CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 27 dicembre 2022, n. 125
Nuovo Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo
Ti comunico che il Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2022 ha adottato il nuovo Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo, che Ti trasmetto in allegato.
Colgo l’occasione per ricordarTi che il logo del Consiglio Nazionale può essere utilizzato solo qualora sia stato espressamente concesso il patrocinio per la specifica iniziativa o evento.
Allegato
Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e del contributo economico da parte del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e ai soggetti terzi, pubblici e privati, per la promozione di tematiche di interesse per la categoria. Disciplina altresì la concessione del patrocinio non associato a contributo economico ad iniziative sportive e culturali organizzate dagli Ordini territoriali.
Articolo 2
Concessione del patrocinio e del contributo agli Ordini territoriali per l’organizzazione di eventi formativi
1. Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, organizzati dagli Ordini territoriali anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all’uso del logo del Consiglio Nazionale.
2. Il patrocinio è concesso con apposita delibera del Consiglio Nazionale a condizione che:
a) l’iniziativa rientri tra gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale;
b) il programma preveda i saluti istituzionali del Presidente o in sua sostituzione del Vicepresidente, o di altro Consigliere autorizzato dal Presidente, ed eventualmente la partecipazione in qualità di relatore del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l’evento ovvero del Consigliere nazionale avente una delega nella materia oggetto dell’evento;
c) la partecipazione all’evento sia aperta agli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili almeno della Regione a cui appartiene l’Ordine che ha organizzato l’evento.
3. Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, apposita istanza al Consiglio Nazionale. La domanda, sottoscritta dal Presidente dell’Ordine e corredata dal programma dettagliato dell’evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria.
4. Il Consiglio Nazionale riconosce un contributo alle spese di organizzazione dell’evento a cui conceda il proprio patrocinio purché le spese per la sua organizzazione risultino eccedenti rispetto alle entrate relative. Il contributo, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio preventivo, è erogato di norma nella misura massima di euro mille e per non più di un evento per ogni Ordine per ciascun anno. Nel caso in cui in considerazione dei temi trattati l’evento organizzato dall’Ordine preveda la partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo accademico, politico ed economico-sociale, ovvero preveda un’ampia partecipazione dei componenti del Consiglio Nazionale e dei rappresentanti degli altri Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale può valutare discrezionalmente di riconoscere un contributo alle spese di organizzazione dell’evento, a condizione che le spese per la sua organizzazione risultino eccedenti rispetto alle entrate relative, nella misura massima di diecimila euro.
5. La richiesta per il riconoscimento del contributo economico deve essere tassativamente formulata contestualmente alla richiesta di patrocinio. Il contributo può essere deliberato solo a favore degli Ordini che siano in regola con il pagamento dei contributi di cui all’articolo 29, comma 1 lett. h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 relativi all’annualità precedente, ovvero a cui il Consiglio Nazionale abbia concesso la rateizzazione dei pagamenti.
6. Ai fini dell’erogazione del contributo, entro il temine perentorio di due mesi dallo svolgimento dell’evento deve essere presentato al Consiglio Nazionale il rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi svolti e/o una relazione riassuntiva dei lavori. Il Consiglio Nazionale si riserva di pubblicare sull’organo di stampa nazionale di categoria il materiale ricevuto. La mancata presentazione della documentazione necessaria nei termini indicati comporta la decadenza dal diritto all’erogazione del contributo.
Articolo 3
Concessione del patrocinio ad eventi sportivi e culturali organizzati dagli Ordini territoriali
1. Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi sportivi e culturali organizzati dagli Ordini territoriali anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche.
2. Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, apposita istanza al Consiglio Nazionale. La domanda, sottoscritta dal Presidente dell’Ordine e corredata dal programma dell’evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria. Il programma dell’evento deve prevedere obbligatoriamente i saluti istituzionali del Presidente o in sua sostituzione del Vicepresidente, o di altro Consigliere autorizzato dal Presidente.
3. La concessione del patrocinio è valutata discrezionalmente dal Consiglio Nazionale e non comporta l’erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all’uso del logo del Consiglio Nazionale.
Articolo 4
Concessione del patrocinio ad eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali
1. Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, organizzati da soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni di categoria nazionali di massima rappresentanza (industriali, commercianti, banche, assicurazioni), associazioni sindacali dei lavoratori di massima rappresentanza, associazioni o enti per la promozione di tematiche di interesse per la categoria. Il patrocinio non è concesso a favore di società che esercitano attività commerciale ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile.
2. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto richiedente all’uso del logo del Consiglio Nazionale.
3. Il patrocinio viene concesso alle singole iniziative, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
4. Il patrocinio è concesso con apposita delibera del Consiglio Nazionale a condizione che:
a) il programma preveda i saluti istituzionali del Presidente o in sua sostituzione del Vicepresidente, o di altro Consigliere autorizzato dal Presidente, ed eventualmente la partecipazione in qualità di relatore del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l’evento ovvero del Consigliere nazionale avente una delega nella materia oggetto dell’evento;
b) la partecipazione all’evento sia aperta agli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
5. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare apposita istanza scritta al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’evento. La domanda, corredata dal programma dettagliato dell’evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria.
6. Il Consiglio Nazionale riconosce un contributo alle spese di organizzazione dell’evento a cui concede il proprio patrocinio purché le spese per la sua organizzazione risultino eccedenti rispetto alle entrate relative. Il contributo, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio preventivo, è erogato di norma nella misura massima di mille euro e per non più di un evento per ciascun anno. Nel caso in cui in considerazione dell’elevata qualificazione del soggetto organizzatore e dell’importanza dei temi trattati l’evento preveda la partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo accademico, politico ed economico-sociale, ovvero preveda un’ampia partecipazione dei componenti del Consiglio Nazionale e dei rappresentanti degli altri Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale può valutare discrezionalmente di riconoscere un contributo alle spese di organizzazione dell’evento, a condizione che le spese per la sua organizzazione risultino eccedenti rispetto alle entrate relative, nella misura massima di diecimila euro.
7. La richiesta per il riconoscimento del contributo economico deve essere tassativamente formulata contestualmente alla richiesta di patrocinio.
8. Ai fini dell’erogazione del contributo, entro il temine perentorio di due mesi dallo svolgimento dell’evento deve essere presentato al Consiglio Nazionale il rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi svolti e/o una relazione riassuntiva dei lavori. La mancata presentazione della documentazione necessaria nei termini indicati comporta la decadenza dal diritto all’erogazione del contributo.
Articolo 5
Provvedimenti del Presidente
1. Qualora le richieste di cui agli articoli 2, 3, e 4 del presente Regolamento pervengano entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dell’evento, ma la prima seduta utile di Consiglio Nazionale sia fissata in una data che non consenta di comunicare la decisione assunta con congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento dell’evento, il Presidente adotta il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio e contributo salva successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.
Articolo 6
Concessione di contributi
1. Al di fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, in via eccezionale, il Consiglio Nazionale, può riconoscere a soggetti pubblici e privati contributi per l’organizzazione di eventi o di iniziative per la promozione di tematiche di interesse per la categoria. I contributi non possono essere concessi a favore di società che esercitano attività commerciale ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile. A favore di uno stesso soggetto organizzatore può essere riconosciuto il contributo per un solo evento/iniziativa l’anno.
2. In considerazione dell’elevata qualificazione del soggetto organizzatore, dell’importanza dei temi trattati, della partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo accademico, politico ed economico-sociale, dell’ampia partecipazione dei componenti del Consiglio Nazionale e dei rappresentanti degli altri Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale può valutare discrezionalmente di riconoscere un contributo nella misura massima di diecimila euro.
3. I soggetti che intendono richiedere il contributo devono presentare istanza scritta al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’evento/iniziativa. La domanda, corredata dal programma dettagliato dell’evento/iniziativa, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell’istruttoria.
4. Il contributo è erogato a condizione che le spese per l’organizzazione dell’evento/iniziativa risultino eccedenti rispetto alle entrate relative. Ai fini dell’erogazione del contributo, entro il temine perentorio di due mesi dallo svolgimento dell’evento/iniziativa deve essere presentato al Consiglio Nazionale il rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese nonché la documentazione relativa alle spese sostenute. La mancata presentazione della documentazione necessaria nei termini indicati comporta la decadenza dal diritto all’erogazione del contributo.
Articolo 7
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.
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