La Corte di Cassazione sez. tributaria con l’ordinanza n. 20028 depositata il 30 agosto 2013 intervenendo in tema di azioni esecutive del concessionario ha affermato che e nulla la notifica dell’avviso di mora, da parte del concessionario per la riscossione, quando lo stesso omette di esibire in giudizio la prova della notifica dell’atto.
La Vicenda ha riguardato un contribuente a cui il concessionario per la riscossione (Equitalia) aveva “notificato” l’avviso di mora per Cartelle di pagamento emesse nel 1995 e notificato al curatore della società sottoposta al fallimento. Il contribuente propone ricorso avverso l’avviso di mora per tributi iscritti a ruolo alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le motivazioni del contribuente. Avverso la decisone di primo grado il contribuente presenta ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che ribalta la sentenza dei giudici di prime cure annullando l’avviso di mora. I giudici di merito nelle motivazioni della sentenza di secondo grado affermano che la Concessionaria avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento anche al socio della società fallita oltre che al curatore. Inoltre affermano i giudici di merito che il concessionario non aveva fornito la prova della notifica alla procedura concorsuale.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza di appello che aveva già sentenziato la nullità dell’avviso di mora notificato da parte del Concessionario. La Commissione tributaria di secondo grado, infatti, aveva rilevato che – a dispetto della querelle instauratasi fra concessionario e contribuente sulla correttezza della procedura di notifica di un atto di accertamento al solo curatore fallimentare e non anche all’imprenditore tornato in bonis – Equitalia non aveva esibito in giudizio la prova della notifica del menzionato atto presupposto.
Gli Ermellini confermano la sentenza emessa dalla Commissione d’appello ed hanno ritenuto formulate in maniera inammissibile le censure mosse dal Concessionario. Il tutto richiamandosi al principio dell’autosufficienza, che regola il processo tributario nella fase del ricorso in Cassazione. In ordine a tale principio, nel caso in cui si faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito, occorre, per la parte d’interesse in Cassazione, riprodurli nel ricorso. In mancanza, il ricorso è inammissibile (si vedano anche: Cassazione n. 19069/2011, n. 20535/2009) in quanto la Corte non viene posta nella condizione di effettuare il richiesto controllo, da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito.
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