Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità.
Le novità riguardano i contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell’Istituto, nell’architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa.
Gli utenti che attualmente si avvalgono delle modalità di invio offline e in cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi, come di seguito indicato.
Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline, ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip, devono adeguare il proprio sistema entro la suddetta data del 28 aprile 2022, seguendo le istruzioni fornite nella documentazione (manuale utente, cronologia delle versioni, xml schema, tabelle tipologiche e specifiche tecniche), disponibile nelle pagine del portale dedicate.
Gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa possono continuare ad usufruire dell’attuale servizio per il solo anno 2022.
A partire dal 1° gennaio 2023 è, infatti, unicamente operativo il nuovo servizio Rest. Per l’adeguamento al nuovo servizio occorre consultare la documentazione tecnica disponibile agli indirizzi www.inail.it/api/docs/home e www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod (servizio “API Certificati Medici Infortunio > CMI-CertificatoMedicoInfortunio”).
Si informa che per l’utilizzo del servizio Rest sia le regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti devono aderire al nuovo accordo, in corso di definizione.
Allegato
Certificazione medica di infortunio lavorativo
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INAIL - Comunicato del 23 ottobre 2023 - Organismo notificato: rilascio dell’applicativo online per la richiesta dei servizi PED - Nuovo applicativo per richiedere online tutti i servizi PED
- Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro - INAIL - Circolare 14…
- Prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche. circolazione di prodotti già immessi in consumo da/verso altro stato membro, consegnati per scopi commerciali - Nuove figure di destinatario certificato e di speditore certificato - Prerogative e…
- Comunicazione di infortunio, Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio e denuncia di malattia professionale: aggiornamento dei servizi online - INAIL - Comunicato 27 luglio 2022
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 giugno 2019, n. 224245 - Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e…
- Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle aziende (Vps): applicativo - È attivo il nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro - INAIL - Comunicato 28 giugno 2022
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…