La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 19804 depositata il 10 luglio 2024, intervenendo in tema di licenziamento ed obbligo repêchage, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “… Non risulta assolto l’obbligo di repêchage ove all’atto di licenziamento per gmo [(giustificato motivo oggettivo)] risultino esistenti nell’organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni …”

La vicenda ha riguardato un lavoratore a cui, il datore di lavoro, notificava il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, respinse la richiesta del lavoratore. Avverso la decisione del giudice di prime cure il dipendente propose appello. La Corte territoriale rigettava il reclamo proposto. Avverso la sentenza il dipendente proponeva ricorso per cassazione fondato su sette motivi.

I giudici di legittimità accolsero il sesto motivo di ricorso, rigettavano gli altri.

Per gli Ermellini “… l’onere della prova del datore è esteso anche alle mansioni inferiori, sicché egli è tenuto a provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento (Cass. 26 marzo 2010, n. 7381; Cass. 11 giugno 2014, n. 13112; Cass. 24 giugno 2015, n. 13116). …”

Il Supremo consesso precisano che “… A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);

(…)   In mancanza di tali condizioni, per sottrarsi all’annullamento del licenziamento il datore deve allegare e provare, sulla base di   circostanze   oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni (ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 6497/2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6). …”