FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 07 giugno 2022, n. 8
Obbligo accettazione dei pagamenti elettronici ed estensione della fattura elettronica D.L. n. 36/2022
SOMMARIO
PREMESSA
- SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI ANTICIPATE AL 30 GIUGNO 2022
- ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022
2.1 II regime transitorio
2.2 I soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica
PREMESSA
Il 30 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” in fase di conversione in legge.
Nel presente contributo si analizzano alcune misure in materia fiscale introdotte dal predetto decreto legge al fine di dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel PNRR e, nello specifico, le disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.
1. SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI ANTICIPATE AL 30 GIUGNO 2022
L’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 anticipa al 30giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. È stato, infatti, modificato l’articolo 15, comma 4-bis, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, anticipando dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’obbligo di dotarsi del POS e di accettare pagamenti elettronici (tale obbligo riguarda anche gli studi professionali). Pertanto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. In sostanza, chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Lo stesso art. 15, comma 4, del citato D.L. n. 179/2012 prevede che tale obbligo non trovi applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla Legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla Legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Si segnala che la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici. A tale proposito, nella relazione illustrativa che accompagna il testo si chiarisce che, considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, la norma interviene anticipando la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta.
2. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022
L’art. 18, commi 2 e 3, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 estende, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica a nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, finora esclusi.
La misura introdotta dal legislatore dà attuazione a quanto richiesto al punto V) del traguardo M1C1 -103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che prevedeva l’entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuassero azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l’evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione.
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla decisione di esecuzione (UÈ) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la decisione di esecuzione (UÈ) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il comma 2 del citato articolo 18 modifica l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, facendo venire meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, precedentemente previsto per alcuni soggetti (v. infra). Si precisa che l’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l’emissione della fattura, di cui all’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel dettaglio, il comma 2 del citato art. 18 del D.L. n. 36/2022 elimina dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 la parte della norma che attualmente esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica:
– i soggetti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto- legge n. 98 del 2011;
– i contribuenti in “regime forfetario”, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014;
– le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Pertanto, in seguito alla citata novella, tali soggetti sono, a partire dal 1° luglio 2022, obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica.
2.1 II regime transitorio
11 comma 3 del citato articolo 18 stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 si applichi a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti. Conseguentemente, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (NOTA 1) non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 10 luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, da luglio a settembre 2022, le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Successivamente, invece, il termine di emissione sarà quello ordinario di 12 giorni, di cui all’art. 21, comma 4, del citato decreto IVA. Invece, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di ricavi o compensi di euro 25.000.
2.2 I soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica
Oltre alla esclusione prevista per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino ad euro 25.000 (i/. supra), i titolari di partita IVA che ormai rientrano tra le ipotesi di esclusione sono:
– gli operatori del settore sanitario che, per i noti vincoli in materia di privacy posti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018);
– i piccoli produttori agricoli: in questo caso, l’esclusione riguarda l’obbligo di fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
SOGGETTI ESONERATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Fino al 30 giugno 2022 | Dal 1° luglio 2022 | Dal 1° gennaio 2024 |
---|---|---|
– soggetti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, decreto-legge n. 98 del 2011; – contribuenti in “regime forfetario”, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014; – associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000. | Soggetti esonerati fino al 30 giugno 2022 che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 25.000. | Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla Fatturazione elettronica. |
TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI ESONERATI FINO AL 30 GIUGNO 2022
Dal 1° luglio al 30 settembre 2022 | Dal 1° ottobre 2022 |
---|---|
Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione | Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione |
—
Note:
(1) II comma 2 dell’articolo 6 richiamato prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
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