Con il D.L. n. 101 del 3 settembre 2019 (c.d. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazione dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, si modifica il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Infatti oltre alla modifica dell’articolo 2 e all’inserimento dell’articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata) è stato inserito il Capo V-bis. (TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI).
Per piattaforme digitali sono intesi i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Ambito di applicazione
Con la nuova normativa viene esteso agli iscritti alla gestione separata “non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile” ed aumentata del 100 per cento l’indennità di degenza ospedaliera.
Il nuovo sistema normativo (Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015) trova applicazione per i soli lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi, ciclomotori o veicoli assimilabili.
Forma del contratto ed informazioni obbligatorie
Il contratto di lavoro per i c.d. riders ai sensi dell’art. 47-ter deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta ed al lavoratore deve essere fornita ogni informazione utile a tutela dei suoi interessi e diritti, nonché della sua sicurezza. La violazione degli obblighi della forma del contratto e delle informazione determina, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 152/97, l’applicazione delle sanzioni amministrative. Oltre alle sanzioni di cui sopra indicate, la violazione di cui agli obblighi del comma 1 dell’art. 47-ter, il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
Compenso minimo
L’articolo 47-quater introduce l’entità del compenso minimo determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per la determinazione del compenso complessivo occorre tener conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. Inoltre è statuito che in mancanza di contratti collettivi i ciclofattorini non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per il lavoro notturno festivo o condizioni meteorologiche sfavorevoli va riconosciuta un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Divieto di discriminazione
L’articolo 47-quinquies introduce, in modo esplicito, il divieto di discriminazione. In particolare si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma. Per cui risulta vietato l’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.
Tutela contro gli infortuni
Ai sensi del nuovo articolo 47-septies del D.Lgs. n. 81/2015 viene introdotto per tutti i fattorini (c.d. riders) l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’ultimo comma del sopraindicato articolo prevede che ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 30 del Dpr n. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
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