MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – Interpello 05 giugno 2009, n. 48

art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi previdenziali in caso di piani di crisi aziendali adottati dalle cooperative di lavoro.

La Confcooperative e la Legacoop hanno presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in caso di deliberazione, da parte delle cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. n. 142/2001, di un “piano di crisi aziendale”.

Va infatti ricordato che tra le misure attuabili nell’ambito di tale piano vi è la possibilità di ridurre i trattamenti economici dei soci lavoratori anche al di sotto dei minimi contrattuali e pertanto occorre chiarire “quale sia l’imponibile contributivo da adottare in presenza di un piano di crisi che preveda la riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi retributivi del CCNL applicabile”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

La problematica va risolta prendendo anzitutto in considerazione la previsione di cui all’art. 4, comma 1, della citata L. n. 142/2001 secondo la quale “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”. Il richiamo a tale disposizione, che prevede al comma 1 lett. e) proprio la possibilità di deliberare “all’occorrenza, un piano di crisi aziendale”, stante l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, sembra dunque consentire il superamento della generale disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989), in base al quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Nel ritenere dunque non applicabile tale disciplina, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989. A tal proposito si rinvia, relativamente all’anno in corso, a quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 14 del 2 febbraio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE