In tema di deposito telematico dei contratti collettivi di secondo livello è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020. Con il predetto documento amministrativo l’INL ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 151/2015. La norma richiamata subordina la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” al loro deposito telematico. La circolare n. 3/2020 precisa che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a partire dal 30 luglio 2020.
In particolare all’INL è stato chiesto di chiarire il significato della voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo del Ministero per l’invio telematico dei contratti collettivi di secondo livello e se possano essere incluse nell’ambito di tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge.
- deroga al limite massimo di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato;
- le deroghe contenute in accordi siglati ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015;
- contratto di prossimità.
Contratti di prossimità
- maggiore occupazione;
- qualità dei contratti di lavoro;
- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- emersione del lavoro irregolare;
- incrementi di competitività e di salario;
- gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- investimenti e all’avvio di nuove attività.
- agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- alla disciplina dell’orario di lavoro;
- alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
- fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le succitate materie ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a patto che rispettino, comunque, la Costituzione ed i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Efficacia dei contratti di prossimità
Il comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 stabilisce che i contratti collettivi di prossimità hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.