AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 70 del 12 marzo 2025

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un’attività lavorativa – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante, cittadino estero, dichiara che:

sta valutando la possibilità di stabilire la propria residenza in Italia a gennaio 2025 e aprire una partita Iva per svolgere la professione di consulente aziendale;

si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo non inferiore a sei periodi d’imposta e che presterà l’attività lavorativa per la maggior parte nel territorio dello Stato italiano;

non è mai stato residente in Italia;

possiede i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Ciò posto, chiede se può «usufruire della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia nel 2025» prevista dal ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 209 del 2023.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante, che dichiara di non essere mai stato residente in Italia, ritiene che «le disposizioni di cui all’art. 5 alle condizioni riportate ai commi a), b), c), d) si applicano indipendentemente da una precedente residenza nel territorio dello stato Italiano».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), disciplina il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito nuovo regime), che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

La norma agevolativa riguarda esclusivamente i redditi ivi indicati che, «entro il limite annuo di 600.000 euro», concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, senza che sia necessario il ragguaglio ad anno, anche nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta.

La norma non subordina l’applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all’estero.

Pertanto, in linea di principio, in assenza di specifiche preclusioni, il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, anche dai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia.

Ciò posto, nel caso in esame, l’Istante che dichiara l’intenzione di stabilire la propria residenza in Italia a gennaio 2025 per svolgere un’attività di lavoro autonomo; che si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo non inferiore a sei periodi d’imposta dove presterà l’attività lavorativa per la maggior parte; di possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 potrà applicare il nuovo regime «indipendentemente da una precedente residenza nel territorio dello stato Italiano».

Per completezza, si rileva che esula dall’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al ”nuovo regime” nonché della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, atteso che tale verifica comporta un accertamento di fatto non rientrante nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello di cui al citato articolo 11 dello Statuto.