AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 23 settembre 2020, n. 36
Obbligo di utilizzo dell’e-das. chiarimenti operativi
Nella forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori, si riportano i seguenti elementi dispositivi relativi alla fase di prima applicazione dell’utilizzo obbligatorio dell’e-DAS che contestualizzano i contenuti della Circolare n. 34 /2020 di ADM del 19 settembre 2020.
1. DOMANDA – Quali sono gli effetti giuridici dell’avvenuta presentazione della comunicazione prescritta dall’art. 18, comma 1, della determinazione?
Da quando è possibile emettere e-DAS ai fini dell’adempimento dell’obbligo?
RISPOSTA – Effettuata la comunicazione prevista, l’esercente dal 1° ottobre 2020 inizia ad emettere e-DAS, per ogni movimentazione dei prodotti sottoposti all’obbligo, senza soluzione di continuità; gli e-DAS emessi hanno piena rilevanza giuridica ai fini della disciplina dell’accisa.
L’Ufficio delle dogane, rilevata l’assenza di criticità tecniche nella compilazione ed emissione dell’e-DAS, ratifica la regolare funzionalità del sistema elettronico dello speditore autorizzandolo alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, con efficacia retroattiva; in tal senso, nell’autorizzazione viene specificata la data di decorrenza di validità del provvedimento che sarà coincidente con la data di prima spedizione di prodotti con la scorta dell’e-DAS, a partire dal 1° ottobre 2020.
Restano valide in ogni caso le autorizzazioni già rilasciate ad operatori che hanno effettuato la sperimentazione con esito positivo.
2. DOMANDA -In presenza di quali circostanze si può far ricorso, in prima applicazione, alla procedura di cui alla circolare n. 34/D del 19 settembre 2020?
Da quando è possibile presentare l’istanza?
RISPOSTA – Può accedere alla procedura di cui alla circolare n. 34/2020 lo speditore che attesti all’Ufficio delle dogane, nell’istanza ivi prevista, l’impossibilità di emettere e- DAS motivata da riscontrate ragioni tecniche, di carattere oggettivo, afferenti la funzionalità del sistema elettronico.
Realizzandosi tali presupposti, lo speditore è tenuto a presentare la predetta istanza in tempo utile da consentire all’Ufficio di valutarla entro la data di introduzione dell’obbligo, ovverosia entro il 30 settembre 2020, anche contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 18, comma 1, della determinazione.
L’esercente impossibilitato ad emettere e-DAS comunica nella stessa istanza che si avvarrà, per l’effettuazione delle movimentazioni dei prodotti sottoposti all’obbligo, dei DAS cartacei di cui ha la disponibilità; le estrazioni potranno avvenire con questa modalità a decorrere dalla data di autorizzazione dell’Ufficio delle dogane competente e fino alla scadenza che sarà fissata nella stessa.
3. DOMANDA – In caso di viaggi multiconsegna, la durata da indicare in ciascun e- DAS, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera f), della determinazione, per i trasporti con autobotti munite di contatore volumetrico per carichi predeterminati può essere lo stesso per ciascun e-DAS ed uguale alla durata del viaggio?
RISPOSTA – Al fine della compilazione del dato di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), della determinazione, nel caso di trasporti con autobotti munite di contatore volumetrico per carichi predeterminati, lo speditore può indicare la medesima durata per ciascun e-DAS emesso. Quest’ultima deve essere minore o uguale alla durata complessiva del viaggio. Resta fermo il limite massimo di 18 ore per tale ultima durata.
4. DOMANDA – Nell’art. 3, comma 4, lettera i), della determinazione è richiesto di inserire il “peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione”.
Laddove disponibile presso il deposito speditore (ad esempio, per motivi di controllo interno all’azienda), è possibile inserire, invece, la tara del mezzo ottenuta tramite pesata (imputata nei sistemi aziendali)?
RISPOSTA – Laddove lo speditore abbia a disposizione (ad esempio, per motivi di controllo interno all’azienda) la lista delle tare effettive di ciascun mezzo ammesso alla caricazione nel proprio deposito, tale valore (certamente più accurato, per i fini fiscali, di quello nominale riportato nella carta di circolazione) può essere utilizzato ai fini della compilazione del dato di cui all’art. 3, comma 4, lettera i), della determinazione.
La volontà dello speditore di avvalersi di tale modalità di compilazione deve essere:
– preventivamente comunicata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente e da quest’ultimo autorizzata ai sensi dell’art. 18 della direttoriale;
– univocamente adottata per tutti gli e-DAS che saranno emessi dal deposito (in altri termini, per i DAS emessi dal deposito, il valore indicato del peso a vuoto dovrà essere esclusivamente quello della tara effettiva del mezzo).
La tara di ciascun mezzo abilitato al carico presso il deposito dovrà essere misurata con modalità riscontrabili dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente (ad esempio, tramite le pese metrologicamente approvate disponili in deposito), precisando le condizioni di riempimento del serbatoio normale del mezzo nelle quali la misurazione è stata condotta.
La lista delle tare dei mezzi abilitati al carico (identificati tramite la rispettiva targa) deve essere resa disponibile a richiesta dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente e costantemente aggiornata dallo speditore.
Parimenti, devono essere specificate le tolleranze rispetto alla tara indicata nella lista oltre la quale lo speditore, per motivi connessi con la gestione del proprio deposito, non ammette la caricazione del mezzo.
5. DOMANDA – Chiarire il ruolo del Depositante e quello del Committente, dato che non sempre l’estrazione dei prodotti dal deposito avviene per conto di un soggetto depositante, frequentemente avviene anche per conto di un soggetto committente (primo cessionario).
RISPOSTA -Nella determinazione, il depositante è definito come il soggetto per conto del quale l’esercente deposito, cioè lo speditore, procede all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale, il depositante coincide con il soggetto di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (NOTA 1).
Il depositante è un soggetto che ha disponibilità di capacità di stoccaggio presso il deposito di spedizione (ad esempio, in quanto titolare di un contratto di “conto deposito”) e che si avvale delle infrastrutture del deposito per estrarre il proprio prodotto ivi detenuto.
Il depositante è assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 6 della determinazione.
Viceversa, il primo cessionario è un soggetto che entra nella catena del valore del prodotto estratto dal deposito senza avere ivi a disposizione capacità di stoccaggio.
Qualora la spedizione sia effettuata per conto di tale soggetto, lo speditore è tenuto ad evidenziarne la partita IVA nell’e-DAS ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera l), della direttoriale.
Qualora la spedizione sia relativa al prodotto di un depositante, estratto per conto di un primo cessionario, il depositante è tenuto ai sensi dell’art. 6, comma 1, della determinazione a fornire allo speditore la partita IVA del primo cessionario, per la successiva compilazione dell’e-DAS da parte dello speditore stesso.
6. DOMANDA – All’art. 2, comma 6, della determinazione non è specificato in che modo debba avvenire la conservazione dell’e-DAS al termine della circolazione, nella contabilità dello speditore e del destinatario.
RISPOSTA -Ai sensi dell’art. 21, comma 6, della determinazione, la conservazione dell’e-DAS e dei relativi messaggi mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso il deposito.
Conseguentemente, per l’applicazione dell’art. 2, comma 6, la copia dell’e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario, di norma, tramite archiviazione elettronica. Si veda anche, al riguardo, l’art. 5, comma 2, della determinazione.
Ai sensi dell’art.10, commi 2 e 4, solo i destinatari non interconnessi e quelli non soggetti alla denuncia conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell’e-DAS.
7. DOMANDA – Nell’art. 4, in caso di unico destinatario di più prodotti, è possibile utilizzare un solo e-DAS?
RISPOSTA -Si conferma che un unico destinatario può ricevere più prodotti con lo stesso e-DAS.
8. DOMANDA – Cosa disciplina l’art. 21, comma 7, della determinazione?
RISPOSTA – L’e-DAS trova attualmente applicazione limitatamente alla benzina ed al gasolio usati come carburante assoggettati all’aliquota di accisa ordinaria e contiene dati ulteriori rispetto a quelli che erano prescritti per il DAS cartaceo ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.M.210/96.
Per la circolazione degli altri prodotti energetici, diversi dalla benzina e dal gasolio usati come carburante, continua a trovare impiego il DAS cartaceo.
Relativamente a tale ultima circostanza, l’art. 21, comma 7, della determinazione disciplina la facoltà degli speditori di compilare i DAS cartacei integrandoli con gli ulteriori dati di cui all’art. 3, comma 4, della determinazione stessa.
9. DOMANDA – La Determinazione n. 138764/RU del 10 maggio 2020, all’art. 17, comma 2, in presenza di indisponibilità del sistema, prevede la stampa del DAS cartaceo con i dati integrativi previsti dall’art. 3, comma 4 della determinazione.
Dove è possibile collocare tali dati sul modello standard cartaceo?
RISPOSTA – Nell’evenienza dell’art.17, comma 2, è facoltà dello speditore collocare i dati ulteriori previsti dall’art.3, comma 4 dalla determinazione in qualsiasi posizione del DAS cartaceo, a condizione che siano univocamente identificabili e chiaramente distinti dagli altri dati in origine contemplati e per i quali sono disponibili appositi campi.
A titolo d’esempio, con riferimento al modello allegato al Regolamento CEE n.3649/92, ci si può utilmente avvalere del campo 14 “Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)”, di norma, non utilizzato per i prodotti energetici.
10. DOMANDA -La storicizzazione dei messaggi inviati e delle comunicazioni con il sistema informativo e il sistema elettronico di elaborazione presso il deposito, prevista all’art. 5 della determinazione, tecnicamente può avvenire anche in un semplice hard disk consultabile presso l’azienda o interrogabile dall’esterno?
RISPOSTA -La storicizzazione in formato elettronico, dei messaggi e delle comunicazioni di cui all’art. 5, comma 2, della determinazione direttoriale è effettuata dal sistema elettronico dello speditore tramite un concentratore/server dedicato, che può anche essere ubicato esternamente al deposito, in un luogo del territorio nazionale preventivamente autorizzato.
Tale concentratore è un server dove sono memorizzati i file di log dei messaggi scambiati con sistema ADM consultabile presso l’azienda o interrogabile dall’esterno, del quale vanno denunciate ubicazione, marca, modello e tipo all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, in modo tale che ne sia possibile l’identificazione a posteriori.
Restano ferme le prescrizioni sulle funzionalità del sistema elettronico dello speditore di cui all’art. 5, commi 2 e 3, ed all’art. 21, comma 6, della determinazione.
11.DOMANDA – La Direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 prevede all’art. 18 comma 6 che “Le modifiche al sistema di storicizzazione dello speditore sono preventivamente comunicate all’Ufficio delle dogane territorialmente competente il quale può disporre, se del caso, un’apposita verifica tecnica suppletiva”. Da tale definizione sembrerebbe non essere sufficiente il ricorso ad un semplice hard disk per l’archiviazione e, pertanto, si richiede di conoscere le caratteristiche che questo deve possedere.
RISPOSTA – Si veda la risposta alla domanda n° 10.
12. DOMANDA – Cosa prevede la Direttoriale n. 138764/RU in merito alla facoltà concessa, dall’art.15 comma 3 del D.M. 210/96, al destinatario di una partita di prodotti ad accisa assolta, di rifiutare in tutto o in parte la consegna medesima?
RISPOSTA – La facoltà del destinatario di rifiutare una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso l’e-DAS, di cui all’art.15, comma 3 del D.M.210/96, continua ad avere piena valenza.
Il rientro del prodotto presso il deposito mittente è gestito dallo speditore secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 o 12 della direttoriale, a seconda che si tratti di un cambio di destinazione, rispettivamente, dell’intera partita o di una frazione della stessa.
L’incaricato del trasporto che effettua le annotazioni previste dall’art.15, comma 2, del D.M.n.210/96 può avvalersi della applicazione web resa disponibile dall’Agenzia oppure di propri applicativi interoperabili con il sistema dell’Agenzia.
13. DOMANDA – In cosa consiste il colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore?
RISPOSTA – Il colloquio telematico dell’incaricato del trasporto con il sistema elettronico dello speditore consiste in uno scambio di messaggi relativi a “cambio di destinazione” o “rientro della partita intera o in parte di prodotto” che può essere effettuato tramite l’applicazione web responsive disponibile sul portale dell’Agenzia oppure di propri applicativi interoperabili con il sistema dell’Agenzia. L’applicazione consente al trasportatore, previa autenticazione ed indicazione del Codice di Riferimento standard dell’e-DAS di inserire elettronicamente le annotazioni sull’e-DAS, sostituendo quelle manuali in origine previste sul DAS cartaceo dal D.M. n. 210/96.
14. DOMANDA – In attesa che venga definita la procedura per la comunicazione telematica tra incaricato del trasporto e speditore, questi ultimi possono continuare ad operare secondo le modalità oggi previste con il DAS cartaceo, potendo altresì apporre le varie annotazioni sulla copia stampata dell’e-DAS?
RISPOSTA – Dal 1° ottobre 2020, data di decorrenza dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS, sarà disponibile l’applicazione web di cui alla domanda 13 tramite la quale l’incaricato del trasporto può effettuare, laddove necessario, le annotazioni sull’e-DAS.
Si evidenzia che il predetto colloquio può essere garantito anche con applicativi propri.
Le annotazioni sull’e-DAS possono essere effettuate esclusivamente tramite il predetto canale elettronico.
Eventuali annotazioni manuali apposte sulla copia stampata dell’e-DAS non hanno alcuna valenza giuridica.
15. DOMANDA – Nel caso in cui lo speditore e l’incaricato del trasporto siano lo stesso soggetto IVA, la comunicazione telematica di cui alla domanda 12 con che modalità va storicizzata?
RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della determinazione, l’obbligo di conservazione delle comunicazioni relativa a ciascun e-DAS emesso incombe sullo speditore. A tal riguardo, a nulla rileva la circostanza che speditore ed incaricato del trasporto siano dipendenti della medesima società con un’unica partita IVA. Tale obbligo si estende anche alle eventuali annotazioni elettroniche apposte dall’incaricato del trasporto. Le modalità di storicizzazione sono quelle di cui alla risposta 10.
16. DOMANDA – E’ responsabilità del destinatario comunicare allo speditore l’eventuale codice ditta? Quest’ultimo, può inserire la PIVA o il CF del destinatario ai fini della validità dell’e-DAS?
RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c) della determinazione, lo speditore è tenuto ad inserire il codice ditta del destinatario (campo 28 del DE815), laddove lo stesso sia titolare di un impianto soggetto a denuncia ai sensi dell’art.25 del TUA (campo 27 del DE815).
Qualora la spedizione sia effettuata per conto di un depositante, tali dati sono forniti da quest’ultimo allo speditore, ai sensi dell’art.6 della determinazione.
A tal fine, nell’ambito dei rapporti negoziali con il destinatario del prodotto, lo speditore o il depositante, eventualmente per il tramite del primo cessionario, sono tenuti ad acquisire la tipologia di impianto (censito o meno ai sensi del predetto art.25 del TUA) presso il quale il prodotto sarà consegnato nonché il relativo codice ditta, qualora lo stesso sia censito.
La validità del codice ditta è controllata dal sistema informativo dell’ADM all’atto dell’emissione dell’e-DAS, ai sensi dell’art.4, comma 3 della determinazione.
In esito a tali controlli lo speditore e l’eventuale depositante possono controllare che i dati relativi all’impianto destinatario, siano congruenti con quelli resi disponibili nell’ambito dei rapporti negoziali.
La partita IVA ed il codice fiscale del destinatario possono essere inserite solo per spedizioni verso impianti non censiti, rispettivamente qualora il destinatario sia una società ovvero una persona fisica.
17. DOMANDA – Con “incaricato del trasporto” si intende la ditta di autotrasporto o il conducente del mezzo?
RISPOSTA -Ai fini della disciplina oggetto della determinazione, l’incaricato del trasporto è il conducente del mezzo.
18. DOMANDA – In che modo avviene la comunicazione di cui all’art.7, comma 2, della Determinazione, con cui lo speditore è obbligato a dare notizia del superamento della durata massima prevista per il trasporto?
