AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2019, n. 299
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante segnala di non aver provveduto ad inviare entro il 31 ottobre 2018 la propria comunicazione, nonché quella della […] (soggetto fuso per incorporazione a far data dal 1° luglio 2018), inerente i dati analitici dei trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro per l’esercizio 2017, a causa di un problema operativo interno.
Le comunicazioni sono state inviate entrambe il 23 novembre 2018; tutte le informazioni presenti nei flussi sono state regolarmente inserite nell’Archivio Unico Informatico.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere “se ed in che misura siano previste sanzioni in caso di ravvedimento operoso”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non propone alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, dispone che “1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
“2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali”.
A tal fine è stato emanato il provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58231 del 24 aprile 2014, che al punto 4.2 stabilisce che “La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa”.
In merito alle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, l’articolo 5 del d.l. n. 167 del 1990 stabilisce al comma 1 che “Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata”.
Alla richiamata sanzione amministrativa pecuniaria si applica la disposizione di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (introdotto dall’articolo 16, comma 1, lett. c), n. 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) secondo cui “Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
Nel caso prospettato, avendo l’istante presentato la comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (31 ottobre 2018), la sanzione applicabile (dal 10 al 25 % dell’importo delle operazioni segnalate) è ridotta alla metà.
La sanzione così ridotta può essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione previste dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento. In particolare, in caso di pagamento della sanzione entro un anno dal termine previsto per l’effettuazione dell’adempimento comunicativo, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la riduzione della sanzione (determinata, nel caso di specie, in base al predetto articolo 7, comma 4-bis) ad un ottavo del minimo (pertanto, un ottavo del 5% dell’importo dell’operazione non segnalata).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO - Sentenza 05 dicembre 2019, n. 6798 - Non sono soggette all'imposta ipotecaria trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra…
- Trattamento fiscale degli interessi su titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1 -bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - Titoli indicizzati a tassi "risk free rate" - Risposta 03…
- IVA - Esenzione attività di intermediazione valori mobiliari- Art. 10, primo comma, nn. 4) e 9) del DPR n. 633 del 1972 - Risposta n. 299 del 26 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Trattamento ai fini dell'IVA e dell'imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l'acquisto di titoli di sosta o di trasporto - Risposta 25 gennaio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…