AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 ottobre 2018, n. 42
Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria – Art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 2, comma 1 del d.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Interpello presentato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La questione in esame concerne il pagamento dei compensi accessori – derivanti dall’applicazione del decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 – dovuti al personale dipendente da pubbliche amministrazioni (BETA) e liquidati dall’ufficio ALFA. L’istante specifica che, utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla vigente normativa, provvede, ai sensi dell’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, ad inoltrare direttamente alle predette amministrazioni pubbliche apposita comunicazione concernente gli importi liquidati al proprio personale dipendente. Ciò ai fini degli adempimenti di natura fiscale e previdenziale. L’interpellante evidenzia, altresì, che, con la nota (…), allegata all’istanza, BETA ha comunicato che, per quanto concerne i compensi liquidati dall’istante nell’anno 2017, provvederà direttamente ad inserire i dati nella CU 2018 del proprio personale. Per quanto attiene i compensi liquidati durante il corso del corrente anno 2018, nell’istanza si legge che, secondo BETA, è ALFA che deve procedere direttamente alla compilazione di apposite CU, in ossequio alle istruzioni operative CU 2018 fornite dall’Agenzia delle entrate.
Nelle conclusioni l’interpellante, richiamando l’art. 29 del DPR n. 600 del 173, chiede se, alla luce delle eccezioni poste da BETA, la procedura dallo stesso utilizzata sia corretta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante provvede, ai sensi dell’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, ad inoltrare direttamente alle pubbliche amministrazioni (BETA) apposita comunicazione concernente gli importi liquidati al proprio personale dipendente.
Parere dell’agenzia delle entrate
In base all’articolo 51 del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Rientrano in tale nozione tutti i compensi, sia pure di natura accessoria alla retribuzione principale, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro.
La tassazione di tali redditi avviene, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte (a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa) da parte del datore di lavoro (sostituto) sulla parte imponibile delle somme e valori che costituiscono il reddito, all’atto della corresponsione.
Con la risoluzione n. 354/E del 13 novembre 2002, l’Amministrazione finanziaria, conformemente a quanto già indicato con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, paragrafo 4.2, nonché con risoluzione n. 23/E del 6 marzo 2000, ha chiarito che sono da ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, le somme e i valori corrisposti per mensilità aggiuntive, missioni, lavoro straordinario, nonché ogni altra ipotesi che comporti corresponsione eventuale ed eccezionale nel periodo di paga.
La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, oltre che per le modalità di tassazione (cfr. risoluzione n. 354/E del 13 novembre 2002), rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.
Infatti, l’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabilisce che: “Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, con le modalità in esso stabilite. (…) Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.”. La norma – come chiarito dalle risoluzioni n. 354/E del 2002 e 271/E del 2008 – è applicabile ogni qualvolta si sia in presenza di un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, l’uno il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio.
I documenti di prassi (cfr. risoluzione n. 271/E del 2008, citata) hanno altresì precisato che la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale pone quest’ultimo nelle condizioni di effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto degli emolumenti accessori) e di rilasciare al contribuente la CU comprensiva di tutti gli emolumenti.
Ciò premesso, nel caso di specie, ALFA, sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo, deve operare la ritenuta di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e deve, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 29, trasmettere al sostituto d’imposta ‘principale’ entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente, al fine di consentire al sostituto principale la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio, tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati (a carattere fisso ed accessorio), nonché il rilascio della CU.
La richiamata disciplina fiscale è ‘codificata’ nelle istruzioni al modello di CU 2018 (par. 2.5), la cui applicazione ha portata generale, operante – a prescindere dal richiamo contenuto nella rubrica all’istituto del comando – in tutti i casi in cui l’Amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso.
Riguardo all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria, parimenti richiamato nelle istruzioni, trattasi di un obbligo generalizzato, introdotto dall’articolo 2, comma 1 del d.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che ha aggiunto il comma 6-quinquies all’articolo 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018).
Detto obbligo è posto in capo a chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte (ai sensi, tra gli altri, dell’articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, cfr. par. 1 Soggetti obbligati all’invio delle istruzioni alla CU 2018), ed è soggetto ad un termine di scadenza individuato nel 7 marzo (dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti) per i redditi interessati dalla dichiarazione precompilata al fine di garantire l’inserimento dei dati trasmessi – necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria – nel modello 730 precompilato; diversamente, per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica è fissata entro il termine di presentazione del Modello 770 dei sostituti d’imposta.
Con riferimento a detto obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria, il richiamato paragrafo 2.5 delle istruzioni al modello CU 2018, precisa che: “il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613.
Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
In conclusione, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale (cfr. citate risoluzioni n. 354/E del 2002 e 271/E del 2008) per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della CU, non esonera l’istante dall’obbligo di trasmissione (detto obbligo, peraltro, è posto in capo ad entrambi i sostituti d’imposta) della CU in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in ragione delle disposizioni richiamate.
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