RISPOSTA – Nei casi di cui all’art.7, comma 2, lo speditore può effettuare la comunicazione del superamento della durata prevista per il trasporto anche attraverso l’applicazione web disponibile sul portale dell’Agenzia, previo riconoscimento e precisando il codice di riferimento standard dell’e-DAS per il quale il superamento si è verificato.
19. DOMANDA – Così come avviene per i DAS cartacei, la firma digitale da apporre sull’e-DAS può essere anche quella di un dipendente munito di apposita delega da parte del rappresentante legale?
RISPOSTA – L’e-DAS può essere emesso esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della determinazione. Tale soggetto può essere un dipendente dello speditore.
La relativa procura scritta all’invio dell’e-DAS è preventivamente consegnata all’UD territorialmente competente sul deposito per l’effettuazione dei controlli di competenza sul soggetto delegato.
20. DOMANDA – In merito ai dati del “primo vettore” richiesti dalla determinazione all’art. 3, comma 4, lett. d), nel caso in cui il proprietario della merce (soggetto A) subappalti il contratto ad un secondo vettore (soggetto B) quale dei due ricopre il ruolo di “primo vettore”?
RISPOSTA – La determinazione all’art. 3, comma 4, lett. d), prescrive l’indicazione da parte dello speditore, nell’e-DAS, della partita IVA del primo vettore.
Nel caso rappresentato il ruolo di primo vettore è rivestito dalla ditta che assume effettivamente il servizio di trasporto e ne risulta responsabile al momento di inizio della circolazione dei prodotti.
21. DOMANDA – Cosa si intende per “consultazione autonoma” dei dati fiscali da parte dei verificatori relativamente all’archiviazione dei messaggi di cui all’art. 5, comma 3, della Direttoriale?
RISPOSTA – A seguito dell’accesso presso il deposito ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, trattasi della facoltà dei verificatori di eseguire i riscontri sul sistema elettronico dello speditore anche senza l’assistenza di quest’ultimo.
22. DOMANDA – In che modo sarà possibile memorizzare gli scontrini nel sistema elettronico dello speditore? Potrebbe essere semplicemente un pdf/jpg dello stesso o anche l’elenco ordinato dei dati in esso riportati, in analogia con quanto già fatto oggi dai diversi operatori ?
RISPOSTA – L’obbligo di cui all’art. 14, comma 5, della determinazione si riferisce alla storicizzazione dei dati quantitativi degli scontrini, distinti per ciascun prodotto consegnato agli impianti di distribuzione di carburante. A tal fine, nel sistema elettronico devono essere registrati (ad esempio, con un apposito foglio excel) i seguenti dati: il numero e la data dello scontrino; il tipo di prodotto erogato; il quantitativo rifornito (in litri); la lettura del misuratore alla fine ed all’inizio del rifornimento; la targa dell’autobotte; il numero di riferimento standard dell’e-DAS a scorta della movimentazione.
Invece, la conservazione degli scontrini in forma dematerializzata di cui all’art.14, comma 6, della determinazione può invece essere costituita da un file pdf o jpg (in pratica una “scannerizzazione”) per ciascun scontrino ricevuto, in modo tale che ne sia garantita la consultazione e l’estrazione in caso di controlli. In tale evenienza, non è necessaria la conservazione degli scontrini in formato cartaceo.
23. DOMANDA – Con riferimento ai prodotti energetici che rientrano nell’ambito di applicazione dell’e-DAS, nel caso in cui lo speditore sia un deposito fiscale ed il destinatario un deposito commerciale, il messaggio (DE818) va trasmesso ugualmente?
RISPOSTA – In tale ipotesi il messaggio (DE818) va comunque trasmesso.
24. DOMANDA – In caso di trasporto con quantitativo predeterminato verso un unico destinatario, impianto di distribuzione carburanti, è possibile effettuarlo con autobotti non munite di misuratore volumetrico e quindi di dispositivo impressore dei volumi scaricati ?
