AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 ottobre 2020, n. 503
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – obbligo di trasmissione dati per il controllo del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, succursale italiana di una società avente sede in [..], opera in Italia offrendo servizi e sistemi connessi alle modalità di pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l’istante è un soggetto obbligato a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate – entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta riconosciuto, dal medesimo articolo, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che utilizzano strumenti di pagamento elettronici tracciabili nell’ambito delle transazioni commerciali con i consumatori finali.
In particolare, la prima comunicazione utile scadeva il 20 agosto 2020.
A tale riguardo, l’istante fa presente che “quanto meno per il primo mese di applicazione della normativa di riferimento si trova costretta ad un adempimento tardivo con un ritardo non superiore ai novanta giorni”e, dunque, chiede quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale ritardo nella trasmissione dei dati e se possa avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, secondo l’istante “… l’unica sanzione applicabile all’ipotesi di tardiva comunicazione sembrerebbe essere quella, di portata generale e residuale, prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997; alla citata sanzione, prevista in misura da euro 250 a euro 2.000, è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997” e, in particolare, la lettera c) che dispone la riduzione della sanzione amministrativa “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che “1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronicitracciabili. […omissis..].
“2. Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1 ° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
4. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5. “
In attuazione del citati commi 5 e 6 sono stati emanati rispettivamente:
– il provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento comunicano agli esercenti attività d’impresa, arte e professione le informazioni utili a determinare il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate nel mese di riferimento;
– il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 181301/2020 del 29 aprile 2020, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni mensili trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate dagli operatori dei sistemi di pagamento.
Le commissioni che generano il credito d’imposta sono, dunque, quelle relative ai pagamenti “effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
a) Prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
b) Prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a) in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte di soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti” (punto 3.2 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate).
Il citato provvedimento inoltre dispone, al punto 3.6. (Termini di trasmissione), che “La trasmissione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento, è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento ” utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), mentre al successivo punto 3.8. (Rettifica della trasmissione) dispone che “In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati di cui al punto 3.1 possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso termine indicato al punto 3.6 che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine. E’ anche consentito, entro il terzo mese successivo al termine indicato al punto 3.6 rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non risulterà pervenuta. “
Come emerge dalla norma e dai provvedimenti sopra richiamati, le comunicazioni, all’Agenzia delle entrate e ai singoli esercenti, eseguite dagli operatori finanziari che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico, sono ” necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta” (così l’articolo 22, comma 5) e per eseguire “attività di verifica e controllo “e “per l’analisi del rischio “(così il provvedimento dell’Agenzia delle entrate), nonché ” ai fini del riconoscimento del credito d’imposta” e per ” tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie” (così sempre l’articolo 22, comma 5 e il provvedimento della Banca d’Italia), con la conseguenza che la violazione dell’obbligo in parola è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 471 secondo cui ” 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
La predetta sanzione si applica sia nel caso di omessa comunicazione dei dati all’Agenzia, sia nel caso di comunicazione con dati incompleti o non veritieri.
Quanto alla possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si osserva che :
– la comunicazione omessa, ossia inviata oltre il termine di cui al punto 3.6 del provvedimento, viene scartata dal SID e, conseguentemente, la violazione non può essere sanata e la relativa sanzione ravveduta;
– la comunicazione errata può essere rettificata entro tre mesi dalla data di scadenza della trasmissione e, conseguentemente, anche la sanzione di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a) del dlgs n. 471 del 1997 può essere ravveduta ai sensi del citato articolo 13, comma 1, lettera a-bis), che consente il versamento della sanzione ridotta “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso”.
Tanto premesso in linea generale, tenuto conto che, in fase di prima applicazione delle disposizioni sopra descritte, da più parti sono state lamentate delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, è consentito eseguire entro il 20 novembre 2020 una comunicazione cumulativa con i dati del mese di ottobre 2020.
Nel caso prospettato dunque, l’omissione descritta dall’istante può essere sanata al più tardi entro il 20 novembre 2020 mediante l’invio cumulativo con i dati relativi al mese di ottobre 2020.
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