Sommario
Introduzione: la dialettica tra trasparenza e segreto nell’organizzazione societaria e le recenti tendenze normative.
La cornice codicistica: l’art. 2390 c.c. e l’art. 2105 c.c. nell’evoluzione dogmatica del dovere di fedeltà.
Il contesto eurounitario e la genesi dei modelli di tutela del know-how economico e dei segreti commerciali.
L’interpretazione sistematica della disciplina in materia di flussi informativi e adeguatezza degli assetti organizzativi.
Gli amministratori e la gestione delle asimmetrie informative: il perimetro dell’agire informato.
I dirigenti con funzioni strategiche: l’espansione della responsabilità e lo statuto dei doveri di riservatezza.
I canali di segnalazione interni (Whistleblowing) alla prova della tutela del patrimonio informativo aziendale.
Profili di responsabilità civile e rimedi risarcitori endosocietari: criteri di quantificazione e tutele d’urgenza.
Considerazioni conclusive: verso un modello procedimentalizzato e preventivo della riservatezza d’impresa.
1. Introduzione: la dialettica tra trasparenza e segreto nell’organizzazione societaria e le recenti tendenze normative
Il diritto delle società di capitali attraversa una fase di profonda risignificazione dei propri vettori dogmatici, storicamente tesi tra due istanze diametralmente opposte eppure coessenziali alla sopravvivenza dell’impresa sul mercato: la trasparenza informativa e la conservazione della segretezza sugli asset immateriali. Se, da un lato, l’evoluzione dei mercati finanziari e le spinte della vigilanza pubblica esigono una disclosure sempre più analitica, tempestiva e standardizzata dei fatti gestionali, dall’altro la capacità competitiva dell’impresa si gioca sul mantenimento dell’esclusiva economica delle informazioni industriali, commerciali e strategiche.
In questo scenario, il dibattito si arricchisce alla luce delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026, il quale si presta a una lettura orientata verso il perimetramento degli obblighi di fedeltà e riservatezza in capo a quei soggetti che, per il ruolo apicale rivestito, si trovano al bivio di questa asimmetria informativa: gli amministratori e i dirigenti.
L’interprete non può esimersi dal rilevare che la nozione di “fedeltà” all’interesse sociale tende a essere intesa non come un mero canone etico o una clausola generale dal sapore declamatorio, bensì come un parametro tecnico di misurazione della legittimità dell’azione gestoria e direzionale. L’evoluzione dei mercati immateriali e digitali evidenzia come il danno più grave che un organo di gestione o una figura chiave della tecnostruttura aziendale può arrecare all’ente non risieda necessariamente nella distrazione materiale di attivi patrimoniali, bensì nella dispersione o nell’utilizzo opportunistico del patrimonio informativo e del know-how.
Il presente studio si propone di analizzare, con rigoroso metodo esegetico e sistematico, l’impatto delle recenti disposizioni di principio sul quadro normativo civilistico e sulla legislazione speciale, evidenziando le linee di continuità e i punti di svolta rispetto all’assetto tradizionale, nonché la fisionomia della responsabilità che ne deriva per i soggetti investiti di funzioni di amministrazione e direzione, alla luce dei principi di adeguatezza organizzativa e procedimentale.
2. La cornice codicistica: l’art. 2390 c.c. e l’art. 2105 c.c. nell’evoluzione dogmatica del dovere di fedeltà
Per comprendere appieno l’attuale stato del dibattito in materia di riservatezza, occorre muovere dalla ricostruzione dei tradizionali pilastri su cui poggia il dovere di fedeltà nel codice civile, strutturato storicamente su un doppio binario fondamentale: da un lato, il rapporto societario ed organico dell’amministratore; dall’altro, il rapporto contrattuale e subordinato del dipendente, pur con qualifica dirigenziale.
Il divieto di concorrenza degli amministratori e i confini dell’art. 2391 c.c.
Tradizionalmente, l’art. 2390 c.c. rappresenta la declinazione oggettiva dell’obbligo di non concorrenza dell’amministratore di società per azioni. La norma inibisce ai componenti dell’organo di gestione di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, di esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero di rivestire la carica di amministratori o direttori generali in imprese concorrenti, salva l’autorizzazione dell’assemblea.
La dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che l’art. 2390 c.c. non esaurisce affatto il dovere di fedeltà dell’amministratore, ponendosi come un limite esterno e formale. Al di sotto di esso opera il principio cardine dell’art. 2391 c.c. in materia di interessi degli amministratori e l’obbligo generale di agire con diligenza professionale ex art. 2392 c.c. nel perseguimento dell’interesse sociale.
Parte della dottrina ha tentato di ravvisare nell’art. 2391 c.c. un addentellato normativo per l’applicazione della figura di matrice anglosassone della corporate opportunity doctrine. Tuttavia, l’art. 2391 c.c. non codifica espressamente tale istituto nel suo significato letterale; la norma si limita a disciplinare l’obbligo di comunicazione degli interessi e la responsabilità per i danni derivanti da decisioni consiliari viziate da conflitti latenti o palesi.
È piuttosto per via interpretativa che la giurisprudenza ricava dal dovere di fedeltà il divieto di sottrarre opportunità d’affari alla società, ma il quadro applicativo è rimasto a lungo frammentario, specialmente nel distinguere l’informazione riservata societaria dal bagaglio di competenze ed experiences personali che l’amministratore può legittimamente spendere sul mercato una volta cessato dall’ufficio.
L’obbligo di fedeltà e riservatezza del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.)
Sul versante dei lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, la fedeltà e la riservatezza trovano la loro fonte nell’art. 2105 c.c., che impone il divieto di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, nonché l’obbligo di non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o di non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
La debolezza intrinseca di questo impianto risiede nella rigida scissione dei regimi di responsabilità. Mentre l’amministratore risponde sulla base dei parametri civilistico-societari davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, il dirigente — pur esercitando poteri decisionali di analogo impatto sulla vita dell’ente — è storicamente rimasto confinato nelle categorie del diritto del lavoro e della responsabilità contrattuale comune.
Ciò ha determinato asimmetrie evidenti sia sul piano probatorio e risarcitorio, sia nell’efficacia dei rimedi inibitori, rendendo complessa una tutela unitaria del patrimonio informativo aziendale quando la violazione provenga dalla tecnostruttura apicale anziché dagli organi di gestione.
3. Il contesto eurounitario e la genesi dei modelli di tutela del know-how economico e dei segreti commerciali
La spinta verso una maggiore severità e precisione nel governo dei flussi informativi societari deriva dalla necessità di coordinare l’ordinamento interno con gli orientamenti europei in materia di protezione del segreto commerciale (trade secrets). Il punto di riferimento fondamentale è costituito dalla Direttiva (UE) 2016/943, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 63/2018, il quale ha modificato gli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005).
La disciplina industrialistica tutela i segreti commerciali a condizione che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto tali e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate. L’esperienza applicativa ha evidenziato come la tutela contro la sottrazione operata da terzi concorrenti rimanga monca se non integrata da una rigorosa disciplina dei doveri societari interni.
Le più recenti direttive eurounitarie sulla corporate governance — comprese quelle in materia di trasparenza e rendicontazione dei rischi immateriali — impongono agli amministratori obblighi di condotta improntati alla mappatura e alla protezione degli asset critici dell’impresa.
L’evoluzione normativa, in cui si inserisce il D.Lgs. n. 47/2026, sembra valorizzare un percorso di razionalizzazione volto a operare una saldatura tra la tutela della proprietà industriale e le regole di organizzazione societaria. L’obiettivo ricostruttivo non è solo sanzionare ex post la violazione del segreto, ma valorizzare obblighi organizzativi tesi a prevenire la dispersione informativa e l’uso opportunistico delle informazioni di cui amministratori e dirigenti abbiano la disponibilità in ragione del proprio ufficio.
4. L’interpretazione sistematica della disciplina in materia di flussi informativi e adeguatezza degli assetti organizzativi
Le disposizioni del D.Lgs. n. 47/2026, lette in combinato disposto con i principi generali del diritto societario, si prestano a consolidare il principio della procedimentalizzazione della riservatezza. L’intervento del legislatore può essere letto nel senso di rafforzare il legame indissolubile tra l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili imposti dall’art. 2086, comma 2, c.c. e la protezione del patrimonio informativo della società.
