Con il nuovo DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito il crono-programma della c.d. “Fase 2” per il contenimento del COVID-19.
Nel DPCM è stato consentito alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, di poter svolgere, dal 27 aprile 2020, tutte le attività propedeutiche alla riapertura .
Le attività che possono riaprire dovranno rispettare protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui testo è stato aggiornato il 24 aprile 2020.
Le principali novità delle disposizioni del DPCM in commento che si applicano dal 4 maggio fino al 17 maggio sono:
- E’ consentito effettuare visite ai propri parenti ma sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza con esclusione di riunioni di famiglia e party privati. Per tali incontri é previsto l’obbligo anche di utilizzare le mascherine. Inoltre all’interno del territorio della Regione è consentito trasferirsi per motivi di lavoro o di salute o per rientrare nella propria residenza.
- E’ consentito andare a comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio.
- Ai ristoranti è consentita solamente l’attività di consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
- E’ consentito, con ingressi contigentati, andare nei parchi, ville e aree verdi ma nel rispetto delle distanze di sicurezza e con misure di contingentamento per evitare assembramenti. I sindaci potranno chiuderli se non possono essere rispettare le norme di sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato.
- E’ consentito poter effettuare attività motorie lontano dall’abitazione, fermo il rispetto di una distanza di due metri dagli altri, tale misura sulla distanza non si applicherà per i conviventi. Per le passeggiate la distanza dovrà essere di un metro. Rimangono ancora sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti , con il rispetto delle norme sul rispetto della distanza ed, a porte chiuse. Le predette attività saranno limitate ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
- Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività.
- L’attività edilizia nel settore privato sarà consentita dal 4 maggio mentre dal 27 ripartono manifattura e costruzioni nel settore pubblico.
Rimangono ancora sospese le cerimonie civili e religiose mentre sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.
Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.
Dopo il 1 giugno attività bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Le Regioni dovranno disporre la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il ministro della Salute, puo’ disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
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