AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n.264 del 13 ottobre 2025

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente che prima del rientro ha lavorato all’estero per la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante, cittadino italiano residente nel Regno Unito e regolarmente iscritto all’A.I.R.E. dal 25 gennaio 2021, dichiara:

– di essere in possesso della Laurea specialistica in Economia e Finanza conseguita nel 2020 presso una Università italiana;

– di aver svolto attività lavorativa presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI), con sede a Lussemburgo, nel periodo gennaio 2021 ­ ottobre 2022 come (…) presso il team (…);

– che dal 17 ottobre 2022 svolge l’attività lavorativa in qualità di (…) alle dipendenze della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), istituzione finanziaria internazionale con sede a Londra;

– che, per motivi personali e professionali, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia a partire dal mese di ottobre del 2025.

Ciò posto, l’Istante chiede se, al rientro in Italia, possa fruire del ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di «non essere soggetto alle prescrizioni di cui all’articolo 13 del protocollo (n. 7) sui Privilegi e sulle Immunità dell’Unione Europea (…), in quanto non inquadrabile come Agente UE, alla luce dell’attività lavorativa svolta presso la BERS dal 17 ottobre 2022 e non al servizio presso l’Unione Europea» e di poter quindi fruire, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, del ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), disciplina il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito ”nuovo regime”) che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

Con riferimento al requisito della residenza fiscale, si fa presente che ai funzionari ed agenti dell’Unione Europea si applica l’articolo 13 del Protocollo n. 7 (rubricato ‘‘Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea”), allegato al ”Trattato dell’Unione Europea” (TUE) ed al ”Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” (TFUE), ai sensi del quale «Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo Stato qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia» (cfr. risposta ad istanza di interpello n. 475, pubblicata un data 8 novembre 2019).

In merito all’applicazione del citato Protocollo n. 7, nella circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 è stato precisato (cfr. paragrafo 7.4) che «sulla base della citata disposizione i cittadini italiani fiscalmente residenti in Italia ai quali ­ in qualità di funzionari e altri agenti dell’Unione Europea ­ si applica il citato articolo 13, sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l’accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, deve considerarsi precluso».

Tale chiarimento di prassi, benché concernente il ”regime speciale per lavoratori impatriati” di cui all’abrogato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. ”vecchio regime”), resta valido e applicabile anche con riguardo al nuovo regime, atteso che l’applicazione di entrambi i predetti regimi presuppone un periodo minimo di pregressa residenza all’estero.

Ciò premesso, per quanto di interesse nel caso di specie, si osserva che la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di seguito, BERS) ”è un’Istituzione finanziaria internazionale costituita nel 1991 per favorire la transizione dei Paesi dell’Europa centrale e orientale e dell’ex­-Urss verso un’economia di mercato ed il processo di privatizzazione dell’economia. Per la realizzazione di tale mandato la Banca, che opera in stretta collaborazione con le Istituzioni finanziarie internazionali e nazionali, agisce direttamente concedendo finanziamenti a medio-­lungo termine e indirettamente attraverso intermediari finanziari, concedendo linee di credito e cofinanziamenti. […] I paesi azionisti della banca attualmente sono 71, ai quali si aggiungono l’Unione europea e la Banca europea degli investimenti” (cfr. il sito istituzionale del MEF al link https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/ rapporti_finanziari_internaziona li/banche_sviluppo/BERS/).

Peraltro, nei siti web dell’Unione Europea e del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la BERS non risulta inclusa nell’elenco delle istituzioni e degli organi dell’UE. Per tale motivo, ai propri dipendenti non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 13 del citato Protocollo n. 7.

Inoltre, il citato Protocollo n. 7 prevede espressamente che «il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea» (cfr. articolo 21) e che «il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca» (cfr. articolo 22), senza dunque alcuna menzione ad altre istituzioni (tra cui la BERS).

Ciò posto, considerato che l’Istante non può essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta (2023, 2024 e 2025) in cui è stato dipendente della BERS e che dichiara di volersi trasferire in Italia dal mese di ottobre del 2025, potrà fruire del nuovo regime, nel rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (non oggetto di valutazione in questa sede) a partire dal periodo d’imposta 2026, sempreché non ricorrano le circostanze previste al comma 1, lett. b), numeri 1) e 2), della medesima disposizione, che determinano l’allungamento del periodo minimo di residenza all’estero da tre a sei/sette periodi d’imposta.

Resta fermo che, in ogni caso, esula dall’istituto dell’interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto atteso che, come precisato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, tali verifiche implicano delle valutazioni di ordine fattuale.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.