AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2019, n. 239
Articolo 11, c. 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212; Obblighi di monitoraggio fiscale relativi ad un ente non commerciale residente a Campione d’Italia – Art. 4 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, con sede legale ed operativa nel territorio di Campione d’Italia, è un’associazione che dichiara di non svolgere attività commerciale, prestando la propria attività di consulenza a favore dei propri associati ed essendo a sua volta associata a livello nazionale ad una federazione.
L’istante dichiara che, a fronte dei servizi offerti ai propri associati, è destinataria del versamento delle quote associative ad opera dei propri iscritti, dei rimborsi spese e di contributi in valuta estera (franco svizzero) e che tali redditi non sono imponibili ai sensi dell’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in quanto rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
Le somme accantonate nel tempo sono depositate presso la filiale di una banca svizzera del Canton Ticino e il deposito bancario viene movimentato con il solo addebito delle spese per il contributo associativo versato alla federazione. La scelta della banca svizzera viene giustificata in ragione dei minori costi connessi con la tenuta del conto in valuta svizzera. Infatti, le quote associative e gli apporti degli associati vengono incassati nella valuta locale; diversamente, laddove l’istante aprisse un conto presso un intermediario italiano, questi considererebbe tali accrediti come transazioni internazionali con addebito dei relativi costi.
In relazione alle suddette disponibilità bancarie, l’istante evidenzia che l’articolo 5-quater, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede l’esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per i soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici che derivano da redditi di lavoro autonomo, trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera. Il Provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate n. 44910 del 31 marzo 2015, in relazione ai citati redditi svizzeri, precisa che l’esonero si estende anche ai relativi impieghi in investimenti e attività finanziarie detenuti presso gli istituti elvetici, nonché ai redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o utilizzazione.
Con comunicazione pervenuta al Sindaco del comune di Campione d’Italia, l’Agenzia delle entrate ha confermato che la suddetta esenzione si applica anche alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da attività prestate nel territorio di Campione d’Italia.
Ciò premesso, l’istante chiede se possa beneficiare dell’esonero dalla compilazione dal quadro RW e dal pagamento dell’IVAFE in relazione alle disponibilità finanziarie detenute presso l’intermediario svizzero.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione istante ritiene di potere fruire dell’esenzione dalla compilazione del quadro RW trattandosi di disponibilità finanziarie in franchi svizzeri derivanti da attività istituzionali rese nei confronti dei propri soci di Campione d’Italia, non costituenti materia imponibile ai sensi dell’articolo 148 del TUIR.
Inoltre, conformemente alle istruzioni ministeriali, è del parere che le suddette disponibilità finanziarie siano esenti da IVAFE in quanto di spettanza di un ente non commerciale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenuti, tra gli atri soggetti, anche gli enti non commerciali al ricorre dei relativi presupposti. Tale obbligo si estrinseca nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Più precisamente, ai sensi del comma 1 di tale disposizione, “Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi…”. Al riguardo, si ricorda che per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Pertanto, sono oggetto di segnalazione nel quadro RW, tra le altre, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti quali, ad esempio, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (cfr. Circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E). Per questi, l’obbligo di monitoraggio non sussiste qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 4, comma 3, decreto legge n. 167 del 1990).
Il successivo articolo 5-quater, comma 6, del medesimo decreto legge stabilisce, ai fini dell’adesione alla procedura di collaborazione volontaria, che “Per i residenti nel comune di Campione d’Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell’Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo”. Tale disposizione dà atto che tali soggetti sono già esclusi dall’obbligo di compilazione del quadro RW, in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera. Si ricorda che tale esonero è stato disciplinato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, emanata in occasione dell’emersione di attività irregolarmente detenute all’estero.
In attuazione del comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 44910 del 31 marzo 2015, recante disposizioni riguardanti gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da soggetti residenti nel Comune di Campione d’Italia che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
Come si evince da tale Provvedimento, ai sensi dell’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale per i contribuenti in questione deve intendersi riferito non soltanto alle disponibilità espressamente indicate nel citato comma 6 dell’articolo 5-quater, ma anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa (Svizzera).
Ciò premesso, l’Agenzia, in risposta ad una consulenza giuridica (cui fa cenno la missiva indirizzata dalla medesima Agenzia al sindaco di Campione d’Italia), ha precisato che è possibile riconoscere l’inclusione nell’ambito del citato comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990, ai fini dell’adesione alla procedura di collaborazione volontaria, anche ai Campionesi che abbiano svolto o svolgano attività lavorative nel Comune di Campione d’Italia, stante il fatto che i residenti a Campione risiedono e lavorano in un piccolo territorio italiano interamente compreso all’interno del territorio elvetico, contrassegnato dall’uso della moneta di tale Stato e, quindi, in un sistema fortemente integrato nella realtà economica svizzera.
In conseguenza di tale inclusione nell’ambito del comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990, i residenti di Campione d’Italia beneficiano dell’esonero dalla compilazione del quadro RW in relazione alle disponibilità e agli impieghi:
– derivanti da redditi di lavoro dipendente, da trattamenti pensionistici e da altre attività svolte nel territorio del Comune di Campione d’Italia;
– detenuti presso istituti elvetici.
Nella fattispecie in esame, la circostanza che l’associazione istante sia residente nel comune di Campione d’Italia, allo stesso modo delle persone fisiche cui si riferiscono le norme di esonero illustrate, non assume alcun rilievo ai fini della richiesta di esonero in esame.
La disposizione di esonero contenuta nel comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 è riferibile alle sole persone fisiche residenti a Campione d’Italia e, in tal senso, anche il relativo provvedimento di attuazione ne dà conferma in quanto, nell’estendere l’ambito oggettivo di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, fa riferimento alle previsioni contenute nel comma 13 dell’articolo 38 del decreto legge n. 78 del 2010, espressamente riferite alle persone fisiche.
Peraltro, l’ambito applicativo di norme agevolative a carattere fiscale non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma (cfr. Cass., Sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).
Alla luce di quanto rappresentato ne consegue che, con riferimento alla fattispecie rappresentata, l’istante è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
Infine, per quanto riguarda l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE), di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, si fa presente che gli enti non commerciali sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta. Tale disposizione, infatti, stabilisce che l’imposta è dovuta “sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.
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