Con la Sentenza n. 29037 pubblicata il 10 luglio 2013, la Corte di Cassazione, sezione penale, interviene per chiarire che in caso di riconoscimento del subappaltatore quale lavoratore dipendente dell’appaltatore, per provare l’evasione contributiva non è sufficiente il pagamento delle fatture.
In particolare la Suprema Corte ha precisato che, qualora dietro un contratto di subappalto si nasconda un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, la prova dell’omissione contributiva non può essere il generico pagamento delle fatture, ma deve essere dimostrato l’effettivo esborso di retribuzione e il dolo generico dell’imprenditore, cioè la consapevolezza di non adempiere ai versamenti contributivi dovuti.
L’imputato propone ricorso per l’annullamento della sentenza della Corte di Appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia basato su due motivazioni.
Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso precisando che “la Corte distrettuale, nel riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena detentiva originaria sotto il limite minimo di cui all’art. 23 del cod. pen. (circostanza comunque non rilevante stante la mancata impugnazione sul punto del P.G.), va comunque osservato che il primo motivo non è condivisibile. La tesi del ricorrente, riproposta negli identici termini con ì quali è stata prospettata in sede di appello, anche se con l’indicazione analitica dei vari elementi a sostegno di tale tesi, ritiene che nella specie l’affermazione della Corte di Appello, in punto di sussistenza del rapporto di lavoro, sia del tutto errata. Ed a comprova di quanto affermato la difesa rileva: a) che le dichiarazioni del P. prese a base dalla Corte di Appello non fossero affatto dimostrative della circostanza che questi fosse un dipendente dello Z.; b) che anche le dichiarazioni del capocantiere P. D. erano state interpretate in modo errato dalla Corte territoriale in quanto non adeguatamente contestualizzate; e) che anche le considerazioni contenute nel verbale di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro non risultavano corrispondenti al vero né quanto alla natura delle opere, né quanto all’osservanza da parte del P. delle indicazioni fornitegli dal capocantiere, né quanto alla utilizzazione da parte del P. delle attrezzature di cantiere messegli a disposizione dalla impresa dello Z., né quanto all’osservanza dell’orario di lavoro da parte del P. negli stessi termini in cui lo osservavano gli altri operai dipendenti dalla impresa dell’Imputato, né, infine, quanto alle modalità del compenso rapportate alle ore di lavoro eseguite ed alle stesse modalità di erogazione del compenso.”
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