Sotto questo profilo, l’informazione aziendale riservata tende a essere considerata non un mero dato di fatto statico, ma un bene giuridico la cui tutela dipende direttamente dall’attivazione di specifici presidi interni. Ai fini della responsabilità degli esponenti aziendali, assume rilevanza la qualificazione delle informazioni che rispecchino i criteri di segretezza e valore economico intrinseco, e la loro eventuale inclusione in protocolli di salvaguardia aziendali.
L’adeguatezza dell’assetto organizzativo ex art. 2086 c.c. può essere interpretata nel senso di estendersi alla capacità dell’ente di:
Identificare e mappare le informazioni critiche, i segreti industriali e i dati commerciali sensibili;
Configurare canali di trasmissione interni che garantiscano il rispetto delle competenze consiliari e direzionali;
Adottare misure di sicurezza informatica e limitazioni di accesso fisiche e digitali idonee a preservare l’esclusiva economica del dato.
La mancata predisposizione di tali presidi organizzativi consente di rafforzare l’ipotesi di una violazione del dovere di diligente gestione in capo agli amministratori, giacché l’assenza di tutele espone l’ente a un rischio strutturale di perdita di competitività sul mercato.
5. Gli amministratori e la gestione delle asimmetrie informative: il perimetro dell’agire informato
La posizione dell’amministratore rispetto alle informazioni riservate è governata da una complessa asimmetria. Egli è il destinatario dei flussi informativi necessari all’esercizio del proprio voto e del proprio dovere di vigilanza, ma è al contempo il custode di tali dati verso l’esterno. Il quadro normativo vigente trova il suo fulcro nell’art. 2381 c.c., che regola l’agire informato e i flussi interni alla società.
L’art. 2381, comma 6, c.c. impone a tutti gli amministratori l’obbligo di agire in modo informato, stabilendo che ciascun componente del consiglio può chiedere agli organi delegati che siano fornite in consiglio informazioni relative alla gestione della società. Questo diritto-dovere di informativa interna è finalizzato esclusivamente all’esercizio ponderato della funzione gestoria ed è improntato a un principio di simmetria informativa endoconsiliare.
Il quadro normativo derivante dalle recenti riforme sembra confermare come la circolazione interna del dato, seppur ampia per consentire il corretto adempimento dei doveri collegiali, incontri un limite nelle esigenze di riservatezza, scoraggiando l’esportazione delle informazioni al di fuori dei canali istituzionali dell’ente.
Un tema di spiccata delicatezza dogmatica concerne la posizione dell’amministratore designato da un singolo socio o da un gruppo di soci, come nel caso di fondi di private equity o soci di maggioranza. Nella prassi, l’amministratore di nomina fiduciaria si trova spesso in una situazione di potenziale tensione tra il dovere di riservatezza verso la società amministrata e le richieste informative provenienti dall’azionista che ha espresso la sua nomina (sfruttando gli strumenti di cui agli artt. 2468, comma 3, c.c., 2351 c.c. o patti parasociali ex art. 2341-bis c.c.).
La giurisprudenza societaria e i principi di corretta gestione confermano che l’amministratore, una volta investito della carica, risponde unicamente alla società ed è tenuto a perseguire l’interesse sociale obiettivo. Pertanto, l’invio asimmetrico e non autorizzato di informazioni riservate dall’amministratore al proprio socio di riferimento incontra severi limiti normativi ed interpretativi.
I recenti orientamenti, pur senza spingersi a configurare una barriera insormontabile nei rapporti di gruppo — atteso che la circolazione dei dati può rispondere a legittime esigenze di consolidamento e coordinamento — inducono a ritenere che tale trasmissione debba essere espressamente regolata e presidiata dall’organo di gestione nel rispetto dei principi di parità di trattamento, della disciplina sul conflitto di interessi e delle norme in materia di abusi di mercato (insider trading) per le società quotate.
6. I dirigenti con funzioni strategiche: l’espansione della responsabilità e lo statuto dei doveri di riservatezza
L’evoluzione della materia, toccata dal D.Lgs. n. 47/2026, si presta a un’analisi accurata della figura dei dirigenti con funzioni strategiche. Tali soggetti, pur non facendo parte formale dell’organo di gestione, detengono poteri decisionali significativi e l’accesso costante al patrimonio informativo e negoziale della società, incidendo in via diretta sull’andamento della gestione e sulle prospettive future dell’impresa.
