
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1856 del 25 gennaio 2017 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha affermato che è legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate che a anche se il contribuente non ha ricevuto il corrispettivo delle cambiali.
La controversia ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, che accogliendo le doglianze del ricorrente, annullava l’avviso mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria.
Per i giudici di appello alla eccezione della mancata percezione del corrispettivo delle cambiali oggetto del processo hanno osservato che nelle prestazioni di servizio il rilascio di cambiali, indipendentemente dalla tipologia di cessione “pro soluto” o “pro solvendo”, realizza l’ipotesi di effettuazione dell’operazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Il contribuente avverso la decisione della CTR depositava ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo.
Gli Ermellini, nel ritenere infondato il ricorso, precisano che il ricorrente pur lamentando “l’omesso esame ed omessa motivazione in ordine a questioni di fatto decisive ai fini delle controversia”, non a provveduto al suo adeguato sviluppo reintroducendo la questione di diritto affrontata nei gradi merito in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di emissione di fattura in caso di rilascio di pagherò cambiari. I giudici del palazzaccio hanno evidenziato che la CTR ha basato la propria decisione “sull’argomentazione, rimasta incensurata, secondo cui nelle prestazioni di servizio il rilascio di cambiali, indipendentemente dal fatto che lo stesso avvenga pro soluto o pro solvendo, realizza l’ipotesi di effettuazione dell’operazione di cui all’art. 6 del d.p.r. 633/1972 in quanto il prestatore di servizio, con il possesso del titolo, può anche immediatamente realizzare, attraverso l’operazione di sconto o di cessione del titolo, il corrispettivo dell’operazione a fronte della quale è stato emesso il titolo.”
Inoltre i giudici di legittimità hanno evidenziato che “i fatti dedotti (ovvero la produzione delle cambiali, l’atto di precetto e l’insinuazione al passivo fallimentare) non sono indicativi di una definitiva impossibilità di percepire il corrispettivo della prestazione.”
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