OIC – Comunicato 05 maggio 2020
OIC pubblica comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment
Si informa che, a seguito del processo di consultazione, il Consiglio di Gestione nella riunione del 4 maggio u.s., ha approvato la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Allegato
Impairment test e COVID-19 – Comunicazione
OIC 9 e COVID-19 – Valore d’uso di un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019
Si pubblica il presente documento al fine di agevolare un’omogenea applicazione delle disposizioni dell’OIC 9 e dell’OIC 29 nei bilanci al 31 dicembre 2019
L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta avendo rilevanti riflessi sull’operatività delle imprese, ivi compresi quelli concernenti la redazione dei bilanci.
L’ OIC, in base alle proprie competenze in materia contabile, intende assumere le iniziative ritenute più appropriate per la concreta applicazione dei principi contabili nazionali in un momento così particolarmente difficile e complesso.
La presente comunicazione trae origine da un dubbio insorto in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. In particolare, è stato chiesto se nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.
Sull’argomento è necessario in premessa stabilire se l’insorgere della pandemia integra o meno una fattispecie di fatto successivo al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’OIC 29. Sul punto si è già registrato un generale consenso nel considerare la pandemia un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, poiché l’epidemia si è verificata in Italia e in Europa a partire dalla metà di gennaio 2020 e i provvedimenti normativi che hanno determinato significativi effetti sull’economia sono tutti intervenuti nel 2020.
Infatti, il 30 gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’OMS ha definito il COVID-19 un’emergenza internazionale. In Italia i primi casi di infezione sono stati confermati il 30 gennaio 2020 e il 23 febbraio 2020 è stato dichiarato il lock-down.
Pertanto, ai sensi dell’OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il COVID-19 risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio.
Ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Ciò premesso, ai fini della predisposizione del test di impairment, il percorso di analisi può essere suddiviso in due parti, rispondendo a due specifiche domande:
– La crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?
– Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19? Per rispondere alla prima domanda si deve tenere conto che l’OIC 9 al paragrafo 16 (NOTA 1) prevede che alla data di riferimento del bilancio (quindi in questo caso al 31 dicembre 2019) si deve valutare se esiste un indicatore di perdita di valore e solo se esiste tale indicatore, stimare il valore recuperabile (i.e. il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) di un’immobilizzazione. Pertanto l’emergenza sanitaria COVID-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test di impairment.
Per quanto riguarda la seconda domanda si devono prendere a riferimento le seguenti disposizioni dei principi contabili nazionali:
– il paragrafo 25 (NOTA 2) dell’OIC 9 che prevede che i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti;
– il paragrafo 59 (b) dell’OIC 29 che prevede, come esempio di fatto che non deve essere recepito nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio. Quindi un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura.
Dal combinato disposto dei suddetti paragrafi ne deriva che le “condizioni correnti” a cui fa riferimento il paragrafo 25 dell’OIC 9 sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio (NOTA 3).
In altri termini, l’OIC 9 richiede che, ai fini della determinazione del valore d’uso, gli amministratori tengano conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019). Ciò è coerente con il modello contabile che l’OIC 9 ha previsto per individuare, nel rispetto del postulato della competenza, eventuali perdite durevoli di valore.
In conclusione, considerato che, ai sensi dell’OIC 29, il COVID-19 è un evento successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, ne consegue che:
– il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
– qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione (NOTA 4);
– ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.
Approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore
Le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.
L’approccio semplificato, infatti, condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.
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Note:
1) Il paragrafo 16 dell’OIC 9 prevede che: La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
2) Il paragrafo 25 dell’OIC 9 prevede che: I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
a) una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o
b) il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività.
3) Anche il paragrafo 21 dell’OIC 9 richiede che il fair value di un’attività debba essere determinato alla data di riferimento del bilancio, infatti tale paragrafo prevede che: “Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”
4) Restano validi gli obblighi di informativa previsti dal paragrafo 37 dell’OIC 9.
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