Il contesto normativo attuale consente di valorizzare una lettura integrata dell’obbligo di fedeltà del dirigente, accostando la responsabilità lavoristica di cui all’art. 2105 c.c. con i doveri di protezione del patrimonio sociale tipici del diritto delle società. L’utilizzo non autorizzato di informazioni qualificate come riservate può trovare sanzione non solo sotto il profilo disciplinare del rapporto di lavoro subordinato, ma si presta a radicare i presupposti per l’esercizio delle azioni risarcitorie dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, qualora la condotta abbia cagionato un pregiudizio all’integrità del valore aziendale.
Il patto di non concorrenza e la tutela dei segreti commerciali
In questa prospettiva, assume rilievo la disciplina del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. La validità e l’efficacia del patto stipulato con i dirigenti apicali dipendono dall’osservanza dei requisiti di forma, tempo, territorio e congruità del corrispettivo.
Il quadro normativo attuale può essere letto nel senso che il corrispettivo per il vincolo di non concorrenza, laddove finalizzato alla protezione dei segreti commerciali mappati nell’assetto organizzativo societario, possa essere integrato da specifiche indennità erogate in costanza di rapporto, purché nettamente distinte dalla retribuzione ordinaria e strutturate in modo da garantire un reale equilibrio causale tra il sacrificio richiesto al professionista e il ristoro economico concesso.
Gli orientamenti interpretativi inducono a ritenere che la facoltà di recesso o rinuncia al patto da parte della società debba essere esercitata nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e dei principi di buona fede, al fine di evitare che il dirigente sia sottoposto a vincoli ingiustificati o privato della certezza circa la propria ricollocazione professionale sul mercato.
7. I canali di segnalazione interni (Whistleblowing) alla prova della tutela del patrimonio informativo aziendale
Un profilo di cruciale importanza sistematica riguarda il coordinamento tra l’obbligo di riservatezza degli esponenti aziendali e la disciplina a tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o delle disposizioni nazionali, attualmente regolata dal D.Lgs. n. 24/2023 in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.
Il problema centrale consiste nel determinare se, ed entro quali limiti, l’amministratore o il dirigente possa rivelare informazioni riservate o segreti commerciali all’interno di una segnalazione di whistleblowing senza incorrere in responsabilità per violazione del dovere di fedeltà.
L’assetto normativo, su cui riverbera l’attenzione del D.Lgs. n. 47/2026, sembra confermare i principi di bilanciamento già previsti dalla normativa europea. L’esclusione della responsabilità per la rivelazione o l’acquisizione delle informazioni coperte da obbligo di segreto opera tradizionalmente qualora:
Il segnalante avesse fondati motivi di ritenere, al momento della segnalazione, che le informazioni trasmesse fossero strettamente necessarie per svelare una violazione rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023;
La segnalazione sia stata inoltrata tramite i canali interni, esterni o le divulgazioni pubbliche seguendo rigorosamente le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.
L’esimente tende a decadere laddove la condotta del segnalante configuri una fattispecie di reato autonoma per l’acquisizione dei dati (quali l’accesso abusivo a un sistema informatico ex art. 615-ter c.p.), oppure qualora l’utilizzo dei dati segreti sia privo di nesso causale con l’illecito segnalato, traducendosi in una condotta opportunistica volta a danneggiare la reputazione della società o a favorire terzi concorrenti.
8. Profili di responsabilità civile e rimedi risarcitori endosocietari: criteri di quantificazione e tutele d’urgenza
L’efficacia del dovere di riservatezza si misura sul piano dei rimedi applicabili in caso di violazione. Il panorama normativo offre spunti interpretativi volti ad agevolare la liquidazione del danno da dispersione informativa e a potenziare la tutela preventiva della società.
I criteri di quantificazione del danno da infedeltà informativa
La determinazione del danno economico derivante dalla violazione del segreto o dall’appropriazione di opportunità commerciali rappresenta da sempre una delle questioni più complesse nell’alveo della responsabilità societaria. La natura immateriale dell’informazione rende spesso difficoltosa la prova del danno emergente e del lucro cessante secondo le regole ordinarie dell’art. 1223 c.c.
