La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 33280 depositata il 29 agosto 2024, intervenendo in tema di dichiarazione fiscale fraudolenta, ha ribadito il principio secondo cui “… l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01). …”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società, poi fallita, accusato dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di Omessa dichiarazione. Il Tribunale condannava l’amministratore, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio con equivalenza sulla recidiva qualificata in forma solo specifica infraquinquennale, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito abbreviato, per i reati a lui ascritti. L’imputato avverso la decisione di primo grado proponeva appello. La Corte territoriale rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.
Gli ermellini ribadiscono che “… Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, né rileva l’effettività della evasione che invece connota il dolo del reato (Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, Santoni, Rv. 269652 – 01).
Va evidenziato che nella c.d. frode fiscale il nucleo centrale della fattispecie è costituito dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, ovvero mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed il reato si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato. Ne consegue che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato. Essendo, dunque, il reato di frode fiscale un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo (Sez. 2, n. 5656 del 11/01/2007, Perrozzi, Rv. 236126), non rileva l’effettività dell’evasione, né, tanto meno, l’esito dell’accertamento amministrativo, né questo è escluso dalla crisi di liquidità e dal comportamento del commercialista in presenza di una dichiarazione presentata dal contribuente. …”
I giudici di piazza Cavour evidenziavano che non escludeva la reponsabilità penale l’aver affidato ad un professionista gli adempimenti. Infatti, secondo la Suprema Corte “… Né escludeva la responsabilità penale del ricorrente l’avere fatto affidamento sul professionista che poi non aveva adempiuto all’incarico, in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01). …”