La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 3082 del 23 gennaio 2017 intervenendo in tema di rato per omessa e/o infedele dichiarazione ha affermato che l’imprenditore che ha solo fittiziamente ceduto le quote societarie soggiace alla relativa condanna.

La vicenda ha riguardato un imputato per i reati di cui gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 per  infedele dichiarazione ed omessa dichiarazione, il quale veniva riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti sia in primo grado che in appello, i cui giudici di secondo grado riformavano parzialmente la sentenza di primo grado.
L’imputato avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi di gravame.
Gli Ermellini accolgono parzialmente le doglianze del ricorrente. Infatti per quanto concerne il reato di infedele dichiarazione, per il quale ha trovato applicazione la riforma introdotta con il D.Lgs. n. 158/15 con cui è stato introdotto un regime più favorevole al reo che ha innalzato le due soglie di punibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, la sentenza di condanna emessa dai giudici di secondo grado è stata annullata senza rinvio con la formula “perché il fatto non sussiste” non risultando integrate entrambe le soglie di punibilità oggi vigenti, in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2008.

Per il reato di omessa dichiarazione per l’anno 2009, nonostante la deduzione del ricorrente di essere cessato dalla carica di amministratore prima della scadenza del termine per la presentazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di Appello hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto. Per cui il ricorrente, anche se cessato dalla carica di amministratore, hanno ritenuto il ricorrente responsabile del reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/00 a titolo di concorso con il nuovo amministratore in base al principio secondo cui, “il reato di omessa dichiarazione dei redditi o IVA, pur essendo un delitto omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione, non si sottrae alle regole generali che disciplinano il concorso di persone nel reato, con la conseguenza che, quando colui che vi è obbligato abbia omesso di presentare la dichiarazione perché istigato rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con il concorrente, anche quest’ultimo, benché privo della qualifica soggettiva richiesta per l’integrazione della fattispecie incriminatrice, risponde del medesimo reato (v. Cass. pen. Sez. 3 n. 43809/2015).”

Nella fattispecie esaminata, i giudici di appello  rilevavano che la cessione delle quote societarie aveva profili peculiari, poichè si eseguiva la venduta di una società che era una sorta di “scatola vuota”, senza alcun attivo e, per di più, in presenza di un cospicuo debito.  In considerazione delle predette circostanze è stato tratto il convincimento della fittizietà del passaggio di proprietà, anche perché non è stata provata neppure la qualità di imprenditore del cessionario. Inoltre la Corte d’appello ha rilevato come il reato di omessa dichiarazione, pur essendosi consumato nel 2009, riguardava i redditi del 2008, quando cioè il ricorrente ricopriva pacificamente l’incarico di amministratore della società.