L’evoluzione giurisprudenziale, che riceve spinta dai più recenti interventi normativi, valorizza criteri equitativi e parametri mutuati dalla disciplina della proprietà industriale, consentendo al giudice del Tribunale delle Imprese di determinare il risarcimento tenendo conto:
Dei vantaggi economici indebitamente conseguiti dall’amministratore o dal dirigente infedele mediante lo sfruttamento dell’informazione (meccanismo della retroversione degli utili);
Del criterio della royalty ragionevole (o royalty figurativa), calcolata stabilendo quale somma l’autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere alla società qualora avesse richiesto una regolare licenza d’uso per l’utilizzo di quelle specifiche informazioni strategiche o industriali;
Dei costi di ricerca, sviluppo e protezione sopportati dall’impresa per la creazione di quel patrimonio informativo, la cui esclusiva sia stata vanificata dalla condotta illecita.
| Criterio di Liquidazione | Presupposto Applicativo | Funzione Rimediale |
| Retroversione degli Utili | Conseguimento di un profitto directo da parte dell’infedele. | Sottrae il vantaggio economico derivante dall’illecito, prescindendo dalla perdita subita dalla società. |
| Royalty Ragionevole | Sfruttamento dell’asset informativo senza autorizzazione. | Determina il valore oggettivo del dato basandosi sul prezzo teorico di mercato del diritto d’uso. |
| Costo di Produzione | Svalutazione o distruzione del valore statico del segreto. | Ristora l’investimento finanziario sostenuto dall’ente per generare il know-how. |
La tutela inibitoria d’urgenza
Sul piano della tutela cautelare, la società, anche per il tramite dell’azione della minoranza ex artt. 2393-bis o 2476 c.c., può richiedere provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p. finalizzati a ordinare l’immediata cessazione dell’uso delle informazioni riservate, il sequestro dei supporti digitali o documentali contenenti i dati sottratti e l’inibitoria dallo svolgimento di specifiche attività economiche concorrenziali in cui l’utilizzo del know-how appreso risulti lesivo dell’esclusiva aziendale.
I Tribunali delle Imprese mantengono un approccio rigoroso nella valutazione del periculum in mora, richiedendo la prova della probabilità di diffusione del segreto e della sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile all’avviamento e alla quota di mercato dell’impresa.
9. Considerazioni conclusive: verso un modello procedimentalizzato e preventivo della riservatezza d’impresa
L’analisi sistematica del quadro normativo attuale consente di evidenziare come gli obblighi di fedeltà e riservatezza stiano completando una transizione dogmatica fondamentale: da doveri di condotta generici e valutabili quasi esclusivamente ex post, a parametri di progettazione dell’organizzazione societaria ex ante.
L’ordinamento mostra di non limitarsi più a sanzionare l’infedeltà individuale del singolo consigliere o del direttore generale, ma sembra orientato a esigere che l’organo di gestione strutturi l’impresa in modo da rendere i flussi informativi tracciabili, protetti e coerenti con le competenze statutarie ed organiche. La riservatezza si presta così a divenire un capitolo essenziale della compliance aziendale e della gestione dei rischi immateriali.
Questo spostamento del baricentro dottrinale sulla dimensione organizzativa accentua la rilevanza dei doveri degli amministratori, i quali possono essere chiamati a rispondere non solo delle proprie condotte di indebita divulgazione, ma anche della colpevole omissione nella predisposizione di quegli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. idonei a preservare il valore economico del patrimonio conoscitivo dell’impresa. In conclusione, le recenti riforme delineano un quadro di accresciuta attenzione per gli esponenti apicali, confermando che la stabilità e la competitività delle società di capitali passano attraverso il governo rigoroso, simmetrico e procedimentale delle informazioni riservate.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 47
Attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonchè per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
Art. 9
«Art. 2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo). – Lo statuto adotta per l’amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.»;
«Art. 2380-bis (Amministrazione della società). – La gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale.
L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando affidata a più persone, l’amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’organo competente a nominarli.»;
«Art. 2381 (Presidente). – Salvo diversa previsione dello statuto, gli amministratori scelgono al proprio interno il presidente, se non designato dall’organo competente a nominarli.
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori.»;
«Art. 2381-bis (Comitato esecutivo e organi delegati). – Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Non possono altresì essere delegate le decisioni sull’accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.
Gli organi delegati curano l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all’organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Art. 2381-ter (Informazione consiliare). – Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Il presidente provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Nell’assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali.»
