AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 23 febbraio 2022, n. 7
Obbligo di utilizzo dell’e-Das per trasferimenti di benzina e gasolio denaturati per uso agricolo
Dal 1° marzo 2022 l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) in forma esclusivamente telematica trova applicazione per la circolazione della benzina e del gasolio denaturati per uso agricolo nel territorio dello Stato.
Da tale termine iniziale viene resa efficace anche per i prodotti impiegati nei lavori agricoli di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) ed al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, la disciplina generale adottata con determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 (determinazione e-DAS) nonché con le relative norme di esecuzione, in primis la circolare n. 9 del 26 maggio 2020 recante la definizione dei tracciati informatici.
L’ulteriore differimento accordato da ultimo dalla determinazione direttoriale prot. 494575/RU del 24 dicembre 2021 ha garantito all’esercente deposito commerciale che stocca carburanti denaturati la possibilità di prendere nuova cognizione dell’adempimento di che trattasi, oggetto di open hearing dedicato, e delle relative modalità di attuazione.
In tal senso, l’esercente deposito speditore già autorizzato all’impiego dell’e-DAS per la benzina e il gasolio assoggettati all’aliquota di accisa normale prevista dall’Allegato I al TUA che commercializza anche i medesimi prodotti denaturati per uso agricolo inizia per essi ad emettere l’e-DAS previo aggiornamento della comunicazione prescritta dall’art. 18, comma 1, della determinazione e-DAS, senza attendere il rinnovo dell’autorizzazione da parte del competente Ufficio delle dogane.
L’esercente deposito commerciale di soli carburanti denaturati per uso agricolo che ha proceduto alla comunicazione di cui al predetto art. 18, comma 1, riportante in particolare la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione del documento di accompagnamento e la situazione aggiornata dei DAS cartacei in giacenza, è abilitato ad emettere e-DAS a decorrere dalla data fissata nel provvedimento autorizzativo adottato dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto.
Per gli esercenti che alla predetta data del 1° marzo 2022 hanno omesso di adeguare i propri sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio denaturati per uso agricolo.
Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni regolamentari di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, recante le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale prevista per l’impiego di prodotti energetici nei lavori agricoli, e, in particolare, le norme speciali in materia di circolazione dei prodotti denaturati stabilite dall’art. 5.
Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. n. 454/2001 è consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti.
In questo caso, l’esercente deposito commerciale che si avvale della richiamata facoltà è tenuto ad ottenere l’autorizzazione ad operare quale depositante presso il deposito fiscale speditore e a trasmettere i prescritti riepiloghi contabili.
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