Con la Risposta a interpello n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esaminare il tema degli obblighi di monitoraggio fiscale e di IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), fornendo chiarimenti importanti sulla corretta qualificazione delle attività estere, sul soggetto tenuto all’adempimento dichiarativo e sugli obblighi di pagamento dell’imposta patrimoniale.

Il monitoraggio fiscale e di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) ha conosciuto importanti chiarimenti, sia normativi che di prassi. In particolare, l’Interpello n. 693/2021 e la recente Risposta n. 11/2025 dell’Agenzia delle Entrate offrono spunti interpretativi rilevanti in tema di obblighi dichiarativi da parte dei soggetti residenti, con riferimento a fondi esteri non negoziati e alla detenzione indiretta tramite trust o fiduciaria.

In particolare, l’Agenzia ha confermato che rientrano nel perimetro dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 non solo i possessori formali delle attività, ma anche i titolari effettivi, secondo la definizione rilevante ai fini antiriciclaggio. Contestualmente, ha ribadito che l’obbligo di monitoraggio implica, laddove ne ricorrano i presupposti, anche l’assoggettamento a IVAFE ai sensi dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

L’interpello offre così l’occasione per riepilogare il quadro normativo e di prassi in materia, chiarendo le responsabilità dichiarative in capo ai contribuenti residenti, le modalità di compilazione del quadro RW, l’applicazione dell’IVAFE, nonché il regime sanzionatorio previsto in caso di omissioni o irregolarità e le possibilità di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

1. Quadro normativo

1.1 Monitoraggio fiscale – art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167

L’articolo 4, comma 1 del D.L. n. 167/1990 obbliga persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che, durante il periodo d’imposta, detengono investimenti o attività finanziarie estere (incluse le cripto‑attività), suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, a indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Dal 2013 (Legge n. 97/2013) è stata estesa la disciplina ai titolari effettivi, non solo ai possessori formali .

1.2 Imposta IVAFE – art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

L’articolo 19, comma 18 e ss. introduce l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie estere, dei conti e libretti detenuti all’estero da residenti italiani.

I soggetti tenuti al versamento sono gli stessi individuati dall’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 (ossia chi deve presentare il monitoraggio).

2. La prassi amministrativa in tema

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 693 del 2021 e la risposta n. 11 del 2025 chiarisce:

  • L’applicabilità congiunta delle due discipline: il contribuente è tenuto sia al monitoraggio (quadro RW/W) che all’IVAFE se detiene attività finanziarie estere.

  • Conferma che oltre alle  persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, anche i titolari effettivi ( sono colore che pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica) sono soggetti ai suddetti obblighi, come previsto dalle modifiche apportate dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 e il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90.

  • Fornisce istruzioni operative sui codici dello Stato estero da indicare (es. Stato del fondo, non della management company).

2.1 OICR esteri non negoziati: il chiarimento del 2025

La Risposta n. 11 del 28 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della valorizzazione delle quote di fondi comuni di investimento esteri non negoziati su mercati regolamentati.

L’Agenzia ha chiarito che:

  • ai fini del monitoraggio fiscale e del calcolo dell’IVAFE, il valore di riferimento non può coincidere con il NAV (Net Asset Value) del fondo, spesso soggetto a oscillazioni e valutazioni discrezionali;

  • va invece assunto il costo di acquisto come criterio oggettivo di valorizzazione;

  • ai fini dell’individuazione del Paese estero da indicare nel quadro RW, rileva lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello della società di gestione o della banca depositaria.

Tale posizione si pone in linea con i precedenti orientamenti dell’Amministrazione finanziaria, privilegiando criteri oggettivi e verificabili per la determinazione della base imponibile IVAFE.

2.2 Trust esteri e fiduciaria residente: l’Interpello n. 693/2021

Con l’Interpello n. 693/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del monitoraggio fiscale in presenza di trust esteri opachi, in cui i beneficiari risiedono in Italia e i proventi sono riscossi tramite una società fiduciaria italiana.

Il contribuente riteneva di non essere tenuto alla compilazione del quadro RW, in quanto la fiduciaria – soggetto residente – avrebbe già assolto agli obblighi dichiarativi. L’Agenzia ha invece escluso tale interpretazione, affermando che:

«L’adempimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale non viene assolto dalla fiduciaria residente, in assenza dell’applicazione di una ritenuta o imposta sostitutiva da parte della stessa. Il beneficiario residente è pertanto obbligato alla compilazione del quadro RW, anche qualora i redditi siano incassati mediante l’intermediazione di un soggetto italiano.»

La risoluzione ribadisce il principio secondo cui l’intervento di una fiduciaria non determina ex se l’esonero dall’obbligo di monitoraggio, se essa non svolge un’effettiva funzione impositiva.

2.3 Intersezione delle due prassi: implicazioni operative

La combinazione tra le due pronunce consente di chiarire i seguenti profili operativi:

  • Attività detenute indirettamente tramite trust: il beneficiario residente è sempre tenuto al monitoraggio, anche in presenza di una fiduciaria residente, a meno che quest’ultima applichi ritenute o imposte sostitutive.

  • Fondi esteri non negoziati: devono essere valorizzati al costo d’acquisto nel quadro RW, con eventuale IVAFE calcolata in base allo stesso valore, senza riferimento al NAV.

  • Soggetti obbligati: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti sono tenuti agli obblighi di dichiarazione in RW e al versamento dell’IVAFE, anche in caso di detenzione tramite veicoli esteri.

