Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 13 del 12 agosto 2020
Modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione
L’obbligo disposto dai commi 209 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui “…l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica…”, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 [termine così fissato dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89] le amministrazioni pubbliche “non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio [istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55] e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico” (cfr. articolo 6, comma 6 del citato DM), si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.
Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment, di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti
“comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti”.
Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) – e fatte salve le eccezioni soggettive contenute nel medesimo comma, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.
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