Agenzia delle Entrate – Risposta n. 308 del 26 maggio 2022
Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni – Articolo 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune [ALFA] (di seguito istante), chiede chiarimenti, di seguito sintetizzati, in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute, disposto dall’articolo 20, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (“Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”).
In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media.
I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (cfr articolo 28, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
L’istante, afferma di:
- versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo;
- presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”.
Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, dPR n. 605 del 1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente.
La norma non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Mod. 770.
L’istante chiede dunque di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante ritiene che «L’informativa data all’Agenzia delle Entrate col Modello 770 e con la comunicazione ex art. 20, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, è di fatto la stessa. Differisce il termine di invio (31 ottobre dell’anno successivo nel primo caso, 30 giugno dell’anno successivo nel secondo caso) e la mancanza, nel Modello 770, dell’indicazione del motivo per cui è stato concesso il contributo.
Ma la mancata standardizzazione del tipo di comunicazione e la mancanza della possibilità di invio tramite un canale telematico, riduce notevolmente la facilità di utilizzabilità del set informativo contenuto nella comunicazione ex art. 20, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, da parte dell’ente impositore. Dopo pochi mesi l’Agenzia delle Entrate riceve invece un flusso informativo unificato, in formato elettronico e accessibile da qualsiasi suo ufficio.
Pertanto non pare possibile ravvisare una reale utilità nell’invio della comunicazione ex art. 20, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, che risulta un mero doppione.
Tutto ciò considerato, anche in un’ottica di collaborazione fra enti pubblici improntata all’economicità dell’azione amministrativa (uno dei criteri generali dell’attività amministrativa ex art. 1, c. 1, L. 7 agosto 1990., n. 241), il Comune Città [ALFA] ritiene superato l’obbligo di comunicazione ex art. 20, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel caso in cui il Modello 770 venga regolarmente inviato nei termini e contenga i dati del percipiente il contributo, l’ammontare dello stesso e della relativa ritenuta del 4%.».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si evidenzia che non è valutata in tale sede la natura dei contributi corrisposti dall’istante, prendendo come assunto che gli stessi rientrino tra quelli cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, del d.P.R. 605 del 1973. Va da sé che, se a seguito di un controllo – non esperibile in questa sede – dovesse emergere che i contributi erogati hanno una diversa natura, i chiarimenti di seguito resi non avrebbero efficacia.
Il citato articolo 20, contenente delle disposizioni transitorie, stabilisce al comma 2 che, «Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all’attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente.»
L’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, a sua volta che, «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali».
Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal citato articolo 20, l’articolo 4 del dPR n. 322 del 28 luglio 1998 ha stabilito che «1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [e, quindi, anche i soggetti di cui all’articolo 28 n.d.r.] obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1.»
Come evidenziato dallo stesso istante, nel Modello 770 (Dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari) è contemplato il quadro SF, destinato ad accogliere i dati relativi ai “redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati“.
In particolare, i contributi corrisposti dagli enti pubblici vanno indicati nel rigo SF4, punto 13, utilizzando il codice D: «contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973».
Se ne può desumere che, gli adempimenti di cui all’articolo 20, secondo comma, del dPR n. 605 del 1973, hanno trovato una compiuta regolamentazione nel dPR n. 322 del 1998, che disciplina gli obblighi dichiarativi dei sostituti d’imposta, ossia in una norma di rango primario che ben può sopperire alla mancanza del decreto del Ministro delle finanze ivi richiamato.
Con riferimento al caso di specie, dunque, visto il quadro normativo sopra riportato, si ritiene che l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.
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