AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 luglio 2021, n. 485
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 38-quater del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Obbligo di consegna della fattura all’acquirente
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è «una società di intermediazione tax free che si occupa del rimborso dell’IVA ai turisti extracomunitari, contestualmente all’uscita dei medesimi dal territorio doganale dell’Unione Europea».
Al riguardo, richiamata l’evoluzione normativa in materia – di cui, in particolare, all’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e all’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – l’istante ritiene che siano state fornite indicazioni contradditorie, derivanti:
a) dalla determinazione prot. n. 54088/RU del 22 maggio 2018, a firma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, in linea con la nota n. 54505/RU di medesima data emanata della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, documenti il cui dato letterale «sembrerebbe, in effetti, confermare quanto statuito dalla disposizione normativa in oggetto: la fattura deve essere emessa dal merchant in modalità elettronica e deve essere (esclusivamente) messo a disposizione dell’acquirente un documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema (con eventuale indicazione dei dati riepilogativi della transazione intercorsa). Nulla viene quindi previsto in merito alla necessità e/o doverosità di consegnare al medesimo acquirente anche una copia cartacea della fattura (già emessa in modalità elettronica)»;
b) dal «portale web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sezione dedicata al Rimborso IVA», dove viene «precisato che “(…) il viaggiatore, al momento dell’acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l’invio della stessa ad OTELLO”.
Dal dato letterale del sopra richiamato paragrafo esplicativo sembrerebbe dunque che il viaggiatore turista debba ricevere materialmente (ovvero in forma cartacea) da parte del merchant una copia della fattura tax free precedentemente emessa in modalità elettronica».
Alla luce di quanto sopra, l’istante chiede se il comma 1 del citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, «debba essere interpretato nel senso di ritenere sufficiente – ai fini dell’adempimento alla normativa fiscale e tributaria in materia di fatture tax free – l’emissione della fattura tax free in modalità elettronica per il tramite del servizio OTELLO 2.0 (ovvero della procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free emesse in modalità elettronica) e la successiva comunicazione all’acquirente/turista, in forma analogica e/o elettronica, del codice che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema, senza che sia parimenti necessario stampare, e dunque fornire all’acquirente/turista, anche una copia cartacea dell’anzidetta fattura tax free (già emessa in modalità elettronica)».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, «l’istante ritiene che una corretta interpretazione del comma 1 dell’art. 4- bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, […] consenta:
i) di ritenere obbligatoria esclusivamente l’emissione in modalità elettronica della Fattura Tax Free, con successiva comunicazione all’acquirente/turista del codice che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema (eventualmente riportato in un documento che riepiloghi gli estremi della transazione intercorsa);
ii) di ritenere non sussistente alcun obbligo in capo al merchant di rilascio di una copia cartacea dell’anzidetta fattura elettronica al turista;
iii) di ritenere sufficiente, affinché il turista/viaggiatore extracomunitario in uscita dal territorio Europeo possa ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, che lo stesso sia in possesso del predetto codice richiesta che attesti l’avvenuto invio della fattura elettronica al sistema OTELLO 2.0».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Premesso che esula dalle competenze della scrivente esprimere pareri in merito alle indicazioni fornite sui propri siti internet da altri soggetti istituzionali, il quadro delle modalità di documentazione delle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dal territorio dell’Unione europea ex articolo 38-quater del decreto IVA risulta assolutamente chiaro.
Va ricordato, infatti, che:
a) l’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 ha, tra l’altro:
– previsto che «A decorrere dal 1º settembre 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica» (così il comma 1);
– rimesso alla «determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate» di stabilire «modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (cfr. il comma 2);
– conseguentemente soppresso al «comma 1 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», le parole «a norma dell’articolo 21» (si veda il comma 3);
b) la determinazione prot. n. 54088/RU del 22 maggio 2018, nel dare attuazione alla previsione normativa, ha stabilito che «Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema» (così l’articolo 3).
Previsione che la contemporanea nota prot. n. 54505/RU della stessa Agenzia delle dogane ha ulteriormente dettagliato, specificando, al suo punto 2, che «Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della FTF [Fattura Tax Free, ndr.] al momento dell’emissione (cfr. art. 3 DD). In particolare, il cedente che dialoga con OTELLO 2.0 in modalità system to system (S2S) invia i dati della FTF mediante il messaggio F1, mentre se ha optato per la modalità user to system (U2S) utilizza la funzione “Emissione Fattura”, disponibile sul PUD al servizio “OTELLO – Gestione FTF”.
L’avvenuta registrazione della FTF in OTELLO 2.0 viene notificata con il messaggio di risposta R1 – per la modalità S2S – o tramite l’interfaccia web – per la modalità U2S.
La notifica contiene il codice (cd. “codice richiesta”) che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica [enfasi aggiunta, ndr.]. In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore».
Rinviando ai molteplici documenti di prassi emanati – si vedano, ad esempio, le risoluzioni n. 58/E dell’11 giugno 2019 e 65/E del 10 luglio 2019, nonché i principi di diritto e le risposte pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli) – per i dettagli sul funzionamento della procedura OTELLO e sui requisiti da rispettare per l’eventuale rimborso dell’imposta versata, i quali non costituiscono oggetto del quesito posto, risulta qui opportuno focalizzare l’attenzione sull’emissione della fattura.
In merito, va ricordato che per principio generale la «fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (così l’articolo 21, comma 1, ultimo periodo, del decreto IVA).
Tale principio e le relative norme, non derogate dall’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 o dall’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 – che nel delegare modalità e contenuti semplificati di fatturazione consente deroghe al solo comma 2 del richiamato articolo 21 del decreto IVA – impongono, seppure con le peculiarità del caso (i.e. la necessità che sulla fattura stessa venga riportato il codice che attesta la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria), che il documento possa considerarsi esistente (sia quindi “emesso”) solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, al quale deve essere, appunto, “consegnato”.
Termine, trattandosi di fattura in formato elettronico, che si declina, in primo luogo, nella sua messa a disposizione in modalità digitale (si pensi ad un invio per email), ma che, in base alla determinazione prot. n. 54088/RU del 23 maggio 2018, comprende anche la consegna in modalità analogica (tipicamente previa stampa al momento dell’acquisto).
Passaggi che risultano peraltro ineludibili anche alla luce delle “procedure di soccorso” da porre in essere in caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi (cfr. l’articolo 5 della determinazione prot. n. 54088/RU), per le quali si è precisato che «Se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la FTF in fallback, i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, pertanto non è possibile apporre il visto digitale. In questa evenienza il personale doganale accede alla funzione “Dogane -> OTELLO -> Gestione -> Fallback ->Acquisizione Singola” per acquisire a sistema il set minimo di dati – rilevati dalla copia del documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica – necessari ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della FTF trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile» [così il punto “7.1 Malfunzionamento al momento dell’acquisto (indisponibilità sistema dell’operatore economico, rete internet o OTELLO)” della nota prot. n. 54505/RU del 22 maggio 2018].
A sintesi dei richiami svolti, deve dunque concludersi che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’istante, non risulta conforme all’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura.
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