AGENZIA delle ENTRATE – Principio di diritto n. 2 dell’ 11 aprile 2025
Articoli da 40-bis a 40-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Obblighi di conservazione e comunicazione delle informazioni gravanti sui prestatori di servizi di pagamento – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare
Il 18 febbraio del 2020, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un ”pacchetto legislativo” comprendente:
la Direttiva (UE) 2020/284, recante modifiche alla Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA); e
il Regolamento (UE) 2020/283, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.
In particolare, con la citata Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto una nuova Sezione 2 bis nel Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata ”Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento”.
Il nuovo articolo 243 ter della Direttiva 2006/112/CE ha prescritto agli Stati membri dell’Unione europea di imporre ai prestatori di servizi di pagamento un obbligo di conservazione della documentazione concernente i servizi prestati in relazione ai pagamenti transfrontalieri.
Al contempo, il Regolamento (UE) 2020/283, modificando il Regolamento (UE) n. 904/2010, ha previsto, al nuovo articolo 24 ter, l’obbligo per ciascuno Stato membro di raccogliere le informazioni di cui al menzionato articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE e, successivamente, di mettere tali informazioni a disposizione della Commissione europea.
Più in particolare, il nuovo articolo 24 bis del Regolamento (UE) 904/2010 prevede l’istituzione, presso la Commissione europea, di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (”CESOP” – Central electronic system of payment information).
Le informazioni che i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati a conservare e comunicare alle autorità competenti dei singoli Stati membri sono destinate ad alimentare il suddetto sistema CESOP, che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni acquisite.
Il legislatore italiano ha recepito nell’ordinamento interno la Direttiva (UE) 2020/284 con il decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023, che ha inserito nel corpo del d.P.R. n. 633/1972 il nuovo ”Titolo II BIS”, rubricato ”Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento”, contenente i nuovi articoli da 40bis a 40sexies.
L’articolo 40bis contiene le definizioni applicabili ai fini del nuovo Titolo IIBIS.
Gli articoli 40ter e 40quater disciplinano gli obblighi di conservazione e di comunicazione gravanti sui prestatori dei servizi di pagamento.
Il successivo articolo 40quinquies fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, mentre le informazioni che devono essere conservate e trasmesse sono indicate al successivo articolo 40sexies.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 153/2023, le disposizioni appena citate ”si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.
Inoltre, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 406675/2023 del 20 novembre 2023, in attuazione del citato articolo 40quater, comma 1, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, sono state fornite le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento.
Tanto premesso, in relazione ai citati obblighi di conservazione e comunicazione di informazioni gravanti sui prestatori di servizi di pagamento, si rileva che esula dalle competenze di tali soggetti valutare se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi previsti dalla normativa europea.
Tale valutazione, infatti, è una prerogativa del legislatore unionale, il quale ha imposto agli Stati membri, tra cui l’Italia, l’adozione di obblighi ben precisi e idonei di per sé a consentire il perseguimento degli obiettivi europei, nel senso che il legislatore ha stabilito che, laddove si verifichino i presupposti per l’applicazione degli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento (in Italia, ai sensi degli articoli da 40bis a 40sexiesdel d.P.R. n. 633/1972), la rilevanza delle informazioni che tali soggetti sono tenuti a raccogliere e comunicare è intrinseca.