1) al primo comma:
1.1) il primo periodo è soppresso;
1.2) al secondo periodo, le parole: «la nomina è in ogni caso preceduta» sono sostituite dalle seguenti «la nomina degli amministratori è preceduta»;
2) al secondo comma, le parole: «dell’assemblea convocata» sono sostituite dalle seguenti: «della riunione dell’organo competente convocato»;
3) al terzo comma, le parole: «dall’assemblea» sono soppresse, e dopo le parole: «nell’atto costitutivo,» sono inserite le seguenti: «dall’organo competente a nominarli,»;
1) al primo comma, primo periodo, e al secondo comma, le parole: «del consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «del consiglio»;
2) al quarto comma, primo periodo, le parole: «dal collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dall’organo di controllo».
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all’atto della nomina dall’organo per essa competente.»
2) al terzo comma, primo periodo, la parola: «rimunerazione» è sostituita dalla seguente: «remunerazione», le parole: «consiglio di amministrazione» sono sostituite dalla seguente: «consiglio», e le parole: «del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dell’organo di controllo»;
«Art. 2390-bis (Utilizzazione delle informazioni). – Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato e risponde dei danni.»;
«Art. 2391 (Interessi degli amministratori). – L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto ai due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dall’organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all’adunanza consiliare per il caso in cui l’amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.»;
1) al secondo comma, le parole: «dal comma terzo dell’articolo 2381» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 2381-bis e dal quarto comma dell’articolo 2381-ter»;
2) al terzo comma, le parole: «del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dell’organo di controllo»;
«Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). – L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.»
«Art. 2396-bis (Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali). – I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.
I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
Art. 2396-ter (Denunzia all’organo di controllo). – Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all’assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
Art. 2396-quater (Denunzia al tribunale). – Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Il tribunale può subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell’organo di controllo.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i componenti dell’organo di controllo e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e componenti dell’organo di controllo o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta dell’organo di controllo nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.
Art. 2396-quinquies (Doveri dell’organo di controllo). – L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. È fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali.
L’organo di controllo riferisce sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi del secondo comma dell’articolo 2364-bis.
Art. 2396-sexies (Poteri dell’organo di controllo). – L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
L’organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, numero 5).
Art. 2396-septies (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). – Non possono essere eletti alla carica di componente dell’organo di controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, fermo restando che non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Art. 2396-octies (Riunioni dell’organo di controllo). – L’organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
Delle riunioni dell’organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
L’organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 2396-novies (Revisione legale dei conti). – La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
§2 Del sistema con collegio sindacale
Art. 2396-decies (Amministratori). – L’amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.
Art. 2396-undecies (Sostituzione degli amministratori). – Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 2396-duodecies (Compensi dei componenti del comitato esecutivo). – I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina, sentito il parere del collegio sindacale, o dall’assemblea.
Art. 2396-terdecies (Azione sociale di responsabilità). – L’azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.»;
«Art. 2403 (Controllo contabile). – Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis.»;
«Art. 2403-bis (Poteri del collegio sindacale). – I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2396-septies.
L’organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.»;
«Art. 2404 (Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale). – Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio.»;
«Art. 2409-novies (Consiglio di gestione). – Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351 e 2449, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. La durata della carica dei componenti del consiglio di gestione non può superare quella del consiglio di sorveglianza.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.»;
«Art. 2409-decies (Azione sociale di responsabilità). – L’azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell’ultimo comma dell’articolo 2393.
La rinuncia all’azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l’esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.»;
«Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). – Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351 e 2449, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all’assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell’articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell’articolo 2393, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività, può subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l’assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
L’articolo 2396-septies, lettere b) e c), non si applica ai componenti del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) i componenti del consiglio di gestione;
b) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettono l’indipendenza.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
La nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura del consiglio di gestione, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai componenti del consiglio di sorveglianza presso altre società.»;
«Art. 2409-duodecies.1 (Retribuzione). – La retribuzione annuale dei componenti del consiglio di sorveglianza, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.»
1) al primo comma:
1.1) all’alinea, le parole: «Il consiglio di sorveglianza:» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il consiglio di sorveglianza:»;
1.2) le lettere c) e) e f) sono abrogate;
2) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.».
