AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 71 del 12 marzo 2025

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante, cittadino italiano, residente all’estero, dichiara di aver «acquisito negli anni esperienza professionale nel settore Project Management» e che, attualmente, «svolge una mansione che rientra nel livello 2 della classificazione delle professioni ISTAT CP 2011».

L’Istante dichiara, inoltre, che «in vista di un trasferimento della residenza fiscale in Italia» a partire da gennaio 2026, «intende beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023».

Al riguardo, l’Istante, «chiede conferma circa la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori impatriati sulla base del possesso di qualifiche professionali rientranti nel livello 2 della classificazione ISTAT delle professioni (CP 2011), in assenza di un titolo di laurea o titolo equipollente.»

Ciò posto, l’Istante, «richiede conferma che il requisito di ”qualificazione elevata o specializzata” possa ritenersi soddisfatto alternativamente attraverso:

1. Il possesso di un titolo di laurea triennale o superiore, oppure

2. L’appartenenza a uno dei livelli delle professioni ISTAT CP 2011 indicati dalla normativa (livello 1, livello 2, livello 3)».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che relativamente ai «”requisiti di qualificazione elevata o specializzata.” La norma menziona i livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, riconoscendo in tali categorie un elevato contenuto professionale che attesta una competenza avanzata».

L’Istante, pertanto, ritiene che «la dizione ”qualificazione elevata o specializzata” implichi che tali requisiti possano essere dimostrati sia mediante il titolo accademico che mediante la qualifica professionale» coerentemente «con le finalità della normativa, mirate ad attrarre in Italia lavoratori con competenze avanzate, che possano contribuire allo sviluppo economico nazionale».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante ”Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”) ha introdotto il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito ”nuovo regime”) che si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

In particolare, il comma 1, del citato articolo 5, dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

1. sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2. sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

Con particolare riferimento al requisito di cui alla lett. d), la norma prevede che il nuovo regime riguarda solo i lavoratori che sono in possesso dei «requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.

In particolare, il citato decreto legislativo n. 108 del 2012 ha inserito nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» T.U.I.) l’articolo 27quater (rubricato ”Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE”) successivamente modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.

Per effetto delle predette modifiche la norma attualmente dispone che sono «altamente qualificati» i lavoratori «che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. 25.».

La norma sopra richiamata riguarda i lavoratori ”stranieri” in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere in Italia lavori altamente qualificati.

Ai fini dell’applicazione del nuovo regime che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

Pertanto, in merito al quesito posto, considerato che l’Istante dichiara di aver «acquisito negli anni esperienza professionale nel settore Project Management», si fa presente che il requisito, di cui al citato comma 1, lett. d), relativo al possesso dei «requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», risulta soddisfatto qualora l’Istante sia in possesso, alternativamente, di un titolo di istruzione superiore o di una qualifica professionale elencati all’interno del citato articolo 27quater del T.U.I..