3. Prassi attuativa e guida operativa

3.1 Provvedimenti attuativi

Il Provvedimento AdE del 18 dicembre 2013 (Prot. 2013/151663) ha definito le modalità per l’attuazione dell’art. 4 D.L. 167/1990, precisando soggetti obbligati, esoneri e modalità di determinazione delle attività da dichiarare.

Il Provvedimento del 9 maggio 2024 (Prot. n. 224381) aggiorna le regole per gli intermediari che devono comunicare all’Amministrazione trasferimenti da/per l’estero (soglia 5.000 €, includendo le cripto), coerentemente con DL 73/2022 e Legge di Bilancio 2023.

3.2 Circolari e ulteriori chiarimenti

La Circolare 38/E del 23 dicembre 2013 fornisce analisi sulla compilazione del quadro RW, le modalità di valorizzazione delle attività ecc..

Le risoluzioni ADE successive (es. n. 26/2020, 27/2013, ecc.) riguardano codici tributo e versamenti IVAFE/IVIE tramite F24.

4. Applicazione pratica

4.1 Criteri di esonero soggettivo e quantitativo

  • Esonero oggettivo: conti esteri con giacenza media inferiore a 5.000 € e picco giornaliero inferiore a 15.000 €, non richiedono il quadro RW per monitoraggio fiscale; resta l’obbligo dell’IVAFE se dovuta (es. saldo medio oltre 5.000 €).

  • Detenzione in cripto‑attività estere: il quadro RW è obbligatorio per monitoraggio indipendentemente dagli importi, se custoditi in wallet esteri o su exchange esteri, e l’IVAFE (o imposta cripto – IC) si applica a partire dal periodo d’imposta 2023.

4.2 Valutazione e valorizzazione

Le attività finanziarie vanno valorizzate al Valore di costo e controvalore in euro al cambio del 31/12 di ciascun anno o alla vendita, come chiarito da interpelli recenti (es. 788/E/2021).

4.3 Calcolo IVAFE

  • Aliquota dello 0,20% sul valore stock al 31 dicembre, proporzionata ai giorni di detenzione nei 365 giorni d’imposta.

  • Per conti correnti e depositi esteri è prevista imposta fissa (€ 34,20 per conto), se il saldo medio supera i 5.000 €, anche se sotto la soglia di monitoraggio.

5. Sanzioni e ravvedimento: riferimenti normativi

  • L’omissione o incompletezza nel quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% (paesi collaborativi) o 6%‑30% (paesi non cooperativi) sull’ammontare dichiarato (casella 8), applicate per ciascun anno di violazione.

  • Il ravvedimento operoso è possibile: sanzione ridotta proporzionalmente (1/8, 1/7, 1/6) se effettuato entro determinati termini.

  • Le violazioni sul quadro RW non sono sanabili tramite ravvedimento speciale previsto dalla legge di bilancio 2023; resta possibile invece il ravvedimento ordinario secondo il D.Lgs. 472/1997 art. 13.

5.1 Sanzioni per omessa o infedele compilazione del quadro RW

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa, incompleta o infedele compilazione del quadro RW è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990, come modificato dal D.L. n. 201/2011 e successivamente dal D.Lgs. 90/2017:

“Chi non indica nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi gli investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria è soggetto a una sanzione amministrativa dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato”.

  • Se le attività sono detenute in paesi o territori non collaborativi (ex “paradisi fiscali” o “black list”), la sanzione è aumentata e va dal 6% al 30% (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. 167/1990).

5.2 Sanzioni per omesso versamento IVAFE

L’omesso o insufficiente versamento dell’IVAFE è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997:

  • In particolare, l’art. 13, comma 1 punisce con sanzione pari al 30% dell’importo non versato, salvo applicazione del ravvedimento operoso.

5.3 Ravvedimento operoso – base normativa

Il ravvedimento operoso per le violazioni sul quadro RW e IVAFE è previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale consente di sanare l’omessa dichiarazione o il mancato versamento mediante:

  • il pagamento della sanzione in misura ridotta;

  • il pagamento del tributo dovuto (se previsto, es. IVAFE);

  • il versamento degli interessi legali maturati.

Riduzioni per ravvedimento (esempi):

Tempo dalla violazioneSanzione ridotta aNorma di riferimento
Entro 30 giorni1/10 del minimoart. 13, comma 1, lett. a)
Entro 90 giorni1/9 del minimoart. 13, comma 1, lett. a-bis)
Entro 1 anno1/8 del minimoart. 13, comma 1, lett. b)
Entro 2 anni1/7 del minimoart. 13, comma 1, lett. b-bis)
Oltre 2 anni1/6 del minimoart. 13, comma 1, lett. b-ter)

Esclusione dal ravvedimento speciale:

Ai sensi dell’art. 1, commi 174 e ss. della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), le violazioni relative al quadro RW non possono essere sanate tramite il cosiddetto “ravvedimento speciale” introdotto per altre violazioni dichiarative. Trova, invece, applicazione il ravvedimento ordinario.

6. Conclusione

La combinazione della Risposta n. 11/2025 e dell’Interpello n. 693/2021 conferma l’orientamento rigoroso dell’Amministrazione finanziaria in materia di monitoraggio fiscale. Le posizioni assunte rafforzano l’obbligo di trasparenza per il contribuente residente, anche in presenza di intermediazione fiduciaria, e promuovono criteri oggettivi nella determinazione della base imponibile IVAFE.

Ne consegue la necessità, per il contribuente e i professionisti, di una valutazione puntuale delle modalità di detenzione delle attività estere, nonché della corretta individuazione del soggetto obbligato, al fine di prevenire irregolarità e sanzioni.