«Art. 2409-terdecies.1 (Validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza). – Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai componenti assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.»;
«Art. 2409-quaterdecies (Delibera di approvazione del bilancio di esercizio). – Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l’articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi degli articoli 2377 e 2379.»;
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il consiglio di sorveglianza e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.»;
2) alla rubrica, dopo le parole: «Revisione legale» sono inserite le seguenti parole: «dei conti»;
«Art. 2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione). – La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell’organo di controllo dall’articolo 2396-septies, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.»;
«Art. 2409-septiesdecies.1 (Sostituzione degli amministratori).
– Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata anche dal comitato per il controllo sulla gestione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio è convocata, su istanza di ciascun socio, dal tribunale, che provvede con decreto nel quale designa la persona che deve presiederla.
Art. 2409-septiesdecies.2 (Compensi dei componenti del comitato esecutivo). – I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, o dall’assemblea.»;
«Art. 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). – Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spettano al consiglio di amministrazione.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell’articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il comitato per il controllo sulla gestione svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
I componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
Qualora le irregolarità di cui all’articolo 2396-quater attengano a materie di competenza consiliare, il comitato per il controllo sulla gestione può richiedere l’adozione dei provvedimenti previsti dal settimo comma del medesimo articolo solo ove la maggioranza dei componenti del comitato abbia espresso voto contrario alla determinazione consiliare.»;
«Art. 2409-noviesdecies (Revisione legale dei conti). – La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell’articolo 2396-novies.».
Si riporta il testo degli articoli 2364, 2383, 2388, 2389, 2390, 2391-bis, 2392, 2393-bis, 2394-bis, 2397, 2399, 2406, 2409-bis, 2409-terdecies e 2409-quinquiesdecies del codice civile, come modificato dal presente decreto:
“Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio [c.c. 20, 2423, 2433];
2) nomina e revoca gli amministratori [c.c. 2350, 2383]; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale [c.c. 2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori [c.c. 2389] e dei sindaci [c.c. 2402], se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti [c.c. 2393, 2393-bis, 2407, 2408, 2434];
6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata [c.c. 2367, 2386, 2401, 2409, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una volta l’anno [c.c. 20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.”.
“Art. 2383 – Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori è preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [c.c. 2385], e scadono alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo dall’organo competente a nominarli, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [c.c. 2386, 2456; disp. att.
c.c. 213].
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina [c.c. 2457] gli amministratori devono chiederne [c.c. 2194] l’iscrizione nel registro delle imprese [c.c. 2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza [c.c. 2626], nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.”.
“Art. 2388 – Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio [c.c. 2380-bis, 2381, 2405] è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto [c.c. 2421, n. 4].
Il voto non può essere dato per rappresentanza [c.c.
2372].
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dall’organo di controllo e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.”.
“Art. 2389 – Compensi degli amministratori
Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all’atto della nomina dall’organo per essa competente.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili [c.c. 2431] o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio, sentito il parere dell’organo di controllo. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.”.
“Art. 2390 – Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni [c.c. 2301].”.
“Art. 2391-bis – Operazioni con parti correlate
Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.
I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea.
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all’articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata;
b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole. In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall’applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera a), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell’esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l’importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate;
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione.”.
“Art. 2392 – Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [c.c. 2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze [c.c. 18, 1176, 1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [c.c. 1292] verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [c.c. 2381, 2449, 2455].
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall’articolo 2381-bis e dal quarto comma dell’articolo 2381-ter, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [c.c. 2377, 2409].
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [c.c. 2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell’organo di controllo [c.c. 18, 2260, 2941, n. 7].”.
“Art. 2393-bis – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto 1.
La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente dell’organo di controllo.
I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’articolo precedente.”.
“Art. 2394-bis – Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.”.
“Art. 2397 Collegio sindacale
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.”.
“Art. 2399 – Cause d’ineleggibilità e di decadenza
(abrogato)
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco [c.c. 2231].
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”.
“Art. 2406 – Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori [c.c. 2363, 2366, 2367, 2386, 2408, 2626], il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
(abrogato).”.
“Art. 2409-bis – Revisione legale dei conti
(abrogato)
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.”.
“Art. 2409-terdecies – Competenza del consiglio di sorveglianza
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) (abrogata);
d) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) (abrogata);
f) (abrogata);
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.”.
“Art. 2409-quinquiesdecies – Revisione legale dei conti
Il consiglio di sorveglianza e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.”.