Il comma 3-bis dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, inserito dal comma 1 lettera a) dell’articolo 18 del Decreto Legge n. 124 del 2009, ha disposto la graduale riduzione dell’uso del contante nei pagamenti. Infatti la norma recita che con effetto “dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.”
Pertanto il limite di utilizzo del contante con effetto dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 si abbasserà da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Dal 1° gennaio 2022 il limite per l’utilizzo del contante passera ad euro 999,99.
La norma in commento vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche oltre i limiti contenuti nel comma 3-bis.
L’articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone anche che il trasferimento superiore ai limite di cui al comma 3-bis, quale che ne sia la causa o il titolo, e’ vietato anche quando e’ effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
La lettera v) del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 231/2007 definisce le operazione artificiosamente frazionati come un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Inoltre il legislatore ha voluto allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari. Infatti, ai sensi dei comma 5, 7 ed 8 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007, possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Sanzioni
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
Mentre al comma 1-ter dispone che per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.
Per quanto concerne le violazioni che abbiano riguardato importi superiori a 250.000,00 euro il comma 6 dell’articolo 63 prevede che la sanzione sia quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
E’ applicabile l’istituto dell’oblazione, di cui all’art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede), alle violazione relative al limite di utilizzo del contante ai sensi del comma 9 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 231/2007 il quale prevede che Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento e contestazione delle violazioni provvede l’autorita’ che, nell’esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e’ esercitabile da chi si e’ gia’ avvalso della medesima facolta’ per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
Il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad 1/3 dell’entità della sanzione irrogata. Tale possibilità è prevista dall’articolo 698 del D. Lgs. n. 231/2007 il quale prevede, altresi, che il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalita’ di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall’amministrazione.
L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.
Soglia limite pagamento contanti 2020 | Sanzioni parti contraenti | Sanzioni professionisti obbligati alle segnalazioni |
---|---|---|
Fino a 250.000 euro | Da 2.000 a 50.000 euro | Da 3.000 a 15.000 euro |
Oltre 250.000 euro | Da 15.000 a 250.000 euro | Da 3.000 a 15.000 euro |
Professionisti e limiti al contante
Le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti devono essere incassati solo utilizzando mezzi di pagamento tracciabili.
Il Dipartimento del Tesoro con la FAQ n. 12 del 3 ottobre 2017 ha chiarito che a fronte di una fattura per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Grava sui professionisti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 231/2007, l’obbligo di comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività
Ai sensi del comma 3 la comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre non è prevista alcuna riduzione delle sanzioni per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per i professionisti, ai sensi del comma 5 dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007, la sanzione minima rimane di 3.000,00 euro.
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
Ambito temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 | 20.000.000 lire |
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 | 12.500 euro |
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 | 5.000 euro |
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 | 12.500 euro |
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 | 5.000 euro |
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 | 2.500 euro |
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 | 1.000 euro |
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 | 3.000 euro |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 | 2.000 euro |
Dal 1° gennaio 2022 | 1.000 euro |
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