L’articolo 15 comma 4 e 5 del D.L. 179/2012 prevede l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2014 per coloro che effettuano «attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali», dovranno «accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito» . Si fà notare che l’obbligo riguarda solo le carte di debito e non anche le carte di addebito, per cui tutti coloro che saranno obbligati a questo nuovo adempimento dovranno installare un Pos presso il proprio punto vendita, ufficio o mezzo ambulante. Per l’attuazione di tale obbligo, la norma sopra indicata, prevede anche l’emanazione di un decreto attuativo, non ancora arrivato.
Altro importante obbligo che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 è quello che ricade sugli intermediari finanziari (banche, poste, istituti di pagamento, fiduciarie eccetera) di effettuare una «verifica rafforzata» nei confronti dei propri clienti, che effettuano depositi, prelievi e operazioni di pagamento, «per importi unitari superiori a 2.500 euro», a condizione che tale limite sia superato utilizzando banconote di grosso taglio (200 euro e 500 euro). Per cui dovranno essere adottate le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Per quel che concerne l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, esso è subordinato all’adozione di «uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, che dovranno disciplinare le modalità, i termini e i soggetti interessati.
I potenziali soggetti interessati da tale obbligo, nell’attesa dei decreti attuativi che dovrà stabilirli con precisione, in considerazione che mancano solo solo due mesi, in base alla norma vigente li individua in coloro che esercitano «l’attività di vendita di prodotti», quindi, potrebbero essere interessati non solo i commercianti al dettaglio, ma anche quelli all’ingrosso, i produttori, gli agricoltori, gli ambulanti eccetera. Dall’esame della norma, dovrà adeguarsi al nuovo obbligo anche coloro che effettuano, compresi i professionisti, l’attività di prestazione di servizi.
Allo stato attuale, l’obbligo di accettazione di carte di pagamento, si applica indipendentemente dall’importo del pagamento effettuato. I decreti attuativi possono determinare anche «eventuali importi minimi» delle transazioni interessate ai nuovi obblighi. Potrebbero anche estendere le nuove regole a «ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».
Utilizzo di banconote di grosso taglio
In base al provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presentano un maggiore rischio di essere utilizzate in operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto favorisce le transazioni finanziarie non tracciabili. Secondo la Banca d’Italia il «ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento». Pertanto «in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro – indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli – i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni» di queste operazioni «consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio».
Per cui in «mancanza di ragionevoli motivazioni», la banca dovrà astenersi dall’effettuare l’operazione e/o non potrà proseguire il «rapporto continuativo già in essere». Inoltre, dovrà valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif, l’Unità di informazione finanziaria. La verifica rafforzata consiste nell’adottare misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, quindi, ad esempio, potranno essere acquisite informazioni relative a familiari, conviventi, società, soggetti in affari con il cliente; per le operazioni occasionali, potranno essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse.
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