AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 agosto 2019, n. 338
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 — Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito istante, ha fatto presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante opera nel settore della grande distribuzione, effettuando attività di vendita al dettaglio presso diverse sedi.
Trattandosi di impresa della grande distribuzione con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a partire dal 1° luglio 2019, è soggetta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri. In riferimento ai soggetti tenuti all’obbligo sopra richiamato, il decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 ha disciplinato l’emissione di un “documento commerciale” (fatta salva l’emissione della fattura, quando previsto e richiesto), stabilendone il contenuto [ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
data e ora di emissione; numero progressivo; numero di partita IVA dell’emittente; ubicazione dell’esercizio; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC); eventuale codice fiscale o numero di partita IVA dell’acquirente, ecc.].
Più in dettaglio, le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, versione 8.0, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, prevedono tra gli allegati un nuovo “Layout documento commerciale”, che riepiloga le voci che il documento deve contenere (tra le quali è ricompreso il tipo di pagamento adottato – contante, elettronico, ticket – il “non riscosso”, il “resto”).
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere se, nell’ipotesi di pagamento in contanti e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto, sia possibile non valorizzare la voce “resto”, prevista nel sopramenzionato “Layout del documento commerciale”.
Ciò in quanto, a seguito di alcune indagini interne al Gruppo, l’istante ha verificato che risulterebbero ammanchi di cassa inferiori laddove gli addetti alle casse calcolino l’importo del resto in via autonoma, senza affidarsi al supporto del registratore telematico, ed una maggiore velocità dell’addetto di cassa nel gestire la consegna del resto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante intende non valorizzare nel documento commerciale emesso la voce “resto” quando il cliente paga in contanti, poiché a suo avviso detta voce rappresenta unicamente una modalità tecnica volta a supportare l’addetto alla cassa nella determinazione del resto da consegnare.
Pertanto la sua omissione non inficia la tracciabilità dell’importo dovuto, la sua riconducibilità ad un pagamento in contanti, né costituisce ostacolo all’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò che interessa all’Amministrazione, infatti, è tracciare il tipo di pagamento adottato [contanti, elettronico (carte di credito, di debito, bancomat, bonifico…), non riscosso (gift card, ticket…)], non risultante invece rilevante l’elemento “resto”.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che “A decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è, quindi, subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente. Nel caso di specie, considerato che il volume d’affari dell’istante risulta superiore ai 400.000 euro, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019.
Con decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, emanato quando ancora la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi era un regime opzionale, sono state individuate le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”. Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, prot. n. 99297, è stata disciplinata la “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”. In tale sede è stato definito, per assicurare la necessaria ed inderogabile uniformità, il “Layout del documento commerciale”, il quale prevede, tra le diverse voci, anche il “resto”, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso. Tuttavia, va precisato che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.
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