RISPOSTA – Qualora il trasporto di cui all’art. 14 sia effettuato per un solo destinatario, nelle more dell’adozione delle determinazioni del direttore dell’Agenzia prevista dall’art. 12, comma 1, del TUA, venendo meno la molteplicità delle operazioni di rifornimento con il medesimo trasporto, la predeterminazione del carico può continuare ad essere effettuata con autobotte con scomparto tarato, fermo restando il rispetto dello svuotamento integrale della stessa presso l’impianto di distribuzione destinatario.
25. DOMANDA – Nel tracciato DE815, campo 17 – Denominazione, preso atto della revoca delle licenze dei depositi contabili a partire dal 1° ottobre 2020, è concessa la facoltà allo speditore di non indicare la propria denominazione dal momento che il codice ditta è l’elemento necessario e sufficiente ai fini fiscali ?
RISPOSTA – Ai sensi dell’art.4, comma 3, della determinazione, il sistema informativo associa, in automatico, la denominazione della Società titolare del deposito nonché l’indirizzo dello stesso ai codici ditta o accisa di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).
Conseguentemente, qualora sia inserito il codice ditta dello speditore (Tracciato DE 815 – campo 16), la denominazione del deposito è inserita automaticamente nell’e- DAS dal sistema informatico.
26. DOMANDA – Come va considerato il peso a vuoto del mezzo quando sono trasportati prodotti diversi in cisterne distinte, ad esempio nel caso di trasporto gasolio con la motrice e benzina con il rimorchio?
RISPOSTA – In caso di e-DAS multiprodotto, la sezione “dettaglio merci” del DE815 deve essere reiterata un numero di volte pari ai prodotti per i quali l’e-DAS è emesso (valorizzando il campo 77 in base al numero di prodotti trasportati). In tale evenienza, qualora i prodotti trasportati siano contenuti in distinte cisterne del mezzo di trasporto (ad esempio, gasolio con la motrice e benzina nel rimorchio), il peso a vuoto del mezzo è riferito a ciascuna cisterna che lo costituisce (con riferimento al precedente esempio:
la motrice per il gasolio e la benzina per il rimorchio). Tuttavia, tali informazioni saranno consultabili solo a sistema.
Resta valido, per ogni singola cisterna quanto esposto nella risposta 4.
27. DOMANDA – Come comportarsi nei casi in cui le problematiche tecniche per le quali si rende necessario il ricorso alla procedura di cui alla circolare n. 34/2020, riguardino anche la gestione e l’inserimento dei dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.M.210/96, e quindi permangano anche nella compilazione dei DAS cartacei?
RISPOSTA – In tali casi, ove l’autorizzazione dell’Ufficio accerti le difficoltà riferite all’inserimento dei dati “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dal D.M. 210/96, tale autorizzazione potrà consentire l’utilizzo dei DAS cartacei senza la previsione dell’inserimento di tali dati semprechè gli stessi siano ricavabili dalla contabilità tenute dall’esercente (ad es., il peso a vuoto del veicolo dovrà essere univocamente abbinato alla targa riportata nel DAS).
Applicando il principio di cui all’art. 7, comma 1, della determinazione, la validità temporale del DAS cartaceo di cui al capoverso che precede, non può eccedere le 18 ore.
Parimenti, il volume a 15°C sarà desunto dal rapporto tra massa e densità a 15°C corretta con la spinta dell’aria indicate nel DAS carteceo.
28. DOMANDA -Dove trovo l’elenco e la decodifica dei codici di ritorno?
RISPOSTA – La descrizione dei codici di ritorno è consultabile nel manuale utente pubblicato nella sezione DAS elettronico che è in costante aggiornamento.
29. DOMANDA – Nel messaggio DE815 perché viene restituito dal servizio solo la pagina relativa all’e-DAS collettivo e non quelle relative agli e-DAS non scorta merce associati?
RISPOSTA – I documenti pdf relativi agli e-DAS non scorta merce art. 20 D.M. 210/96 non sono disponibili nell’esito del DAS collettivo. Devono essere richiesti singolarmente utilizzando il messaggio RichiediDE801. Nell’esito del DAS collettivo è presente l’elenco dei CRS associati ai DAS non scorta merce da utilizzare per le richieste.
—
Note:
(1) Si riporta il testo del comma 945: “Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L’autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo”.
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